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As.So.Di.Pro.: UN ABBAGLIO COLLETTIVO ?

Il  23 Novembre scorso, unitamente a tanti colleghi in servizio e in congedo ho assistito presso la sede della  Corte Costituzionale  all’udienza relativa al giudizio di costituzionalità dell’articolo 8 della L. 382/78.

Unanime la certezza che accompagnava la nostra attesa: pensavamo di assistere ad un “processo” storico capace di riallineare l’esercizio dei diritti associativi e sindacali dei militari  allo spirito democratico e garantista della nostra carta costituzionale.

Certezza alimentata dalle buone ragioni giuridiche racchiuse nell’ormai famosa sentenza del Consiglio di Stato del giugno 98 e dalla fiducia riposta nel prof. Carlo Rienzi legale di fiducia delle associazioni So.Di.Pro. e UNARMA, del quale noto a tutti  era il prestigio in campo nazionale che gli veniva riconosciuto.

Il considerare inoltre che il mondo sindacale confederale, i sindacati delle forze di polizia ad ordinamento civile e alcune significative forze politiche convergevano, pur  nella gradualità e nelle distinzioni, intorno alla necessità di aprire  il comparto  militare alla sindacalizzazione, era elemento che rafforzava ulteriormente le nostre aspettative.

Con un sincronismo tanto  perfetto quanto sospetto nelle stesse ore è scoppiato il contenzioso delle famose e fumose 18.000 lire di aumento  stipendiale medio dei militari per l’anno 2000; contenzioso rumoroso, plateale, demagogico durato giusto il tempo necessario per impedire  ai mezzi di informazione di occuparsi  dell’evento, questo sì sostanziale per il futuro della tutela dei militari, che stava consumandosi nel palazzo della Consulta.

I fuochi artificiali producono rumore, stupore e meraviglia, il loro fascino svanisce però sotto l’alito del primo venticello che trascina lontano il fumo che è già un ricordo; gli eventi che contano, quelli che danno senso e significato alla vita degli uomini restano invece scolpiti  nella memoria e negli atti. Questo è quanto accaduto  in conseguenza della udienza citata i cui esiti sono contenuti  nella sentenza 449 del 17 dicembre 1999.

Una sentenza sorprendente, amara, deludente che ha relegato le nostre certezze nel rango delle pie illusioni.

Ma siamo stati veramente tutti abbagliati da una illusione che a ben leggere e rileggere la sentenza era fondata sul nulla giuridico, su una errata e frettolosa interpretazione del garantismo costituzionale che avrebbe  dovuto spazzar via dal nostro ordinamento giuridico una norma, l’art.8 della L. 382/78 tanto vituperata ieri  quanto santificata  oggi?

Nulla è  consentito avverso  tale sentenza se non il riflettere intorno ai suoi contenuti; ad essa è dovuto il rispetto e la sottomissione in virtù della sua inappellabilità nonché come fatto sostanzialmente conclusivo  di un procedimento legale (si può sperare in un ribaltone da parte del Consiglio di Stato a cui compete il giudizio finale ?).

Ciò non significa però che il dibattito intorno alla materia dei diritti di tutela dei militari sia destinato alla estinzione e che la stessa sentenza non possa e non debba essere sottoposta al vaglio di una severa e serena critica allo scopo di comprenderne  meglio il valore, i significati e i limiti operativi che lascia ai tanti militari che non si rassegnano a vivere dell’esistente rappresentato dal superiore istituto delle RR.MM.

Qualche considerazione quindi nel merito della sentenza 449  della Corte Costituzionale attraverso la quale si confermano per i militari i divieti sanciti dall’art. 8 della 382/78 e più precisamente i divieti di costituire associazioni di categoria a carattere sindacale e di adesione a sindacati già costituiti.

Preliminarmente va detto che la sentenza della Corte Costituzionale non è una semplice rettifica della precedente del Consiglio di Stato;  è la totale demolizione di quest’ultima, il capovolgimento generalizzato di una lettura interpretativa della norma costituzionale e una lezione di diritto che sembra non ammettere replica.

Da questa constatazione, brutale quanto si vuole ma reale, ricavo una serie di interrogativi.

