BOZZA DEL DISEGNO DI LEGGE A.S. 599
DISEGNO DI
LEGGE – SEN. PISA, recante
“Disposizioni in materia di
alienazione e di rinnovo del
patrimonio abitativo della Difesa
(A.S. 599)
Art. 1
(realizzazioni di nuovi alloggi)
1. Al fine di assicurare la mobilità del
personale militare e le esigenze di
protezione sociale
con particolare riferimento ai volontari
di Truppa, in coerenza con le previsioni
dell’articolo 1 della Legge 18 agosto
1978 n. 497, nonché con le esigenze
derivanti dal nuovo modello
organizzativo delle Forze Armate, il
Governo è delegato ad emanare, entro
otto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente Legge, uno o più
decreti legislativi, su proposta del
Ministro della Difesa , di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, acquisito il parere del COCER,
recanti le norme necessarie a
consentire la costruzione, la
ristrutturazione o l’acquisto e la
gestione di alloggi, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli strumenti
finanziari e gestionali più idonei al
fine di garantire al personale del
Ministero della Difesa abitazioni alle
migliori condizioni economiche sia per
l’uso che per il riscatto delle stesse;
b) individuazioni di:
1) alloggi di servizio dislocati nelle
infrastrutture militai o nelle loro
immediate
vicinanze da assegnare, con canone
determinato con decreto adottato dal
Ministro della Difesa di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Al personale del Ministero della Difesa
che svolga particolari incarichi di
servizio che richiedano la costante
presenza del titolare nella sede di
servizio, con concessione strettamente
limitata alla durata dell’incarico
svolto;
2) alloggi assegnati in concessione per
una durata determinata e rinnovabile,
tenuto conto delle esigenze del
personale militare utente;
3) alloggi da assegnare in concessione
al personale del Ministero della Difesa,
con possibilità di opzione di acquisto
mediante riscatto finanziato anche con
una parte dei canoni di locazione
versati,
c) ricorso da parte del Ministero della
Difesa, in veste di concedent, alla
concessione di lavori pubblici di cui
all’art. 143 nonché alle proceduree di
cui all’art. 153 e seguenti del decreto
legislativo 12 aprile 2006 nr. 163, e
successive modificazioni, secondo le
modalità applicative del regolamento dei
lavori del Genio Militare, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica
19 aprile 2005, nr. 170;
d) possibilità per il Ministero della
Difesa di cedere i beni immobili
individuati ai sensi dell’articolo 3,
comma 112, della Legge 23 dicembre 1996,
nr. 662, e successive modificazioni, o
di altri immobili in uso non più
necessari ai fini istituzionali
individuati dal Ministero della Difesa,
a titolo di prezzo ai sensi degli
articoli 143, comma 5 e 153 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) destinazione dei canoni degli alloggi
di servizio, realizzati in attuazione
dei decreti legislativi di cui al
presente comma, determinati secondo l’artiicolo
43, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, per intero e direttamente
al perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti
ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
f) previsione secondo la quale, al
termine della concessione di cui alla
lettera c), i canoni riscossi siano
desinati alle finalità di cui all’art.
14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
successive modificazioni;
g) individuazione dei criteri in base ai
quali i concessionari definiscono i
contratti con gli utilizzatori degli
alloggi e i relativi corrispettivi,
anche tenendo conto di quanto previsto
alla lettera i), garantendo agli
utilizzatori anche la possibilità di
ottenere titoli rappresentativi della
proprietà degli alloggi e prevedendo
l’acquisizione dell’immobile al
patrimonio dello Stato, con privilegio
su ogni altro credito, nel caso in cuji
il concessionario attribuisca agli
alloggi una destinazione diversa da
quella convenuta o la renda impossibile;
h) definizione di standard costruttivi
e urbanistici uniformi, sulla base di
un’intesa da raggiungere in via generale
con gli enti locali;
i) possibilità per l’Amministrazione
della Difesa di procedere al
trasferimento a itolo gratuito, di
terreni già appartenenti al demanio
militare, in favore dei soggetti di cui
alla lettera c) nonché delle cooperative
edilizie costituite tra dipendenti del
Ministero della Difesa, fermi restando i
vincoli posti da altre leggi speciali a
salvaguardia dell’ambiente e i vincoli
posti da altre leggi speciali a
salvaguardia del demanio storico,
archeologico e artistico, nonché dalle
leggi regionali e statali, previa
individuazione dei criteri di
valutazione da parte dei competenti
uffici dell’Amministrazione
dell’economia e delle finanze, delle
areee con riferimento ai valori di
mercato, l fine di consentire il
contenimento dei corrispettivi dovuti
per l’utilizzazione degli alloggi.
