Difesa

“Equo indennizzo”, materia misteriosa per il Ministero della Difesa

Equo Indennizzo: – Il Tar del Lazio Sezione II^ interpretando il disposto Legislativo di cui all’art. 22, comma 27 della Legge 724/1994, ha affermato che il trattamento economico stipendiale a cui far riferimento per la base di calcolo dell’Equo Indennizzo è quello in godimento all’atto della presentazione della domanda di attribuzione dell’Equo Indennizzo e, non già quella iniziale di presentazione della domanda per il riconoscimento della Causa di Servizio“. Questo è quanto deciso, in accoglimento della tesi di un Sottufficiale della Guardia di Finanza.


“EQUO INDENNIZZO”,  MATERIA MISTERIOSA PER IL MINISTERO DELLA DIFESA.
Da molti anni è sempre stato un argomento molto discusso e controverso nell’ambito del Ministero della Difesa, infatti nel passato, tantissime sono state le volte che gli aventi diritto (dipendenti) sono stati costretti a ricorrere alla Magistratura Amministrativa per vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione dell’Equo Indennizzo, e anche tante  sono state le sentenze favorevoli ai ricorrenti. Per affrontare con completezza l’argomento è necessario fare una breve sintesi della Legislazione nel tempo.
L’Equo Indennizzo fu previsto per gli impiegati civili dall’art. 68 del D.P.R. 10 Gennaio 1957 nr. 3 (Testo Unico per gli impiegati civili dello Stato) e venne disciplinato con D.P.R. 3 Maggio 1957 nr. 686 (Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Il suddetto DPR 686/57 in tema di  -Aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio- prevede all’art. 36, che l’impiegato civile per farne accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, deve presentare domanda scritta all’Amministrazione entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui  ha avuto conoscenza dell’infermità.
L’art. 51 stabilisce che “per conseguire l’equo indennizzo, l’impiegato deve presentare domanda all’Amministrazione da cui dipende entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il Decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell’integrità fisica da causa di servizio; ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell’integrità fisica in conseguenza dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio”.
Tale beneficio, con Legge 23 Dicembre 1970 nr. 1094 (Estensione dell’equo indennizzo al personale militare) con decorrenza dal 1° Gennaio 1970 venne riconosciuto finalmente anche a tutto il mondo militare, infatti, l’art. 3 così recita “per la concessione dell’equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati Civili dello Stato dagli art. 50 a 60 del DPR 3 Maggio 1957 nr. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l’invio degli atti al consiglio di amministrazione”.
Nel 1973 con D.P.R. nr. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) venne disciplinato l’accesso alla Pensione Privilegiata Ordinaria ed i relativi accertamenti sanitari senza alcuna prescrizione temporale per il riconoscimento da causa di servizio dell’infermità e/o lesione accusata dal dipendente. L’art. 64 e seguenti  riconosceva il diritto alla P.P.O. ad ambedue le categorie (civili e militari) e  rimandava alla tab. “A” annessa alla L. 313/68 circa la categoria di ascrivibilità.
La Legge 18 Marzo 1968 nr. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) prevedeva una sola prescrizione all’art. 89, ossia che le lesioni o le infermità del militare o del civile dovessero essere constatate dagli enti sanitari non oltre i cinque anni dalla cessazione dal servizio di guerra o attinenti alla guerra.
Tale Legge venne sostituita dal D.P.R. 23 Dicembre 1978 nr. 915 (Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra) ed ancora parzialmente sostituita ed integrata dal D.P.R. 30 Dicembre 1981 nr. 834, ma nulla è stato modificato in tema di prescrizione temporale, se non la mera specificazione che qualora la domanda di pensione di guerra fosse stata avanzata oltre un anno dalla cessazione dal servizio, la stessa avrebbe avuto effetto dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione, (domanda).
Queste sono le Norme Legislative succedutesi nel tempo per il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio e del relativo diritto alla Pensione Privilegiata.
Il Ministero della Difesa ai fini del riconoscimento dell’Equo Indennizzo ai Militari, ha sempre preteso che la domanda per la concessione dell’Equo Indennizzo fosse presentata entro sei mesi dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio formulata dalla Commissione Medica Ospedaliera in virtù dell’art 51 del succitato DPR 686/57, e questo è anche normale.
