Il trasferimento dei militari deve essere
motivato
Consiglio di Giustizia Amministrativa per
la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, 28 dicembre 2006, N. 878 -
La necessità della sussistenza di ragioni “oggettive” che impongano il
trasferimento, discende dall’obbligo di osservare anche in questa
materia i principi di imparzialità, che si traduce in un obbligo di
motivazione del relativo provvedimento, soprattutto se lesivo di
posizioni giuridiche soggettive aventi natura di interessi legittimi
[…]. Appropriato è pertanto il richiamo al principio di eguaglianza e di
razionalità, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sulla cui base l’obbligo di
motivazione dei provvedimenti amministrativi ha una valenza generale, ad
eccezione di quelli sottratti espressamente dalla legge a tale obbligo
per casi particolari ed eccezionali.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per
la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O
N E
sul ricorso in appello n. 1579/03
proposto da
MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
MILITARE AERONAUTICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso
dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De
Gasperi, 81 è per legge domiciliato;
c o n t r o
AMATO EDMONDO,
rappresentato
e difeso
dall’avv.
Carmelo Giurdanella,
con domicilio eletto in Palermo via G. Serpotta, 66 presso lo studio dello stesso;
per
l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sezione
staccata di Catania (sez. int. I)
n. 708/03
del 23 aprile 2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell’avv. C. Giurdanella per Amato Edmondo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Francesco Teresi;
Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2006
l’avv. dello Stato Pollara per il Ministero appellante e l’avv. R. Zammataro,
su delega dell’avv. C. Giurdanella, per l’appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue:
F A T T O
L’appello è avverso la sentenza in epigrafe, che ha accolto
il ricorso proposto dal Maggiore Edmondo Amato e ha annullato il
provvedimento, non meglio conosciuto, che trasferirebbe lo stesso dal 34°
GRAM di Siracusa all’“Areogestioni” di Roma a decorrere dal 2 agosto 1998,
nonché il tele del 23 luglio 1998 (AD1/5/4/49919/P12-9) emesso da Persomil
AM 5^ Div. Roma, con cui gli è stato comunicato il trasferimento predetto e
che il suo posto veniva assegnato al sottotenente Francesco Pellecchia, e
ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso,
presupposto o consequenziale ivi compresi, ove occorra il tele del 7
novembre 1997, emesso da Aeropers Bari e il tele del 9 luglio 1998, emesso
da Aeropers Bari.
L’annullamento discende dalla carenza di motivazione del
provvedimento di trasferimento e da eccesso di potere per sviamento dalla
causa tipica di cui la carenza di motivazione si atteggia come elemento
semantico.
Nell’appello si censura la sentenza relativamente al rilevato
difetto di motivazione del provvedimento di trasferimento, richiamando di
contro la costante e consolidata giurisprudenza circa l’insussistenza di un
obbligo di motivazione dei trasferimenti di autorità, in quanto sussumibili
nella categoria degli ordini e – come tali – sottratti alla disciplina di
cui alla l. n. 241 del 1990.
Inoltre si sostiene che la sentenza appellata sia errata
anche in punto di fatto, in quanto errato sarebbe l’assunto in essa
riportato secondo cui presso il 34° Gruppo Radar fossero in servizio più
soggetti aventi un grado definito da “Ufficiale Superiore”, mentre l’unico
Ufficiale Superiore prestante presso il Gruppo predetto era esclusivamente
il Maggiore Amato, sicchè quanto affermato dall’Amministrazione in sede
istruttoria secondo cui il servizio al quale era addetto l’Amato potesse
essere espletato da Ufficiali di grado inferiore non si appalesa in
contrasto con quelle risultanze.
Nella memoria l’appellato contesta quanto sostenuto
dall’Amministrazione nell’appello confermando quando deciso dalla sentenza
appellata e precisando che il provvedimento di trasferimento dissimulava una
sanzione disciplinare inflittagli per gli screzi avuti con il Comandante in
forza al 34° GRAM di Siracusa all’epoca dei fatti.
All’udienza pubblica del 16 marzo 2006 il ricorso è stato
tratto in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è infondato.
Va confermata la sentenza appellata la quale correttamente ha
annullato il provvedimento di trasferimento dell’appellato allora Maggiore
dell’Aeronautica Militare, oggi Ten. Colonnello della stessa Arma, per
carenza di motivazione “sia sotto il profilo della violazione di legge che
come manifestazione di eccesso di potere per travisamento dei fatti”.
La necessità della
sussistenza di ragioni “oggettive” che impongano il trasferimento, discende
dall’obbligo di osservare anche in questa materia i principi di
imparzialità, che si traduce in un obbligo di motivazione del relativo
provvedimento, soprattutto se lesivo di posizioni giuridiche soggettive
aventi natura di interessi legittimi come nel caso esaminato dalla
sentenza appellata.
Appropriato è
pertanto il richiamo al principio di eguaglianza e di razionalità, di cui
agli artt. 3 e 97 Cost., sulla cui base l’obbligo di motivazione dei
provvedimenti amministrativi ha una valenza generale, ad eccezione di quelli
sottratti espressamente dalla legge a tale obbligo per casi particolari ed
eccezionali.
Anche se in determinati eccezionali casi – sottolinea la
sentenza appellata – l’amministrazione militare può procedere a
trasferimenti senza dare contezza delle ragioni ad essi sottese, essa è in
ogni caso tenuta “ad evidenziare la peculiarità della circostanza”.
Né la natura di ordine attribuibile al trasferimento
nell’ordinamento militare esclude di per sé l’obbligo di motivazione, stante
che anche in quell’ordinamento, per l’assenza di una specifica disposizione
legislativa che lo esclude, tale obbligo deve considerarsi sussistente e ciò
tanto più ove il trasferimento – come nel caso in questione – sia fondato su
ragioni che possono qualificarsi come vessatorie (Cons. Stato, IV, ord.
30.11.1999, n. 2268), dalla sussistenza delle quali lo stesso ordinamento
militare ha previsto come illecito proprio il trasferimento di questo tipo
(art. 17, l. n. 382 del 1978).
Nel caso oggetto della decisione appellata intanto la
comunicazione telegrafica di trasferimento è sprovvista di motivazione e
quel che più conta dalle risultanze istruttorie disposte dal giudice di
prime cure non emergono le ragioni che hanno portato al trasferimento
stesso, ché anzi dal telegramma inviato al Ministero della difesa al 34°
Gruppo Radar di Siracusa che presso quest’ultimo prestavano servizio due
Ufficiali superiori (un Ten. Colonnello e un Maggiore).
Inoltre da due note depositate in atti, in cui il comandante
della base invitava l’odierno appellato ad un “più incisivo impegno e ad una
più fattiva collaborazione” si può dedurre che il trasferimento de quo
dissimulasse una sanzione disciplinare.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello va
respinto e confermata la sentenza appellata.
Rimane assorbito ogni altro motivo ed eccezione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese
di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando
sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 16 marzo 2006
dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori:
Riccardo Virgilio,
Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi,
Antonio Corsaro, Francesco Teresi, estensore,
Componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Francesco Teresi, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in
segreteria
il 28 dicembre
2006
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