E’ da accettare con serenità il fatto che nel merito di un giudizio circa le libertà associative e sindacali due organi come la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato possano pensarla in maniera diametralmente opposta?

E’ possibile che l’interpretazione di una norma possa godere di tanta elasticità tale da far leggere ad uno ciò che l’altro non è in grado di rintracciare? E’ accettabile tanta distanza? Se tutto ciò può accadere è lecito ritenere che da qualche parte si decide con leggerezza e disinvoltura e dall’altra con severo scrupolo?

Che la sentenza 449 sia inappellabile e da rispettare è un conto; che debba essere anche condivisa è altra questione; per quanto mi riguarda e per quanto posso comprendere affermo categoricamente che non sono soddisfatto né del giudizio né tantomeno delle argomentazioni attraverso le quali ad esso si è pervenuti.

Disaccordo totale che cercherò di spiegare.

Il Consiglio di Stato allo scopo di rimuovere i divieti di cui ci stiamo occupando faceva leva sugli articoli 3, 39 e 52 terzo comma della Costituzione, chiari erano quindi i suoi intendimenti.

La Repubblica deve garantire ai militari in quanto cittadini pari dignità sociale, deve rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono agli stessi il pieno sviluppo della propria personalità e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica ed economica del paese.

Vale la pena ricordare che l’art. 3 è ritenuto dagli esperti “il cuore della Costituzione e la chiave essenziale di lettura in quanto il principio di uguaglianza sostanziale rappresenta una delle norme-parametro più invocate nei giudizi di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale”.

Gli articoli 39 (L’organizzazione sindacale è libera) e 52, terzo comma (L’ordinamento delle FF. AA. si informa allo spirito democratico della Repubblica) usati in combinazione servivano ad irrobustire le ragioni per il superamento dell’art. 8 della L. 382/78.

L’art. 39 per essere attuato non ammette riserve di legge; la libertà associativa e/o sindacale rientra nel catalogo dei diritti fondamentali dell’uomo e non giova affermare che essa possa concretizzarsi attraverso l’istituto della RR. MM. che è carente di troppi requisiti sindacali; così come non serviva (sempre per il C.d. S.) sostenere il fatto che attraverso l’introduzione dell’associazionismo sindacale nelle FF. AA. sarebbero venuti meno i princìpi della gerarchia e della disciplina ritenuti i pilastri sui quali regge tutto l’ordinamento militare e ciò in ragione della considerazione che nessuna norma regolamentatrice di tali aspetti sarebbe caduta in conseguenza del superamento dell’art. 8 citato.

Tali valori restavano in piedi, protetti e garantiti da norme disciplinari che dovevano però immergersi nel principio generale stabilito dall’art. 52 terzo comma che vuole l’ordinamento militare informato allo spirito democratico della Repubblica.

Le ragioni del C.d.S. riprese ed ampliate con dovizia di particolari giuridici dal prof. Rienzi non sono però bastate per superare le rigidità interpretative operate dalla Consulta che ha ritenuto infondato il ricorso su tutta la linea.

Nessun aspetto segnalato è stato considerato utile alla causa dei diritti sindacali dei militari; per riassumere: non è invocabile l’art. 3 della costituzione perché l’analogia con i diritti sindacali della Polizia di Stato non è proponibile in quanto questa è corpo smilitarizzato (quando l’abito fa anche il monaco).

Non servono i rilievi di disattenzione circa gli artt. 39 e 52 in particolare perché ciò che conta non è tanto quel che dicono ma ciò che in essi si può leggere in riferimento all’assoluta specialità della funzione delle FF.AA. rispetto alle quali bisogna tener conto delle esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività.

In riferimento all’art. 39 e in considerazione della lettura del terzo comma dell’art. 52 della Costituzione che deve comprendere le preoccupazioni sopra espresse, la tutela di interessi collettivi non deve passare necessariamente attraverso il riconoscimento di organizzazioni sindacali la cui attività **potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare.**

La tutela di interessi collettivi deve essere pertanto ricondotta entro l’istituto delle RR. MM. per il quale l’ordinamento deve assicurare forme di salvaguardia; di tale protezione riferita agli spazi di intervento e di autonomia ne fanno testimonianza secondo la Corte alcuni progetti di riforma della 382/78 e l’emanando decreto legislativo che deve modificare entro il 31/3/2000 le procedure di concertazione.