Quello che invece e assurdo, è che per la sola concessione dell’Equo Indennizzo, pretende categoricamente che la stessa domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio debba essere fatta entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si è avuta “conoscenza” dell’infermità o della lesione, e questo in applicazione dell’art. 36 del suddetto DPR 686/57; altrimenti, respinge sistematicamente con Decreto Ministeriale tale diritto per “intempestività della domanda” o perché la “domanda è stata fatta in perenzione dei termini”.
Ma l’art. 3 della succitata Legge 1094/70 (Estensione dell’Equo Indennizzo al personale Militare) non rendeva applicabile al personale militare solo gli articoli dal nr. 50 al nr. 60 del DPR. 686/57 (Regolamento esecutivo del T.U. degli impiegati civili dello Stato), ed allora da dove spunta fuori l’art. 36? Quale disposizione Legislativa lo ha esteso anche al Personale Militare? Finora nessuno non lo ha mai chiarito, neanche il Consiglio di Stato nei tanti pareri espressi (sia positivi sia negativi).
Allora è da ritenere che il Ministero della Difesa sia al di sopra delle Leggi dello Stato, e di propria iniziativa e con proprio insindacabile potere ha deciso che l’art. 36 del DPR. 686/57 è applicabile anche ai militari.
Premesso tutto quanto sopra esposto, le motivazioni per cui i dipendenti si sono visti costretti a rivolgersi alla Magistratura Amministrativa sono state le contestazioni circa la decorrenza dei fatidici sei mesi dalla “conoscenza” dell’interessato dalla gravità dell’infermità ed il nesso con i fatti di servizio.
In merito ci sono state svariate sentenze favorevoli per i dipendenti, tanto che DIFESAN con la Circolare nr. 1100/ML10/10 in data 30 Luglio 1993 (con oggetto: procedimenti per il riconoscimento di infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio e di concessione dell’Equo Indennizzo), ha sentito il bisogno di chiarire che: “In merito al concetto di “piena conoscenza”, la Giurisprudenza ha precisato che non qualsiasi conoscenza dell’infermità è atta a far decorrere il termine, ma solo la conoscenza qualificata dalla consapevolezza di cause ed effetti, in tanto possibile in quanto il processo morboso si sia conclamato nella sua entità nosologica, anche se non necessariamente stabilizzato”, (all’uopo Vds. Capo I, art. 1. Punto a.).
Corre l’obbligo precisare che la suddetta Circolare pubblicata nella G.U. nr. 251 del 25.10.1993 continua attualmente ad applicarsi perché compatibile con le disposizioni attuali, e per questo è specificatamente richiamata nella Circ. nr.47I7ML-2002710-10713 datata 21 Gennaio 2002 della Direzione Generale della Sanità Militare 4^ Divisione, 1^ Sezione, applicativa delle ultime disposizioni in merito, DPR 461/01.
Nel 1994 fu emanato il D.P.R. Aprile 1994 nr. 349 (Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo), ma quest’ultimo si riferiva solo allo “impiegato civile”, ciò nonostante il Ministero della Difesa nella sua suprema Autorità ed Autonomia -sibi aliquid arrogare-, estese di fatto tale DPR anche al Personale Militare.
All’uopo, è noto a tutti la vicenda del rimborso delle 250.000£. quale parcella per il medico di fiducia facente parte integrante ed obbligatoriamente della Commissione Medica Ospedaliera, corrisposta anche ai militari fino a quando non ci fu un parere del Consiglio di Stato, il quale chiarì che non spettava al Personale Militare ma solo al personale Civile, semplicemente perché il suddetto DPR. 349/94 non era applicabile ai militari.
Infatti, l’atroce dubbio assalì lo stesso Ministero della Difesa – Direzione Generale della Sanità Militare che con nota in data 1 Luglio 1998 espresse dubbi e perplessità sulla problematica ed invitò a pagare solo i dipendenti civili (impiegati ed operai) dell’A.D. e, nell’occasione portò a conoscenza di aver richiesto specifico parere al Consiglio di Stato.
