Atto
Senato 1596 - XL Legislatura
Disposizioni per la cessione degli
alloggi dichiarati non più d’interesse
da parte dell’amministrazione della
Difesa
Iter 12 giugno 2007: assegnato (non
ancora iniziato l’esame)
Iniziativa Parlamentare Luigi Ramponi
(AN)
Assegnazione: assegnato alla
4^Commissione permanente (Difesa) in
sede referente il 12 giugno 2007.
Annuncio nella seduta pom. N.165 del 12
giugno 2007.
SENATO DELLA REPUBBLICA
------XV LEGISLATURA------
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del
senatore RAMPONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO
2007-07-03
__________
Disposizioni per la cessione degli
alloggi dichiarati non più d’interesse
da parte dell’amministrazione della
Difesa.
Onorevoli Senatori. Il problema
abitativo dei militari dipendenti al
Ministero della difesa è, da lungo
tempo, da una parte oggetto di ampia e
ripetuta discussione e dall’altra di
assoluta inadeguata risposta alle
obiettive necessità del personale
derivanti dalla prevista, istituzionale
mobilità con frequenti cambi di sede nel
corso dell’impegno di lavoro.
Infatti, a fronte delle
necessità poste da una esigenza di
alloggio almeno centomila nuclei
familiari, la disponibilità di alloggi è
pari circa a sedicimila.
Di questi, poi, circa
quattromila sono occupati da utenti che
hanno continuato ad usufruire
dell’alloggio anche dopo la cessazione
del diritto ad abitare lo stesso.
Per la verità, costoro
corrispondono regolare canone mensile
d’affitto secondo quanto stabilito da un
decreto del Ministro della difesa pro
tempore. Non sono, quindi, abusivi
per morosità, ma lo sono in quanto, al
momento della scadenza del periodo di
assegnazione, violando la norma
regolamentare che fuy applicata
all’epoca della stessa assegnazione,
hanno continuato ad occupare l’alloggio
grazie ad una serie di interventi di
origine politica che hanno, finora,
impedito alkl’autorità responsabile di
perfezionare le procedure di sfratto
degli occupanti abusivi, come
regolarmente previsto dalle regole di
gestione della cosa pubblica.
Tale fatto ha anche impedito
ad altrettante famiglie di militari, di
usufruire dell’alloggio di servizio,
così come stabilito dalla normativa
vigente in materia. Pur non accettando
il mancato rispetto delle regole che,
malgrado gli interventi politici, per lo
più concretati in iniziative
legislative, determina sempre
conseguenze negative per l’armonia e la
correttezza dei rapporti in seno alla
società, non si può non prendere atto
che ormai da lungo tempo i circa
quattromila alloggi occupati non sono
disponibili e, quindi, funzionali alle
esigenze alloggiative del personale
militare in servizio.
Appare allora serio, produttivo e utile
per la Difesa, considerare non
disponibili tali alloggi,
conseguentemente dichiarati di non
interesse e cederli, con procedura
d’asta aperta a tutti i dipendenti
militari in servizio e in congedo della
Difesa.
In tal modo, verranno
reperite risorse finanziarie da
impiegare per la costruzione di nuovi
alloggi nelle aree dove maggiore è la
carenza ed aumentare in tal modo,
seppure in quantità assolutamente
inadeguata, la disponibilità di alloggi
per i dipendenti.
Il presente disegno di legge
rende possibile tale procedura: esso
reca misure di tutela per gli occupanti
in particolari condizioni di bisogno e
prevede la disponibilità per la Difesa
del 90 per cento delle risorse reperite
per l’acquisto di nuovi alloggi,
prevedendo a tal fine la partecipazione
del consiglio centrale di rappresentanza
del personale militare nella scelta
delle aree di nuova edificazione.
Art. 1
(Vendita alloggi)
1. – Gli alloggi classificati alloggi di
servizio connessi all’incarico con o
senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI)
o alloggi di servizio di temporanea
sistemazione per le famiglie dei
militari (AST), ai sensi dei numeri 2) e
3) del primo comma dell’articolo 6 della
legge 18 agosto 1978, n, 497, dichiarati
non più di interesse da parte della
amministrazione della Difesa, sono posti
in vendita con procedura d’asta da
definire con decreto del Ministero della
difesa, L’asta è riservata al personale
della Difesa in servizio o in congedo.
2: - Il Ministro della difesa
stabilisce, con uno o più decreti da
emanare entro sei mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della presente legge, l’elenco degli
alloggi e le procedure di cessione di
cui al comma 1.
3: - Il prezzo di base d’asta è pari al
prezzo risultante dal valore di mercato
definito dall’Osservatorio del mercato
immobiliare dopo la promulgazione dei
decreti di cui al comma 2, ridotto del
40 per cento.
4. _ Gli atti di vendita sono
perfezionati entro diciotto mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei decreti di cui al comma 2.
5. _ Agli alloggi di cui al comma 1 non
si applicano le disposizioni di cui al
capo I del decreto legge 25 settembre
2001, n, 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
Art. 2
(Clausole di salvaguardia)
1. _ Gli utenti degli alloggi di
servizio classificati AST con reddito
familiare non superiore a quello
annualmente stabilito ai sensi del comma
7 dell’articolo 9 della legge 24
dicembre 1993, nr. 537, 0 nel caso in
cui nel nucleo familiare sia compreso e
convivente un soggetto portatore di
handicap, che siano in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri
accessori e che non siano proprietari di
altra ab itazione, possono continuare a
usufruire dell’alloggio alle condizioni
generali esistenti alla data di
pubblicazione bella Gazzetta Ufficiale
della presente legge , fatti sempre
salvi gli adeguamenti del canone
d’affitto previsti dalla normativa
vigente.
2. _ L’amministrazione della Difesa
controlla allo scadere di ogni anno il
permanere della validità delle
condizioni stabilite dal comma 1, sulla
base di documentazione prodotta dagli
interessati en tro il 30 settembre di
ogni anno.
3: _ Il controllo deve garantire la
titolarità dell’utente che deve essere
appartenente o ex appartenente alla
amministrazione della diversa ovvero
consorte vedovo.
Art. 3
(Destinazione dei proventi)
1. _ I proventi derivanti dalle
alienazioni di cui all’articolo 1 sono
versati all’entrata del bilancio dello
Stato per essere rassegnati in misura
pari al 90 per cento in apposita unità
revisionale di base dello stato di
previsione del Ministero della difesa e
destinati al reperimento di nuovi
alloggi per il personale militare in
servizio, con particolare attenzione
alle fasce più deboli, nonché per il
miglioramento e la manutenzione degli
alloggi collettivi siti nelle
infrastrutture militari.
Art. 4
(Partecipazione del Cocer)
!. _ I decreti di cui all’articolo 1
sono emanati dal Ministro della Difesa
sentito il consiglio centrale di
rappresentanza militare (Cocer).
2. _ Il Cocer partecipa alle procedure
per l’assegnazione alle diverse aree
nazionali delle risorse di cui
all’articolo 3
Art. 5
(Relazione sullo stato di attuazione
del programma)
1. _ Il Ministro della Difesa trasmette
al Parlamento, entro il 30 settembre di
ciascun anno, una relazione sullo stato
di attuazione della presente legge.