N.2713/2005


 

Reg. Dec.


 

N. 6857 Reg. Ric.


 

Anno 2004 


 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A


 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


 

D E C I S I O N E


 

sul ricorso iscritto al NRG 6857/2004, proposto da S. C., rappresentato e difeso dall’avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Napolitano in Roma, Viale Angelico, n. 38;


 

contro


 

Ministero della difesa- Stato maggiore aeronautica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;


 

per l'annullamento


 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, n. 288 del 2004.


 

Visto il ricorso in appello;


 

visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata ;


 

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;


 

visti gli atti tutti della causa;


 

data per letta alla pubblica udienza del 1° marzo 2005 la relazione del consigliere Anna Leoni, uditi gli avvocati Gherardo Marone e l’Avvocato dello Stato Elefante;


 

ritenuto e considerato quanto segue:


 

FATTO


 

Con sentenza n. 288/2004 il T.A.R. della Campania, Sezione quarta, ha respinto il ricorso proposto dal tenente colonnello del genio aeronautico C. S. avverso il provvedimento relativo al suo trasferimento d'autorità dall'aeroporto di Capodichino, avente sede a Napoli, al Comando Logistico con sede a Roma.


 

Il giudice di primo grado ha preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato rientra nella categoria degli "ordini", deducendo da ciò la inapplicabilità delle garanzie procedimentali previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; la non necessarietà una particolare motivazione; l'adeguatezza della istruttoria effettuata con riferimento ai motivi di salute prospettate dall'interessato; la irrilevanza delle direttive interne all'Amministrazione per "fondare posizioni soggettive giuridicamente tutelate del militare alla sede di servizio". Nella sentenza si è esclusa, altresì, la sussistenza della violazione dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in quanto il ricorrente aveva proposto l'istanza per ottenere l'accertamento di handicap solo dopo la proposizione del gravame.


 

Con atto di appello notificato in data 5 luglio 2004 il menzionato ufficiale ha proposto appello avverso la sentenza in parola affermando, in primo luogo, che in sede di riesame della sua posizione personale, disposta dal Tribunale in relazione ai documentati motivi di salute esposti nel ricorso, non sarebbe stata data corretta esecuzione alla disposizione del giudice in ordine alla valutazione di quanto dedotto nel predetto ricorso, con riguardo alla eccessiva distanza della nuova sede dall'abitazione dell'interessato. L’appellante prospetta poi, in secondo luogo, la illegittimità del trasferimento in violazione delle surricordata direttive interne.


 

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 1° marzo 2005.


 

DIRITTO


 

Con il primo motivo di appello il ricorrente, tenente colonnello del genio aeronautico, prospetta la illegittimità dell'appellata sentenza del T.A.R. Campania nella parte in cui ha ritenuto congrue le considerazioni effettuate dall'Amministrazione, in sede di riesame dei motivi ostativi al disposto trasferimento d'autorità del predetto interessato dall'aeroporto di Capodichino al Comando Logistico di Roma, in quanto non si sarebbe tenuto adeguato conto della segnalata circostanza relativa alla eccessiva distanza della nuova sede dall'abitazione del medesimo interessato.


 

L'assunto del ricorrente non è condivisibile atteso che l'anzidetta nuova valutazione, disposta dal giudice, traeva spunto proprio dalle patologie sofferte dal medesimo che avrebbero eventualmente precluso la effettiva esecuzione del contestato provvedimento di trasferimento. In tale prospettiva, quindi, gli accertamenti da compiersi dovevano logicamente incentrarsi sulla compatibilità del nuovo incarico, sotto il profilo medico, con le condizioni di salute dell'ufficiale, mentre gli aspetti logistici da questi prospettati non potevano assumere un ruolo determinante, specie considerando la possibilità di contestuale trasferimento anche della residenza dello stesso ufficiale. Sotto tale profilo, quindi, appare coerente l'affermazione del giudice di primo grado che non ha ritenuto carente l'adempimento dell'Amministrazione in ordine al riesame della posizione personale dell'ufficiale in questione.


 

Fondato si palesa, invece, il secondo motivo di appello con il quale si censura la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto irrilevante che il trasferimento dell'ufficiale interessato sia stata disposta in violazione della "Direttiva per l'impiego degli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente in ambito nazionale ed estero" emessa nell'anno 2001 dalla Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica.


 

Come segnalato dal ricorrente, e non contestato dall'Amministrazione, il medesimo è stato trasferito nella sede di Capodichino in data 27 ottobre 1998 e in data 26 giugno 2001, meno di tre anni dopo, gli è stata data comunicazione del suo inserimento nella programmazione d'impiego per l'anno 2001, ai fini del suo trasferimento a Roma. In base alla citata "Direttiva", invece, è espressamente stabilito che il personale militare non può essere inserito in detto procedimento di trasferimento prima che siano trascorsi tre anni di permanenza nello stesso Ente di assegnazione, salvi i casi di natura eccezionale, non evidenziati nella fattispecie in esame.


 

Segnala, inoltre, il ricorrente che il suo trasferimento, con effetto dal 21 gennaio 2002, risulta in contrasto con la previsione della "Direttiva" secondo cui gli avvicendamenti debbono aver luogo nel periodo giugno-settembre e debbono concludersi entro il 15 settembre di ciascun anno.


 

In proposito deve rammentarsi che il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevante la lamentata violazione delle indicazioni contenute nella "Direttiva" in parola sul presupposto che, stante la natura di "ordine" dei provvedimenti di trasferimento del personale militare, le anzidette indicazioni non sarebbero idonee a costituire posizioni soggettive giuridicamente tutelate nei confronti di detto personale.


 

Tale assunto va disatteso dovendosi considerare che simili atti generali, assunti dall'autorità amministrativa competente dell'esercizio dei poteri in materia di organizzazione e di gestione del personale, hanno un valore precettivo nei confronti dei soggetti destinatari e si concretizzano, altresì, in una autolimitazione della stessa autorità, in ossequio ai principi generali di legalità, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa.


 

Non vi è dubbio, pertanto, che il ricorrente, in quanto concretamente leso per effetto della mancata applicazione dei criteri indicati dalla "Direttiva" di cui si tratta, abbia titolo a dedurre in giudizio la violazione degli stessi criteri, in quanto titolare, appunto, dell'interesse legittimo consistente nella facoltà di pretendere che l'Amministrazione di appartenenza eserciti legittimamente i propri poteri, senza derogare in maniera del tutto immotivata, come avvenuto nel caso di specie, alla disciplina procedimentale dall'Amministrazione stessa predisposta.


 

Per le ragioni sopra esposte il ricorso in appello deve essere accolto; conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso in primo grado va accolto ed il provvedimento impugnato in quella sede deve essere annullato, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione militare.


 

Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate fra le parti.


 

P.Q.M.


 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:


 

- accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado dal ricorrente e annulla il provvedimento impugnato in quella sede;


 

-compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;


 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° marzo 2005, con la partecipazione di:


 

Lucio Venturini  - Presidente


 

Costantino Salvatore - Consigliere


 

Pier Luigi Lodi   - Consigliere


 

Aldo Scola   - Consigliere


 

Anna Leoni   - Consigliere, rel., est.


 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE


 

Anna Leoni      Lucio Venturini


 

IL SEGRETARIO


 

Rosario Giorgio Carnabuci