Analoga facoltà è esercitata, con le
medesime modalità o criteri, dagli enti
locali interessati in relazione a
terreni rientranti nella propria
disponibilità;
l) utilizzo da parte dell’Ammininistrazione
della Difesa della quota parte delle
risorse ad essa complessivamente
derivanti ai sensi dell’articolo 43,
comma 4, della legge 23 dicembre 1994.
n. 724, quale garanzia del pagamento dei
corrispettivi relativi ad alloggi
transitoriamente non occupati e delle
relative spese di gestione;
m) definizione della responsabilità del
soggetto concessionario in ordine alla
manutenzione degli alloggi;
n) coordinamento della disciplina recata
dalla legge 18 agosto 1978, n, 497, con
le disposizioni di cui ai decreti
legislativi previsti dal presente
articolo;
o) promozione di iniziative private
ovvero miste pubblico/private per la
realizzazione di complessi abitativi da
assegnare in locazione ai dipendenti del
Ministero della Difesa a canone sociale
anche con diritto di riscatto;
p) coordinamento e semplificazione della
normativa vigente con esplicita
indicazione delle norme legislative
abrogate.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 sono trasmessi alle
Camere per l’espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro
quaranta giorni dall’assegnazione,
trascorsi i quali i decreti legislativi
sono emanati anche in assenza di
parere.
3. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al comma
1 possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi principi e criteri
direttivi di cui al comma 1 e con le
stesse procedure, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore.
Art. 2
(Piano di vendite)
1. Il Ministro della Difesa, in attesa
dell’emanazione dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1 della presente
legge, adotta, sentito il COCER, più
decreti, di natura non regolamentare, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, con il primo
dei quali individua:
a) interi stabili composti
da uno o più alloggi di servizio, per un
numero complessivo non inferiore a
tremila alloggi, di cui alla legge 18
agosto 1978. n. 497 e successive
modificazioni. Che possono essere
alienati e, pertanto, destinati con
procedura speciale all’immediata vendita
diretta ai dipendenti del Ministero
della Difesa;
b) gli alloggi di servizio da mantenere
nella disponibilità del Ministero della
Difesa per le esigenze funzionali delle
Forze Armate o da assegnare al personale
che assolve a particolari incarichi di
servizio che richiedano la costante
presenza del titolare nella sede di
servizio.
1bis) i successivi decreti sono emanati
al compimento delle dismissioni del
primo lotto individuato dal conna 1 a) e
b).
2. Gli alloggi di servizio da alienare,
classificati ASI o AST ai sensi della
legge n. 497 del 1978, sono individuati
dal Ministro della Difesa su proposta
delle Forze Armate, tenuto conto di
quanto previsto al comma 1.
3. Gli alloggi di servizio di cui al
comma 2, possono essere alienati:
a) agli utenti che siano in regola con
il pagamento dei canoni e degli oneri
accessori e non siano proprietari di
altra abitazione nella provinciale di
residenza;
b) ove gli alloggi non risultino
occupati, ai dipendenti militari e
civili del Ministero della Difesa,
privilegiando nella vendita i militari
non beneficiari di alloggi di servizio i
quali si trovino nelle sesse condizioni
patrimoniali degli utenti di cui alla
lettera a). In caso di più domande di
acquisto l’alloggio è assegnato al
dipendente con reddito inferiore tenendo
conto della composizione del nucleo
familiare.
c) a terzi, con precedenza ai dipendenti
del Ministero della Difesa, militari e
civili, in servizio o in quiescenza,
privilegiando nella vendita i miliari,
nel caso in cui non sia stata dichiarata
la propensione all’acquisto prevista dal
comma 5.
