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Accesso agli atti: sconfitta nel giudizio di primo grado la D.G.P.M.

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ DIRITTO E PROGRESSO

SCONFITTA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO LA D.G.P.M. SULLA QUESTIONE DELLA NECESSARIA CONOSCENZA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE CONCRETAMENTE ADOTTATI.

Con Ordinanza n. 4025/07 del 30 – 31 luglio 2007, il Consiglio di Stato, Sez IV^, ha sospeso l’efficacia della Sentenza 5273/07 del T.A.R. del Lazio, Sez. Prima bis.

L’intervento dell’Ordinanza non elimina l’ipotesi di di inottemperanza dell’Amministrazione militare che, solo in data 30.07.2007, aveva provveduto ad indicare alla parte ricorrente le modalità di esecuzione della Sentenza del T.A.R..

La volontà di esecuzione manifestata dall’Amministrazione, comunque, fa ritenere vera l’esistenza degli atti richiesti dal Maresciallo COMELLINI; pertanto, il Consiglio di Stato, il giorno 16.10.2007, dovrà decidere sulla questione proposta.

Nonostante la tipologia della causa pendente presso il Consiglio di Stato, che ricordiamo tratta di un diniego di accesso agli atti amministrativi, supponiamo che la scelta della data per la fissazione della camera di Consiglio, oltre il termine normativamente previsto, sia stata effettuata in modo da attendete le decisioni che il G:IP./G.U.P. del Tribunale di Roma dovrà assumere nel corso dell’udienza camerale del giorno 02.10.2007 sull’inottemperanza alla precedente Sentenza 8211/2005 del T.A.R. Lazio.

In attesa delle decisioni che i Giudici aditi assumeranno vogliamo ricordare ancora una volta che la Suprema Corte di Cassazione penale ha stabilito che: “L’inottemperanza a una decisione del giudice amministrativo, al di là di un termine ritenuto congruo, costituisce rifiuto di atto dovuto per ragioni di giustizia e integra pertanto il reato di rifiuto di atti di ufficio (Cass. pen., Sez.VI, 26/05/1999, n.9400)”.

In merito al breve commento sulla questione relativa ai criteri di avanzamento preordinati e/o concretamente adottati dalla Commissione di Valutazione, di cui ne avevamo preannunciato la  pubblicazione, riteniamo sia opportuno attendere la definizione delle questioni pendenti presso le Corti di Giustizia interessate.

Luca Marco COMELLINI

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