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Il trasferimento dei militari deve essere motivato

 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, 28 dicembre 2006, N. 878 - La necessità della sussistenza di ragioni “oggettive” che impongano il trasferimento, discende dall’obbligo di osservare anche in questa materia i principi di imparzialità, che si traduce in un obbligo di motivazione del relativo provvedimento, soprattutto se lesivo di posizioni giuridiche soggettive aventi natura di interessi legittimi […]. Appropriato è pertanto il richiamo al principio di eguaglianza e di razionalità, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sulla cui base l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi ha una valenza generale, ad eccezione di quelli sottratti espressamente dalla legge a tale obbligo per casi particolari ed eccezionali.

 

 

Casella di testo: N. 878/06  Reg.Dec.
 
N.    1579   Reg.Ric.
 
ANNO 2003

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

            Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1579/03 proposto da

MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE AERONAUTICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 è per legge domiciliato;

c o n t r o

AMATO EDMONDO, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto in Palermo via G. Serpotta, 66 presso lo studio dello stesso;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. int. I) n. 708/03 del 23 aprile 2003;

            Visto il ricorso con i relativi allegati;

            Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. C. Giurdanella per Amato Edmondo;

            Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

            Visti gli atti tutti della causa;

            Relatore il Consigliere Francesco Teresi;

            Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2006 l’avv. dello Stato Pollara per il Ministero appellante e l’avv. R. Zammataro, su delega dell’avv. C. Giurdanella, per l’appellato;

            Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

L’appello è avverso la sentenza in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto dal Maggiore Edmondo Amato e ha annullato il provvedimento, non meglio conosciuto, che trasferirebbe lo stesso dal 34° GRAM di Siracusa all’“Areogestioni” di Roma a decorrere dal 2 agosto 1998, nonché il tele del 23 luglio 1998 (AD1/5/4/49919/P12-9) emesso da Persomil AM 5^ Div. Roma, con cui gli è stato comunicato il trasferimento predetto e che il suo posto veniva assegnato al sottotenente Francesco Pellecchia, e ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale ivi compresi, ove occorra il tele del 7 novembre 1997, emesso da Aeropers Bari e il tele del 9 luglio 1998, emesso da Aeropers Bari.

L’annullamento discende dalla carenza di motivazione del provvedimento di trasferimento e da eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica di cui la carenza di motivazione si atteggia come elemento semantico.

Nell’appello si censura la sentenza relativamente al rilevato difetto di motivazione del provvedimento di trasferimento, richiamando di contro la costante e consolidata giurisprudenza circa l’insussistenza di un obbligo di motivazione dei trasferimenti di autorità, in quanto sussumibili nella categoria degli ordini e – come tali – sottratti alla disciplina di cui alla l. n. 241 del 1990.

Inoltre si sostiene che la sentenza appellata sia errata anche in punto di fatto, in quanto errato sarebbe l’assunto in essa riportato secondo cui presso il 34° Gruppo Radar fossero in servizio più soggetti aventi un grado definito da “Ufficiale Superiore”, mentre l’unico Ufficiale Superiore prestante presso il Gruppo predetto era esclusivamente il Maggiore Amato, sicchè quanto affermato dall’Amministrazione in sede istruttoria secondo cui il servizio al quale era addetto l’Amato potesse essere espletato da Ufficiali di grado inferiore non si appalesa in contrasto con quelle risultanze.

Nella memoria l’appellato contesta quanto sostenuto dall’Amministrazione nell’appello confermando quando deciso dalla sentenza appellata e precisando che il provvedimento di trasferimento dissimulava una sanzione disciplinare inflittagli per gli screzi avuti con il Comandante in forza al 34° GRAM di Siracusa all’epoca dei fatti.

All’udienza pubblica del 16 marzo 2006 il ricorso è stato tratto in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è infondato.

Va confermata la sentenza appellata la quale correttamente ha annullato il provvedimento di trasferimento dell’appellato allora Maggiore dell’Aeronautica Militare, oggi Ten. Colonnello della stessa Arma, per carenza di motivazione “sia sotto il profilo della violazione di legge che come manifestazione di eccesso di potere per travisamento dei fatti”.

La necessità della sussistenza di ragioni “oggettive” che impongano il trasferimento, discende dall’obbligo di osservare anche in questa materia i principi di imparzialità, che si traduce in un obbligo di motivazione del relativo provvedimento, soprattutto se lesivo di posizioni giuridiche soggettive aventi natura di interessi legittimi come nel caso esaminato dalla sentenza appellata.

Appropriato è pertanto il richiamo al principio di eguaglianza e di razionalità, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sulla cui base l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi ha una valenza generale, ad eccezione di quelli sottratti espressamente dalla legge a tale obbligo per casi particolari ed eccezionali.

Anche se in determinati eccezionali casi – sottolinea la sentenza appellata – l’amministrazione militare può procedere a trasferimenti senza dare contezza delle ragioni ad essi sottese, essa è in ogni caso tenuta “ad evidenziare la peculiarità della circostanza”.

Né la natura di ordine attribuibile al trasferimento nell’ordinamento militare esclude di per sé l’obbligo di motivazione, stante che anche in quell’ordinamento, per l’assenza di una specifica disposizione legislativa che lo esclude, tale obbligo deve considerarsi sussistente e ciò tanto più ove il trasferimento – come nel caso in questione – sia fondato su ragioni che possono qualificarsi come vessatorie (Cons. Stato, IV, ord. 30.11.1999, n. 2268), dalla sussistenza delle quali lo stesso ordinamento militare ha previsto come illecito proprio il trasferimento di questo tipo (art. 17, l. n. 382 del 1978).

Nel caso oggetto della decisione appellata intanto la comunicazione telegrafica di trasferimento è sprovvista di motivazione e quel che più conta dalle risultanze istruttorie disposte dal giudice di prime cure non emergono le ragioni che hanno portato al trasferimento stesso, ché anzi dal telegramma inviato al Ministero della difesa al 34° Gruppo Radar di Siracusa che presso quest’ultimo prestavano servizio due Ufficiali superiori (un Ten. Colonnello e un Maggiore).

Inoltre da due note depositate in atti, in cui il comandante della base invitava l’odierno appellato ad un “più incisivo impegno e ad una più fattiva collaborazione” si può dedurre che il trasferimento de quo dissimulasse una sanzione disciplinare.

Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello va respinto e confermata la sentenza appellata.

Rimane assorbito ogni altro motivo ed eccezione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

            Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

            Così deciso in Palermo il 16 marzo 2006 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, Antonio Corsaro, Francesco Teresi, estensore, Componenti.

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente

F.to: Francesco Teresi, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria

il 28 dicembre 2006

 

 


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