4. Il decreto di cui al comma 1, è
adottato entro sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore a della
presente legge. L’inclusione nel decreto
produce il passaggio degli alloggi
alienabili, di cui alla lettera a) del
comma 1), al patrimonio disponibile.
5. Entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al
comma 1, il Ministero della Difesa
comunica, con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, agli utenti degli
alloggi di servizio, aventi diritto
all’acquisto, il prezzo di vendita
dell’unità abitativa, determinato dal
Ministero della Difesa – Direzione
Generale dei lavori del Demanio,
d’intesa con l’Agenzia del Demanio, in
funzione dell’effettivo stato
dell’immobile, nonché delle eventuali
riduzioni previste dal comma 8,
chiedendo, nel contempo, una
dichiarazione di propensione
all’acquisto della proprietà.
6. La Direzione Generale dei Lavori e
del Demanio può avvalersi anche di
professionalità esterne al Ministero
della Difesa, nell’ambito di un limite
massimo di spesa complessiva non
superiore a 250.000 euro, a valere sulle
rassegnazioni derivanti dalla vendita
degli alloggi militari di cui alla
presente legge, per l’individuazione e
la definizione dei criteri e delle
modalità necessarie alla determinazione
del prezzo di vendita e per
l’espletamento delle attività inerenti
all’accatastamento degli alloggi di cui
al comma 1.
7. Gli utenti degli alloggi di servizio
individuati con il decreto ministeriale
di cui al comma 1, inviano, con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno,
alla Direzione Generale dei lavori e del
Demanio del Ministero della Difesa,
entro due mesi dalla data di ricezione
della comunicazione di cui al comma 5,
la dichiarazione di propensione
all’acquisto della proprietà
dell’alloggio in uso. La mancata
dichiarazione di propensione
all0’acquisto da poarte dell’utente
costituisce rinuncia all’acquisto
dell’alloggio occupato.
8. Per gli alloggi di servizio per i
quali è stata manifestata la propensione
all’acquisto il prezzo di vendita +
ridotto.
a) per gli utenti in titolo
alla data di entrata in vigore della
presente legge:
- nella misura del 35 per cento per gli
utenti con reddito familiare non
superiore a quello determinato con il
decreto ministeriale di cui all’articolo
9 comma 7, della legge 23 dicembre 1993
n. 537;
- nella misura del 30 per cento per gli
utenti con reddito famoiliarfe superiore
a quello determinato con il decreto
ministeriale i cui all’articolo 9, comma
7, della legge n. 537 del 1993 e
inferiore a 75 mila euro annui lordi;
- nella misura del 25 per cento per gli
utenti con reddito familiare superiore a
75 mila euro annuo lordi.
b) per gli utenti senza titolo alla data
di entrata in vigore della presente
legge:
- nella misura del 30 per cento per gli
utenti autorizzati a permanere
nell’alloggio, per effetto del decreto
ministeriale di cui ll’articolo 9, comma
7 della legge 537 del 1993, con reddito
familiare non sujpeiore a quello
indicato nello stesso decreto;
- nella misura del 25 per cento,
diminuita di un ulteriore 1 per cento
per ogni anno di occupazione
dell’alloggio senza titolo, fino a una
misura minima del 20 per cento, per gli
utenti con reddito familiare superiore a
quello determinato con il decreto
ministeriale di cuji all’articolo 9,
comma 7, della legge n. 537 del 1993 e
inferiore a 75 mila euro annui lordi;
- nella misura del 20 per cento,
diminuita di un ulteriore 1 per cento
per ogni anno di occupazione
dell’alloggio senza titolo fino a una
misura minima del 15 per cento, per gli
utenti con reddito familiare superiore a
75 mila euro annui lordi.
9 – Gli alloggi liberi sono posti in
vendita al prezzo determinato dal
Ministero della Difesa d’intesa con
l’Agenzia del Demanio.
10. Gli atti di vendita sono
perfezionati dal Ministero della Difesa
entro diciotto mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di
cui al comma 1.
