Società

IMMOBILI: CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE

Dalla circolare n. 3/2017 dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 6 comma 5 della legge n. 44/2012 prevede l’accesso ai servizi di consultazione catastale gestiti dall’Agenzia del territorio/Entrate in modo gratuito e in esenzione da tributi.

Considerata la rilevanza dei servizi forniti, si ritiene opportuno diramare i necessari chiarimenti e precisazioni.

Modalità di accesso alle banche dati: le disposizioni in materia prevedono una esenzione dal pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie normalmente dovuti per le “visure catastali” in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente è titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o altri diritti di godimento.

L’accesso può avvenire:

  1. tramite i servizi telematici disponibili sia per le persone fisiche che società, Enti ,ecc mediante le credenziali di autenticazione alla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del codice PIN.L’accesso al servizio avviene in base al codice fiscale del soggetto richiedente e la ricerca avviene a livello nazionale. Una volta selezionato il soggetto vedrà la lista delle province in cui si trovano i beni di cui lo stesso risulta intestatario. In questa fase è possibile richiedere la visura per soggetto che viene eseguita a livello attuale e provinciale e ispezione ipotecaria. Per consultare periodi precedenti all’automazione e per le ispezioni con formalità non reperibili in via telematica, è sempre possibile rivolgersi al competente Servizio di pubblicità immobiliare;
  2. presso i Servizi catastali e i Servizi di pubblicità immobiliare dove la richiesta di consultazione dovrà essere accompagnata da un documento di riconoscimento. Per i soggetti privi, in tutto o in parte, della capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati) la richiesta può essere avanzata dal genitore, tutore, curatore ecc. La richiesta di consultazione può essere presentata anche tramite del coniuge o di parenti e affini entro il 4^ grado.

Documenti consultabili: per quanto riguarda le visure catastali, requisito è che il soggetto sia iscritto negli atti del catasto e risulti intestatario degli immobili oggetto della consultazione.

Per le ispezioni ipotecarie, requisito è che il richiedente la consultazione risulti l’attuale titolare, anche pro quota, del diritto di proprietà o altro diritto reale.

Non saranno, invece, consultabili in esenzione da tributi, i sequestri e i pignoramenti trascritti “a favore” del richiedente, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.

In tale senso per le ipoteche iscritte a favore del richiedente è esclusa l’ispezione in esenzione dei tributi, mentre potranno essere consultate gratuitamente le ipoteche iscritte “a suo carico”.

Per le richieste di ispezione e di visura “personali” sono in corso di preparazione appositi modelli, che saranno disponibili nel sito internet dell’Agenzia e.

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