Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
Art.49.
“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”
SUI DIRITTI NEGATI AI MILITARI |
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05 ottobre 2011 |
Interrogazione 5-03274 – Sul diritto d’iscrizione ai partiti politici |
12 maggio 2009 |
NUOVO ATTACCO ALLA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE DEI MILITARI |
DEGRADATO MARESCIALLO COLPEVOLE DI IDEE | |
12 maggio 2009 |
L’art. 9 della legge 382/78 – I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione |
10 aprile 2009 |
Rappresentanti di lista : Min.Difesa n.2053/D-XV-73 //// SMA152/P.06.03 – M_D.AAVSMA. 29/1/2007. 5913 |
01 aprile 2009 |
COMUNICATO STAMPA: Avv. Giorgio Carta DIFESA: SUBORDINATO AD UNA PREVIA AUTORIZZAZIONE IL DIRITTO DEI MILITARI DI CONFERIRE CON I PARLAMENTARI ———–> Leggi DIRETTIVA |
24 ottobre 2006 |
Interrogazione 4-01383 (Diritto Associazione FICIESSE) |
29 ottobre 2003 |
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Circolare Difesa Prot. N. 1/3621/11.7.0/02ML del 16/7/2003 | |
6 ottobre 2005 |
04786 Iscrizione a Partiti Politici
Ai militari la legge 11 luglio 1978, n. 382 recante «Norme di principio sulla disciplina militare », attribuisce i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce a tutti i cittadini. Tuttavia, per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate, la stessa legge impone ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali. Infatti, la disciplina del personale sottende alla indispensabile salvaguardia della compagine militare, struttura organizzativa dotata di intrinseci e peculiari valori, deputata a prioritari compiti istituzionali con la precipua finalità di garantire l’efficienza e l’imparzialità. Ciò detto, con riferimento all’iscrizione del personale delle Forze Armate a partiti politici, l’articolo 6 della citata legge n. 382 del 1978 prevede espressamente che:
Seppure non risulti esistere, allo stato, una disposizione di legge che dia espressa e diretta applicazione all’ipotesi di divieto di iscrizione ai partiti politici, di cui all’articolo 98 della Costituzione, nondimeno in perfetta linea con il valore espresso da tale indicazione dalla Carta Costituzionale, a tutela della imparzialità dei comportamenti dell’apparato militare, la precitata legge pone evidenti limitazioni inerenti la condizione di iscritto a partiti politici, come appare evidente sin dalla sua lettura. Non pare, pertanto, dubitabile la piena coerenza di tali limitazioni con il valore consacrato dalla Carta Costituzionale. In conclusione, l’azione dell’Amministrazione, lungi dal voler negare e/o limitare ai militari i diritti costituzionali, è sempre indirizzata a perseguire il prevalente interesse pubblico e a preservare i caratteri tipici e specifici della compagine militare. |
Art 8. legge 382 1978 |
I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali. I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 5. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. |