Successivamente, la suddetta Direzione Generale della Sanità Militare – Div. 7^, Sez. I^, nel rispondere ad un preciso quesito fatto dall’AS.SO.DI.PRO Sez. di Taranto, con f. nr.67/1767 in data 11 Novembre 1999 ha fatto sapere anche a noi che “Il D.P.R. in argomento non si applica tuttavia al personale Militare ed equiparato perché in tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato con parere 814/98 del 25.8.1998, confermando l’interpretazione letterale del testo quale si desume dall’art. 3 comma 1 del citato DPR che fa espresso riferimento agli  -impiegati civili-”.
Fatto negativo però che il succitato DPR 349/94 aveva abrogato tra l’altro, le disposizioni di cui agli art. dal 35 al 38, il 41, e dal 51 al 55 del D.P.R. 3 Maggio 1957 nr. 686; pertanto, anche quelli che prevedevano il riconoscimento e la concessione dell’Equo Indennizzo per il Personale Civile e come già detto, estesi anche al Personale Militare, creando di fatto un vuoto Legislativo per il personale Militare.
Forse allora in presenza di tale vuoto Legislativo, ed in considerazione dei gravissimi ritardi (in media 7 – 8 anni di ritardo rispetto a quanto previsto dalle Leggi in vigore), e conseguenti vibrate proteste sfociate anche con Esposti alla Magistratura, che le vecchie procedure avevano prodotto per la concessione sia della Pensione Privilegiata sia dell’Equo Indennizzo, e tuttora ancora da sanare, si sono visti costretti a rimettere mano a tutta la materia.
Pertanto è stato concepito dall’alto, senza la consultazione da parte di ”nessuno“ un regolamento attuativo di una legge sconosciuta (visto che tutte le vecchie leggi riguardanti lEquo Indennizzo erano state abrogate), e fatto emanare dal Presidente della Repubblica con D.P.R. 29 Ottobre 2001 nr. 461(Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) applicabile a tutti i dipendenti pubblici sia Civili che Militari.
Con quest’ultima Norma Legislativa sono stati confermati i precedenti criteri adottati dall’A.D., ossia mentre non pone alcun limite temporale per il rilascio della Pensione Privilegiata, per la concessione dell’Equo Indennizzo stabilisce che la domanda per la dipendenza da causa di servizio debba essere presentata perentoriamente entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si è avuto conoscenza  dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.
Norma molto opinabile soprattutto nel caso di Aggravamento e/o Morte, dove gli interessati non sono in grado (per lo stato di salute) di pensare al gravame amministrativo, o peggio ancora, gli eredi in caso di morte sono spiazzati in quanto non conoscono le norme in merito ed inoltre non sanno a quale santo votarsi per preparare la documentazione necessaria e a chi presentarla, pertanto quando a loro volta vengono a sapere le loro incombenze amministrative, sono scaduti i termini per richiedere un loro diritto. Perché solo sei mesi per richiedere un sacrosanto diritto che dovrebbe essere riconosciuto e corrisposto d’ufficio? Perché in uno Stato Democratico e Garantista come dicono essere il nostro, gli altri diritti risarcitori si prescrivono dopo cinque anni o dieci anni, e lo Stato riconosce ai suoi dipendenti solo sei mesi? è giusto ed è lecito tutto questo?
L’unica nota positiva del suddetto D.P.R. 461/01, sta nel fatto che la domanda di Equo Indennizzo può essere presentata “contestualmente” alla domanda di riconoscimento della causa di servizio e “dell’unicità di accertamento”, ossia che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche ai fini del trattamento pensionistico privilegiato ed ai fini dell’equo indennizzo.
Infatti, si spera che questa  norma elimini tante precedenti discriminazioni, tanti pareri discordi e contrastanti; mi riferisco a specifici casi (ma non sono casi isolati, sono stati tantissimi), che la stessa infermità, dallo stesso Organismo (C.P.P.O.), sia stata più volte valutata con dei giudizi radicalmente diversi e spesso contrapposti, positivo per la Pensione e negativo per l’Equo Indennizzo o il contrario; ed anche le sentenze dei vari Tribunali sono state spesso molto contraddittorie.
Inoltre, il succitato D.P.R. 461/01 in via transitoria prevede all’art. 18, che tutte le domande (riconoscimento da C. di S., di P.P.O., e di E.I.) presentate precedentemente all’entrata in vigore di tale provvedimento devono essere definiti secondo le vecchie procedure e concludersi entro un anno a partire dal Gennaio 2002.