Fin qui per sommi capi i contenuti delle due sentenze, detto ciò proverò a dire perché non condivido la più importante ovvero quella della Corte Costituzionale.

In primo luogo perché non mi persuade né mi convince la lettura operata in riferimento al terzo comma dell’art. 52 che è poi l’aspetto nodale di tutta la sentenza “l’ordinamento delle FF. AA. si informa allo spirito democratico della Repubblica”. A questo enunciato, tanto semplice quanto chiaro si è voluto dare un significato che non traspare né dalla sua interpretazione letterale né tantomeno esso è rintracciabile nello spirito che animò il legislatore costituente.

La norma di cui si discute “ha lo scopo di tutelare la pari dignità e libertà dei cittadini anche nell’ambito della gerarchia militare, per evitare che essa soffochi la dignità della persona. Al cittadino in armi spettano dunque tutti i diritti inviolabili riconosciuti agli altri cittadini pur nel contesto della disciplina militare e delle inevitabili limitazioni che essa comporta”.

Non a caso il costituente volle scrivere tale norma.

Dalla combinazione del disposto di cui parliamo con il successivo articolo 98 terzo comma della Costituzione emerge il disegno del costituente che volle ancorare le FF. AA.  dentro il nuovo modello di Stato Repubblicano per sganciarle dal superato regime monarchico-fascista e la preoccupazione di affermare la loro apoliticità e neutralità.

Altra questione che merita qualche critica considerazione è quella riferita al punto 3 della sentenza 449.

Allo scopo di ritenere illegittimo l’art. 8 della 382/78 a giudizio della Corte non è sufficiente il rilievo mosso dal C.d. S. secondo il quale “la struttura militare non è un ordinamento estraneo ma costituisce un’articolazione dello Stato che in esso vive……….” perché “pur essendo fuori discussione, infatti, il riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali che loro competono al pari degli altri cittadini della repubblica, è pur vero che in questa materia non si deve considerare soltanto il rapporto d’impiego del militare ………..”  bisogna invece considerare “il servizio, reso in un ambito speciale come quello militare” (art. 52 primo e secondo comma Cost.).

In considerazione di ciò secondo la corte “la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 nella parte denunciata, aprirebbe inevitabilmente la via a organizzazioni la cui attività **POTREBBE** risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare”.

Francamente mi sembra troppo!

L’art. 52 primo e secondo comma (da leggere in combinazione con gli artt. 23 e 54 della Costituzione) lungi dal pretendere di mettere la mordacchia ai diritti sindacali dei militari sta a significare essenzialmente due cose:

1-                 La Patria da difendere non è soltanto la “terra dei padri” ma anche il patrimonio comune dei valori che trovano riconoscimento e rilievo nella Costituzione: libertà, uguaglianza, pluralismo democratico ecc. (Luther).

Tale dovere è considerato sacro e **riguarda tutti i cittadini senza alcuna distinzione**, potendo implicare anche obblighi di mobilitazione civile e in via estrema, atti di resistenza individuale e collettiva all’eventuale occupazione di FF.AA. straniere.

La sacralità del dovere di difendere la Patria contenuta nella norma dà un valore speciale al concetto giuridico ed è riferita al fatto che esso (l’assolvimento del dovere) può portare soprattutto in tempo di guerra al sacrificio della vita.

2-                 L’obbligatorietà del servizio militare che è risvolto meno drastico del dovere di difendere la patria riguarda la coscrizione obbligatoria imponendo ai chiamati una prestazione a favore dello Stato.

Nulla a che vedere sostanzialmente con le preoccupazioni circa la coesione e la neutralità dell’ordinamento militare che sono invece aspetti tutelati questa volta sì in maniera assorbente dall’art. 54 Cost. (fedeltà alla Repubblica, osservanza della Costituzione e delle leggi, giuramento) e dall’art. 98 terzo comma (apoliticità e neutralità delle FF. AA.)