L’Amministrazione è esonerata dalla
consegna all’acquirente dei documenti
relativi alla proprietà o al diritto sul
bene immobile ceduto nonché alla
regolarità urbanistica tecnica e
fiscale, producendo apposita
dichiarazione di titolarità del diritto
e di regolarità urbanistica, tecnica e
fiscale: Gli alloggi di servizio venduti
dall’Amministrazione della Difesa agli
utenti non possono essere rivenduti
dagli acquirenti prima della scadenza
del quinto anno dalla data di acquisto.
I contratti di compra vendita stipulati
in violazione del divieto di cui periodo
precedente sono nulli a tutti gli
effetti di legge.
Art. 3
(Clausole di salvaguardia)
1. Agli utenti degli alloggi di servizio
di cui all’articolo 2, comma 3, lettera
a), e al coniuge convivente on reddito
familiare non superiore a quello
annualmente stabilito dal Decreto del
Ministro della Difesa emanato in
attuazione dell’art. 9 comma 7, della
legge 23 dicembre 1993, n. 537, ancorché
si tratti di personale in quiescenza o
di vedovi non legalmente separati né
divorziati, ovvero nel caso in cui il
nucleo familiare compresa un soggetto
portatore di handicap, che non
intendano acquistare l’alloggio di cui
fruiscono, è assicurata la permanenza
nell’alloggio medesimo vita natural
durante, con la corresponsione del
medesimo canone in essere al momento
della vendita, maggiorato annualmente
del 75 per cento degli incrementi ISTAT
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La richiesta
di permanenza andrà comunicata, entro
due mesi dalla data di ricezione della
comunicazione di cui all’art. 2 comma 5,
al Ministero della Difesa. In tal caso
l’Amministrazione della Difesa pone in
vendita la nuda proprietà del medesimo
alloggio, a terzi con diritto di
prelazione per il personale del
Ministero della Difesa, dietro
corresponsione del canone
all’acquirente.
Art. 4
(Impiego delle risorse)
1: I proventi derivanti dalle
alienazioni di cui agli articoli 2 e 3,
sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato per essere rassegnati in
apposita unità revisionale di base dello
stato di previsione del Ministero della
Difesa.
I proventi rassegnati al Ministero della
Difesa sono destinati nella misura del
70 per cento alla costruzione o al
reperimento di nuovi alloggi da
assegnare, secondo modalità da
individuarsi con decreto del Ministro
della Difesa, al personale militare in
servizio e per il restante 30 per cento
al fondo casa di cui all’art. 43, comma
4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
e da utilizzarsi per incentivare
l’accesso alla prima casa di proprietà
da parte del personale militare della
Difesa, prevedendo l’utilizzo di tali
fondi solo a copertura degli interessi
passavi e non per l’erogazione.
Art. 5
(Disposizioni finali)
1: Fino all’adozione, in prima
applicazione, dei provvedimenti di
individuazione di cui all’art.1 comma 1
lettera b), sono sospese tutte le azioni
intese ad ottenere il rilascio forzoso
dell’alloggio di servizio da parte degli
utenti che sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri
accessori. Le azioni di cui al
precedente periodo vengono comunque
riprese trascorsi 8 mesi dall’adozione
del decreto ministeriale di cui all’art.
2, comma 1. Dette azioni si intendono
comunque sospese per gli utenti di
alloggi anche se non oggetto di
alienazione, con reddito familiare non
superiore a quello annualmente stabilito
dal Decreto del Ministro della Difesa
emanato in attuazione dell’art. 9 comma
7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537,
ancorché si tratti di personale in
quiescenza o di vedovi non legalmente
separati né divorziati, ovvero, nel caso
in cui il nucleo familiare comprende un
soggetto portatore di handicap.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno,
con la richiesta di parere di cui
all’art. 9 comma 7, della legge 23
dicembre 1993, n. 537, il Ministro della
Difesa trasmette alle competenti
Commissioni del Senato e della Camera
dei deputati una relazione sullo stato
di attuazione delle disposizioni della
presente legge rierita all’anno
precedente.