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N.2713/2005
Reg. Dec.
N. 6857 Reg. Ric.
Anno 2004
R E P U B B L I C A I T
A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso iscritto al NRG 6857/2004,
proposto da S. C., rappresentato e
difeso dall’avv. Gherardo Marone ed
elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Napolitano in Roma,
Viale Angelico, n. 38;
contro
Ministero della difesa- Stato maggiore
aeronautica, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato
ex lege domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania,
Sezione quarta, n. 288 del 2004.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio
dell’amministrazione intimata ;
viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del
1° marzo 2005 la relazione del
consigliere Anna Leoni, uditi gli
avvocati Gherardo Marone e l’Avvocato
dello Stato Elefante;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
Con sentenza n. 288/2004 il T.A.R. della
Campania, Sezione quarta, ha respinto il
ricorso proposto dal tenente colonnello
del genio aeronautico C. S. avverso il
provvedimento relativo al suo
trasferimento d'autorità dall'aeroporto
di Capodichino, avente sede a Napoli, al
Comando Logistico con sede a Roma.
Il giudice di primo grado ha
preliminarmente rilevato che il
provvedimento impugnato rientra nella
categoria degli "ordini", deducendo da
ciò la inapplicabilità delle garanzie
procedimentali previste dalla legge 7
agosto 1990, n. 241; la non necessarietà
una particolare motivazione;
l'adeguatezza della istruttoria
effettuata con riferimento ai motivi di
salute prospettate dall'interessato; la
irrilevanza delle direttive interne
all'Amministrazione per "fondare
posizioni soggettive giuridicamente
tutelate del militare alla sede di
servizio". Nella sentenza si è esclusa,
altresì, la sussistenza della violazione
dell'articolo 33, comma 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, in quanto il
ricorrente aveva proposto l'istanza per
ottenere l'accertamento di handicap solo
dopo la proposizione del gravame.
Con atto di appello notificato in data 5
luglio 2004 il menzionato ufficiale ha
proposto appello avverso la sentenza in
parola affermando, in primo luogo, che
in sede di riesame della sua posizione
personale, disposta dal Tribunale in
relazione ai documentati motivi di
salute esposti nel ricorso, non sarebbe
stata data corretta esecuzione alla
disposizione del giudice in ordine alla
valutazione di quanto dedotto nel
predetto ricorso, con riguardo alla
eccessiva distanza della nuova sede
dall'abitazione dell'interessato.
L’appellante prospetta poi, in secondo
luogo, la illegittimità del
trasferimento in violazione delle
surricordata direttive interne.
La causa è passata in decisione
all’udienza pubblica del 1° marzo 2005.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello il
ricorrente, tenente colonnello del genio
aeronautico, prospetta la illegittimità
dell'appellata sentenza del T.A.R.
Campania nella parte in cui ha ritenuto
congrue le considerazioni effettuate
dall'Amministrazione, in sede di riesame
dei motivi ostativi al disposto
trasferimento d'autorità del predetto
interessato dall'aeroporto di
Capodichino al Comando Logistico di
Roma, in quanto non si sarebbe tenuto
adeguato conto della segnalata
circostanza relativa alla eccessiva
distanza della nuova sede
dall'abitazione del medesimo
interessato.
L'assunto del ricorrente non è
condivisibile atteso che l'anzidetta
nuova valutazione, disposta dal giudice,
traeva spunto proprio dalle patologie
sofferte dal medesimo che avrebbero
eventualmente precluso la effettiva
esecuzione del contestato provvedimento
di trasferimento. In tale prospettiva,
quindi, gli accertamenti da compiersi
dovevano logicamente incentrarsi sulla
compatibilità del nuovo incarico, sotto
il profilo medico, con le condizioni di
salute dell'ufficiale, mentre gli
aspetti logistici da questi prospettati
non potevano assumere un ruolo
determinante, specie considerando la
possibilità di contestuale trasferimento
anche della residenza dello stesso
ufficiale. Sotto tale profilo, quindi,
appare coerente l'affermazione del
giudice di primo grado che non ha
ritenuto carente l'adempimento
dell'Amministrazione in ordine al
riesame della posizione personale
dell'ufficiale in questione.