Purtroppo la cruda realtà è un’altra, ciò non  corrisponde neanche lontanamente a quelli che erano i loro stessi impegni formalizzati con specifico articolo di Legge, era solo del fumo negli occhi, un illusione, una promessa priva di fondamento, in quanto sappiamo che ancora oggi il solo arretrato risulta essere di migliaia di pratiche inevase. Vi è ancora da evidenziare, che i tempi di attuazione delle nuove procedure relative alle domande fatte dopo l’entrata in vigore di tale D.P.R. (30 gg. alle C.M.O., 30+ 30 gg. all’Amministrazione, 60 gg. al Comitato di Verifica) previsti dagli art. 5 – 6 – 7 e 11 sono completamente disattesi, per essere abbastanza realistici bisogna considerare un coefficiente moltiplicatore che va da 6 a 10, senza alcuna esagerazione di sorta.
Dopo questa breve parentesi esplicativa sulla Norma ora in vigore e riprendendo il succitato problema del termine temporale dei sei mesi, nasce spontanea una domanda: la norma è stata prevista per riconoscere un diritto o per negarlo? Se è stata fatta per riconoscere un Diritto, che senso ha mettere un termine perentorio di sei mesi per la sua esplicita richiesta, forse perché superati i sei mesi dall’evento, l’infermità pur riconosciuta per causa di servizio svanisce come per incanto e non è più risarcibile?
Inoltre corre l’obbligo sottolineare che la suddetta Norma Legislativa è in contro tendenza all’orientamento Giurisprudenziale che vuole la decorrenza dei termini dei sei mesi dalla “conoscenza” della patologia conclamata nella sua entità nosologica; pertanto non bastano i primi sintomi della malattia stessa a far decorrere i fatidici sei mesi, ma bisogna aspettare la sua evoluzione eziopatologica almeno fino alla stabilizzazione.
In tale contesto si inserisce un ennesimo Parere del Consiglio di Stato, Sez. IV^ che con sentenza nr. 5923/20 del 28 Maggio 2002 sul ricorso in appello nr. 5311 in data 9.7.1993 proposto dal Ministero della Difesa (per l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. del Veneto, Sez. I^ nr. 372 in data 15.04.1993) ha respinto l’appello del Ministero della Difesa, dando piena ragione al dipendente, peraltro non costituitosi in giudizio, dopo quasi 20 ANNI; tale sentenza è stata già pubblicata sul nr. 41 del 11 Novembre 2002 del Nuovo Giornale dei Militari e non su altri giornali di interesse militare (ogni riferimento è puramente casuale).
La Suprema Corte in tale occasione ha ribadito e confermato quanto già precedentemente stabilito sia dallo stesso Consiglio di Stato in appello ai vari T.A.R. sia dalla Corte dei Conti, e cioè che il principio di ragionevolezza deve indurre a ritenere “tempestive” le domande proposte entro il termine semestrale decorrente dalla chiara consapevolezza del dipendente di avere contratto la malattia quale conseguenza della prestazione di servizio; ha precisato inoltre che la “consapevolezza” deve avere dati obbiettivi sulla gravità, sulla permanenza e sulle conseguenze dell’infermità. Tutto questo per evitare la proliferazione di procedimenti amministrativi o infondati o basati sulla mera verificazione della malattia (ascrivibile magari ad eventi della vita quotidiana o comunque non riferibili al lavoro prestato)……… e questo ha osservato la Suprema Corte, non gioverebbe certamente all’efficienza dell’azione amministrativa.
Purtroppo quello che accade materialmente non è così, in quanto per l’Amministrazione basta un semplice certificato di malattia o una breve convalescenza o un piccolo ricovero (cui naturalmente è soggetto il dipendente nelle varie fasi della vita) per far scattare la conoscenza per l’Amministrazione e la decorrenza dei fatidici sei mesi, senza tenere assolutamente conto di nessuno dei criteri fin qui menzionati e previsti tuttora dalle loro stesse Circolari, applicative naturalmente delle Leggi.
Infatti, continuano a verificarsi situazioni di rigetto delle istanze, in merito corre l’obbligo sottolineare anche una piccola battaglia sostenuta dall’AS.SO.DI.PRO. Sez. di Taranto che supportando il Diritto della vedova di un Sottufficiale della Marina Militare nell’anno 2000 ha fatto fare all’erede specifico ricorso al T.A.R. di Lecce (per conto di suo marito deceduto successivamente alla domanda fatta nel 1998), per vedersi riconosciuto il diritto all’Equo Indennizzo respinto dall’Amministrazione per “intempestività della domanda” e notificato all’erede a Marzo del 2000; ebbene il TAR senza entrare neanche nel merito, ha riconosciuto chiaramente i presupposti del Diritto e dopo soli 45 giorni ha accolto il ricorso ed ha pronunciato “ordinanza di sospensiva” dell’atto impugnato.
Invece, succede raramente che il dipendente si ribella, da nostre stime ci sentiamo di affermare che per ogni ricorso effettuato, ve ne sono almeno altri 30 – 40 i quali avrebbero i presupposti per farlo e i dipendenti lasciano perdere, per una serie di problematiche tutte valide, tipo: non approfondita conoscenza delle Leggi e quindi del Diritto, a chi rivolgersi per presentare ricorso (mancano strutture adatte allo scopo e certo le Rappresentanze nella fattispecie non sono certamente in grado di far fronte a queste esigenze, pertanto non sono in grado di tutelare i diritti neanche del personale in servizio), spese da affrontare, scadenza dei termini per proporre ricorso (sono previsti solo 60 giorni), lungaggini giuridiche, incertezza dell’esito ecc.. Però così facendo non si fa altro che il gioco dell’Amministrazione la quale impone in modo illegittimo la propria volontà.
Se al contrario tutti gli aventi diritto (o almeno la maggior parte) facessero ricorso e l’Amministrazione venisse condannata a pagare anche le spese processuali, ed il Ministero (come previsto per Legge) si rifacesse sui propri Dirigenti, sicuramente questi “signori” prima di respingere un’Istanza, invece di leggere i giornali, si andrebbero a leggere di più le Leggi che dovrebbero applicare e le varie sentenze in merito, ed invece di agire con molta disinvoltura in contrasto con le stesse, dimostrando chiaramente che non sono all’altezza del compito loro affidato; con la piena convinzione e consapevolezza che tanto per risolvere il caso passerà un po’ di tempo, probabilmente io non ci sarò più, che né io né i miei eredi non pagheranno mai una lira e così ho assolto al meglio il mio compito, senza alcuno sforzo, senza rischiare assolutamente niente e sicuramente ho fatto risparmiare soldi allo Stato non riconoscendo di fatto diritti che sono alla “pallisiana”.
Signori dipendenti Civili e Militari del Ministero della Difesa sappiate che è questo il modo con cui vengono tutelati gli interessi dei dipendenti di Codesto Dicastero.  Allora come difendersi?
Per contrastare l’azione irriconoscente vessatoria e persecutoria da parte dell’Amministrazione, e che tale comportamento suscita soltanto sdegno, bisogna tutelarsi adeguatamente, salvaguardando i propri diritti; come?                                          Ognuno deve essere capace di decidere con la massima autonomia, però nella piena consapevolezza.
Sta qui il senso di quest’articolo, proprio per portare a conoscenza il più possibile (passatemi il termine) dell’opinione pubblica il comportamento tenuto dall’Amministrazione e soprattutto del Ministero della Difesa, su fatti già accaduti precedentemente.
Comunque permettetemi di esprimere il mio personale modesto parere disinteressato, quando fate la domanda di riconoscimento da causa di servizio di un’infermità, sfruttate la norma ora esistente, chiedete contestualmente anche l’Equo Indennizzo, e fatelo sempre (entro sei mesi dai primi sintomi); quando avete il dubbio che quel malore che vi ha colpito e vi ha costretto a letto può avere un reale nesso con il servizio che prestate, non aspettate ulteriormente, scrivete!
Mi pare di ricordare alcuni passi della Vangelo che vi suggerisco vivamente di tenere sempre in debita considerazione, in quanto consiglio Supremo: chiedete e vi sarà dato – bussate e vi sarà aperto, senza indugio; a tempo debito però.

CHIRICO   GIUSEPPE
( Membro del Comitato Esecutivo dell’AS.SO.DI.PRO.)

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