Se le disposizioni dell’art. 52 della Costituzione, miravano come si è visto a solennizzare da un lato la difesa della Patria, e a “disciplinare” il servizio militare obbligatorio dall’altro, perché si è voluto usarle a riferimento ostativo per giustificare i divieti del primo comma dell’art. 8 della 382/78 inerenti le associazioni professionali a carattere sindacale che riguardano invece i militari di professione?

In virtù di quale esempio, precedente, atto concreto, ragionamento, o possibilità reale l’attività di un eventuale sindacato dei militari potrebbe non essere compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare? Per quanto si possa negativizzare il “mostro” sindacato esso sarebbe costretto nel caso de quo a misurarsi con le rigide disposizioni della 382/78 (vedi art. 5) e con l’applicabilità del R.D.M. che in riferimento al servizio e alla disciplina tutelano i caratteri fondativi delle FF.AA. obbligando i militari al rispetto della gerarchia e dell’ordine.

Una sentenza che ricorre al condizionale (**…..POTREBBE…**) presta il fianco alle peggiori considerazioni e ai più negativi accostamenti; comunque sia diventa una sentenza debole perché non ancorata alla chiarezza di un disposto che in realtà non dovrebbe ammettere dubbi.

Altra questione che lascia l’amaro in bocca è quella riferita alla valorizzazione delle RR. MM. che passa attraverso emanandi provvedimenti di riforma di queste ultime  e degli spazi operativi delle stesse (concertazione).

Il riferimento ai provvedimenti legislativi annunciati ma non approvati serve a dimostrare che il legislatore mostra attenzione verso le istanze avanzate dagli organismi di rappresentanza e pertanto la tutela collettiva appare valorizzata.

La considerazione citata crea imbarazzo per due buone ragioni:

1-                 è una argomentazione meramente politica ed è riferita a provvedimenti che allo stato non hanno alcuna efficacia; per accrescere le ragioni del no al sindacato dei militari occorrevano riferimenti giuridici operativi, condivisi, riformatori in positivo.

2-                 Gli annunciati provvedimenti non solo riscontrano il disappunto dei COCER e quindi non sono condivisi nella sostanza ma risultano essere chiaramente peggiorativi per quanto concerne la riforma della RR. MM. (vedi art. 11 del doppio binario del nuovo sistema elettorale prospettato), e conservativi per quanto riguarda la procedura di concertazione.

Se questi provvedimenti in itinere fossero stati letti con imparzialità tenendo anche nel dovuto conto le opinioni dei destinatari, siamo proprio sicuri che sarebbero stati ritenuti idonei alla valorizzazione dello strumento di tutela dei militari?

In presenza del fatto nuovo rappresentato dalla sentenza esaminata alle associazioni che hanno alimentato la speranza sindacale si impone una riflessione sull’accaduto allo scopo di verificare la valenza di un eventuale ricorso alla Corte di Giustizia Europea e per stabilire se sussistono ancora buone ragioni per una loro decorosa attività sociale.

Privati degli orizzonti in cui credevamo, sfiduciati dalla impossibilità di inseguire ulteriormente una speranza a lungo caldeggiata, oggi, qualora non fossimo capaci di rielaborare in positivo un progetto per far avanzare la domanda di tutela dei militari, potremmo anche dichiarare conclusa questa esperienza.

Dentro quale sindrome entrare (Aventino, 8 settembre, Stoccolma) è solo questione di sensibilità personale; le prime avvisaglie di queste malattie, come i primi starnuti invernali, ci annunciano che è in arrivo una probabile epidemia. Esistono vaccini utili per evitare il contagio? Penso proprio di si.

In politica come nella vita si può restare in piedi dopo una sconfitta se si è in grado di conservare una grande dignità personale e l’orgoglio della propria identità.

Valori ai quali oggi come non mai dobbiamo ricorrere per non disperdere al vento una storia che comunque siano andati i fatti ha sicuramente giovato alla giusta causa dei diritti dei militari.

Emilio Ammiraglia

Presidente AS.SO.DI.PRO.

Sezione Marche

19/2/2000

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