Fondato si palesa, invece, il secondo
motivo di appello con il quale si
censura la decisione del giudice di
primo grado nella parte in cui ha
ritenuto irrilevante che il
trasferimento dell'ufficiale interessato
sia stata disposta in violazione della
"Direttiva per l'impiego degli
ufficiali, sottufficiali e volontari di
truppa in servizio permanente in ambito
nazionale ed estero" emessa nell'anno
2001 dalla Direzione per l'impiego del
personale militare dell'Aeronautica.
Come segnalato dal ricorrente, e non
contestato dall'Amministrazione, il
medesimo è stato trasferito nella sede
di Capodichino in data 27 ottobre 1998 e
in data 26 giugno 2001, meno di tre anni
dopo, gli è stata data comunicazione del
suo inserimento nella programmazione
d'impiego per l'anno 2001, ai fini del
suo trasferimento a Roma. In base alla
citata "Direttiva", invece, è
espressamente stabilito che il personale
militare non può essere inserito in
detto procedimento di trasferimento
prima che siano trascorsi tre anni di
permanenza nello stesso Ente di
assegnazione, salvi i casi di natura
eccezionale, non evidenziati nella
fattispecie in esame.
Segnala, inoltre, il ricorrente che il
suo trasferimento, con effetto dal 21
gennaio 2002, risulta in contrasto con
la previsione della "Direttiva" secondo
cui gli avvicendamenti debbono aver
luogo nel periodo giugno-settembre e
debbono concludersi entro il 15
settembre di ciascun anno.
In proposito deve rammentarsi che il
giudice di primo grado ha ritenuto
irrilevante la lamentata violazione
delle indicazioni contenute nella
"Direttiva" in parola sul presupposto
che, stante la natura di "ordine" dei
provvedimenti di trasferimento del
personale militare, le anzidette
indicazioni non sarebbero idonee a
costituire posizioni soggettive
giuridicamente tutelate nei confronti di
detto personale.
Tale assunto va disatteso dovendosi
considerare che simili atti generali,
assunti dall'autorità amministrativa
competente dell'esercizio dei poteri in
materia di organizzazione e di gestione
del personale, hanno un valore
precettivo nei confronti dei soggetti
destinatari e si concretizzano, altresì,
in una autolimitazione della stessa
autorità, in ossequio ai principi
generali di legalità, efficienza ed
imparzialità dell'azione amministrativa.
Non vi è dubbio, pertanto, che il
ricorrente, in quanto concretamente leso
per effetto della mancata applicazione
dei criteri indicati dalla "Direttiva"
di cui si tratta, abbia titolo a dedurre
in giudizio la violazione degli stessi
criteri, in quanto titolare, appunto,
dell'interesse legittimo consistente
nella facoltà di pretendere che
l'Amministrazione di appartenenza
eserciti legittimamente i propri poteri,
senza derogare in maniera del tutto
immotivata, come avvenuto nel caso di
specie, alla disciplina procedimentale
dall'Amministrazione stessa predisposta.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso
in appello deve essere accolto;
conseguentemente, in riforma della
sentenza impugnata, il ricorso in primo
grado va accolto ed il provvedimento
impugnato in quella sede deve essere
annullato, restando salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione
militare.
Le spese di entrambi i gradi del
giudizio possono essere compensate fra
le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sezione quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso
meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l’appello e per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso proposto in primo
grado dal ricorrente e annulla il
provvedimento impugnato in quella sede;
-compensa fra le parti le spese di
entrambi i gradi di giudizio;
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del 1° marzo 2005, con la
partecipazione di:
Lucio Venturini - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Aldo Scola - Consigliere
Anna Leoni -
Consigliere, rel., est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Lucio Venturini
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci |