Giustizia

Assegno di incollocabilità, ancora un’importante vittoria di Assodipro!

Importante sentenza della CORTE DEI CONTI di BARI che ribaltando la tesi dell’Amministrazione della Difesa e degli annessi Organismi Sanitari, ha dato ragione ad un nostro Socio di As.So.Di.Pro. Sezione di Taranto; pertanto, accogliendo nel merito il ricorso proposto, ha riconosciuto all’interessato il diritto a percepire l’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’ex art. 104 del D.P.R. 1092/73, con relativa rivalutazione monetaria ed interessi legali come previsto per Legge.

CRONISTORIA DEI FATTI

Un socio del nostro Sodalizio collocato in congedo nel 1995 per infermità dipendente da causa di servizio cui era stata riconosciuta la corrispondente P.P.O. (Pensione Privilegiata Ordinaria), nel 1996 ha trovato per caso su “il nuovo Giornale dei Militari”, cui era abbonato, un articolo attinente l’Assegno di Incollocabilità, ha prelevato il modulo consigliato, ed in base a quella traccia ha rivolto specifica Domanda al Ministero della Difesa.

A conclusione della normale procedura, nel Febbraio del 2000 il C.M.L. (Collegio Medico Legale) ha espresso parere negativo, in quanto non sussistevano i presupposti “psicofisici” (secondo loro) per la concessione del beneficio richiesto.
Il Ministero della Difesa uniformandosi al parere di tale alto Consesso, nel mese di Giugno del 2000 con apposito Decreto ha respinto la richiesta dell’interessato.
A questo punto si è rivolto all’As.So.Di.Pro. Sezione di Taranto, che grazie ai consigli dell’esperto in materia Cav. GRECO Agostino e tramite il validissimo supporto legale degli Avv.ti BELMONTE  e CINGARI, ha presentato ricorso presso la CORTE dei CONTI di BARI.
Il suddetto Organo Giudiziario adito, ha disposto una perizia Medico Legale presso la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Bari, cui è stato sottoposto l’interessato nel 2002. Tale valutazione era imperniata però più su un concetto di inabilità totale ad un proficuo lavoro, che su un concetto di “incollocabilità”, quindi non conforme allo spirito della Legge.
Pertanto, la difesa dell’interessato ha insistito per l’accoglimento del gravame, ed all’uopo ha presentato ulteriore Perizia Medico Legale di parte e, nuova documentazione medico-sanitaria dell’A.U.S.L. territoriale.
Nel mese di Marzo del 2004 la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunziando, ha accolto la tesi della difesa, riconoscendo all’interessato il DIRITTO ad essergli corrisposto l’Assegno di Incollocabilità e relativa rivalutazione monetaria e interessi legali; compensando le spese tra le parti.
L’interessato naturalmente esprime la Sua piena gratitudine al “il nuovo Giornale dei Militari” per il suggerimento ricevuto, ai componenti dell’As.So.Di.Pro. Sezione di Taranto per il supporto tecnico e morale, ed allo Studio Legale convenzionato degli Avv. BELMONTE – CINGARI per la loro dedizione e competenza.

QUALCHE CONSIDERAZIONE

Quasi certamente questa è una delle pochissime sentenze inerente tale materia; e questo cosa sta a significare?
Molto semplicemente che taluni DIRITTI sono purtroppo dei tabù per la stragrande maggioranza dei dipendenti sia civili che militari dello Stato, pertanto non esercitabili, in quanto vanno fatti valere solo su esplicita richiesta degli interessati.

Non solo, tutto questo poi si scontra con i vari tabù degli Organi preposti, sia Sanitari che Amministrativi, ed ovvia conseguenza è la MORTE DEL DIRITTO del povero dipendente pubblico; soprattutto dei militari in quanto per loro non esistono i Sindacati ed i Patronati che li difendono.
Infatti, il problema si pone anche con Responsabili dei vari Uffici che spesso non applicano letteralmente le Leggi, ma le interpretano soggettivamente o peggio ancora non ottemperano alle stesse, creando delle gravi ingiustizie.
A questo punto al dipendente cosa rimane da fare per vedersi riconosciuto il Diritto negato, rivolgersi nei dovuti modi ad un Giudice, che faccia finalmente osservare le stesse Leggi esistenti che l’Amministrazione non ha saputo o voluto applicare nel suo specifico compito Istituzionale.
In tale contesto, ecco la grande valenza che riveste l’informazione e la tutela giuridica, almeno per cercare di far parlare i muti e far sentire ai sordi; ma allora ci vogliono proprio i miracoli?
No, non siamo ancora a questo punto, ma sicuramente bisogna dare la massima importanza agli Organi di Informazione (Giornali, Siti-Web ecc.) ed aderire alle Associazioni (AS.SO.DI.PRO.) non solo quando abbiamo un problema personale da risolvere, ma continuamente in modo che dobbiamo avere sempre una tutela ed un’informazione più completa possibile e senza soluzione di continuità.
Solo così si possono sconfiggere i tanti tabù esistenti.

CHE COSA E’ L’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’?

Esso è previsto dall’art.104 del T.U. DPR 1092/73, per i tutti i pubblici dipendenti ed è regolamentato dall’art. 20 del DPR. 915/78 così come modificato dall’art. 12 della L. 9/80, dall’art. 5 del DPR. 834/81 e dall’art.1 della L. 656/86. Tali norme prevedono che:

  • l’Assegno di Incollocabilità è concesso esclusivamente su
    domanda dell’interessato rivolta all’Amministrazione di appartenenza;
  • riguarda i militari mutilati ed invalidi di guerra o per servizio con diritto a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^ alla 8^ Cat. della Tab. “A” che siano Incollocabili, in quanto per la natura ed il grado d’invalidità “possono essere di pregiudizio alla salute e/o all’incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti” e che risultano
    effettivamente incollocabili;
  • è attribuita in aggiunta alla pensione fino al compimento del 65° anno di età, appunto un “assegno di incollocabilità”
    nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla 1^ Cat. della Tab. “A” (senza superinvalidità), e quello complessivo di cui sono titolari, esclusa:
    l’Indennità di Accompagnamento e di Assistenza; con l’aggiunta dell’Assegno di Superinvalidità di cui alla Tab. “E” lettera “H”;
  • è concessa per un periodo da 2 a 4 anni, al termine del quale e dopo accertamenti sanitari, si procede ad una valutazione definitiva;
  • ai sensi dell’art. 20, ultimo comma del DPR. 915/78, agli invalidi che fino al 65° anno abbiano fruito dell’Assegno di Incollocabilità, viene corrisposto d’ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, un Assegno di pari importo a titolo “compensativo” per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria;
  • gli invalidi provvisti di Assegno di Incollocabilità, sono assimilati a tutti gli effetti, a quelli ascritti alla 1^ Categoria della Tab. “A”.

Questo e …quasi tutto quanto c’è da sapere in merito!!!!!
Comunque l’AS.SO.DI.PRO. è a disposizione dei “Soci” per
ogni eventuale approfondimento su tale materia.

Il Membro del COMITATO ESECUTIVO
dell’AS.SO.DI.PRO. NAZIONALE
Chirico Giuseppe

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