SUPREMA
CORTE
DI
CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
Sentenza
11
settembre
2008,
n.
22858
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME
DEL
POPOLO
ITALIANO
LA
CORTE
SUPREMA
DI
CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
ha
pronunciato
la
seguente
SENTENZA
sul
ricorso
proposto
da:
F.
E.
contro
C.
ITALIA
S.P.A.
(già
Cap
G.
Italia
S.p.a.
già
Cap
G.
R. &
Y.
S.p.A.),
in
persona
del
legale
rappresentante
pro
ternpore
avverso
la
sentenza
n.
1631/04
della
Corte
d’Appello
di
TORINO,
depositata
il
29/11/04
R.G.N.
1244/04;
udita
la
relazione
della
causa
svolta
nella
pubblica
udienza
del
11/03/08
dal
Consigliere
Dott.
Pietro
CUOCO;
udito
l’Avvocato
C.
DORIANA;
udito
l’Avvocato
R.
CARLO;
udito
il
P.M.
in
persona
del
Sostituto
Procuratore
Generale
Dott.
Marcello
MATERA
che
ha
concluso
per
il
rigetto
del
ricorso.
Svolgimento
del
processo
Con
ricorso
al
Tribunale
di
Torino
E.
F.
(che
aveva
precedentemente
esperito
in
via
d’urgenza
due
ricorsi
per
chiedere
il
ripristino
di
pregresse
mansioni
e
per
impugnare
un
trasferimento),
chiese
la
condanna
della
CAP
G.
ITALIA
S.p.a.
di
cui
era
dipendente
al
pagamento
della
somma
di
lire
831.765.996
a
titolo
di
risarcimento
dei
danni
da
lei
subiti
(danno
biologico,
danno
morale,
danno
patrimoniale.
danno
esistenziale)
per
il
comportamento
del
datore
di
lavoro,
nella
persona
del
direttore
della
sede
di
lavoro
dott.
Paolo
G. ,
qualificabile
anche
come
rnobbing
e
costituito
da
avances
sessuali,
minacce,
ingiurie,
sottrazione
di
responsabilità
lavorative,
boicottaggio
in
progetti,
demansionamento,
illegittimo
trasferimento;
chiese
anche
che
si
accertasse
che
la
sua
malattia
(causa
d
una
lunga
assenza
dal
lavoro),
determinata
del
comportamento
aziendale,
non
era
idonea
a
costituire
periodo
di
comporto.
Il
Tribunale
respinse
la
domanda
della
F. e
quella
della
Società
(diretta
al
risarcimento
di
danni
per
lite
temeraria).
Con
sentenza
del
29
novembre
2004
la
Corte
d’Appello
di
Torino
respinse
l’impugnazione
proposta
dalla
F. e
l’incidentale
impugnazione
proposta
dalla
Società.
Premette
il
giudicante
che
i
danni
richiesti
dalla
ricorrente
sono
causalmente
connessi
al
preteso
mobbing
aziendale
che
i
fatti
successivi
al
ricorso
di
primo
grado
(l’essersi
la
F.
trovata
al
rientro
dalla
malattia
senza
nulla
da
fare)
restano
estranei
alla
controversia;
e
che
le
pretese
molestie
sessuali,
che
non
avevano
avuto
riscontro
nell’istruttoria
di
primo
grado,
non
sono
state
poste
a
fondamento
dell’
appello.
Nel
merito,
il
giudicante
ritiene
che
i
fatti,
dedotti
dalla
ricorrente
e
criticamente
esaminati
in
sentenza
nel
loro
effettivo
svolgersi,
non
sussistono.
Nel
corso
del
rapporto
la
F.
si
trovò
effettivamente
a
non
avere
un
proprio
ufficio
né
un
armadio:
ciò
fu
tuttavia
determinato
da
fatti
contingenti
(lo
spostamento
degli
uffici
in
altra
zona
della
città),
che
egualmente
coinvolgendo
altri
dipendenti,
non
costituì
per
la
ricorrente
depauperamento
della
propria
immagine
professionale.
In
ordine
al
progetto
Compete”,
specificamente
assegnato
alla
F. ,
la
mancata
assegnazione
di
adeguate
risorse
era
stata
probabilmente
determinata
(come
emerso
in
istruttoria)
dal
fatto
che
l’azienda
non
lo
ritenesse
strategico;
e la
successiva
assegnazione
del
progetto
a La
Spezia.
da
un
canto
atteneva
alla
realizzazione
(fase
successiva
alla
progettazione,
di
cui
la
ricorrente
si
era
occupata)
e
d’altro
canto
rientrava
nella
strategia
aziendale
di
spostare
i
dipendenti
su
compiti
man
mano
diversi.
Al
fondo,
il
giudicante
ritiene
illuminante
la
testimonianza
di
L.
(pregresso
manager.
particolarmente
attendibile
anche
in
quanto
escusso
quando
non
era
più
dipendente
della
Società).
Attraverso
le
dichiarazioni
del
teste
il
giudicante
deduce
che
il
G.
aveva
avuto
con
la
F.
un
comportamento
connaturale
al
suo
carattere,
e se
ne
era
scusato
e
che
non
solo
non
aveva
fatto
nulla
per
danneggiare
la
dipendente,
bensì
aveva
manifestato
la
propria
stima
nei
suoi
confronti.
Deduce
inoltre
che
la
Società
‘fece
di
tutto
per
trovare
all’appellante
adeguata
collocazione
aziendale”.
Per
la
cassazione
di
questa
sentenza
E.
F.
propone
ricorso
articolato
in 5
motivi:
la
CAP
G.
ITALIA
S.p.a.
resiste
con
controricorso,
coltivato
con
memoria.
Motivi
della
decisione
Con
il
primo
motivo,
denunciando
per
l’art.
360
nn.
4 e
5
cod.
proc.
civ.
violazione
degli
artt.
2103
e
2110
cod.
civ.
nonché
omessa
insufficiente
e
contraddittoria
motivazione,
la
ricorrente
sostiene
che
1.a.
erroneamente
ritenendo
che
fosse
stata
effettuata
solo
ai
fini
dell’
individuazione
del
mobbing,
il
giudicante
non
si è
pronunciato
sulla
domanda
di
reintegrazione
nella
sede
e
nelle
mansioni
svolte
(formulata
con
il
ricorso
di
urgenza,
con
il
ricorso
di
primo
grado
ed
in
appello):
egualmente,
per
quanto
attiene
alla
domanda
relativa
all’esclusione
del
periodo
di
malattia
dal
termine
di
comporto:
I.b.
ciò
costituiva
violazione
del
principio
della
corrispondenza
fra
chiesto
e
pronunciato,
e
determinava
omessa
pronuncia
su
domanda
della
ricorrente.
2.
Con
il
secondo
motivo,
denunciando
per
l’art.
360
nn.
3 e
5
cod.
proc.
civ.
violazione
e
falsa
applicazione
di
norme
di
diritto
in
punto
di
mobbing”
nonché
omessa
insufficiente
e
contraddittoria
motivazione,
la
ricorrente
sostiene
che
2.a.
nelI’accertare
la
violazione
di
diritto,
la
Corte
di
Cassazione
deve
applicare
d’ufficio
il
diritto
vigente,
e se
questo
si è
modificato,
deve
applicare
lo
jus
superveniens
ovvero
tener
conto
delle
decisioni
della
Corte
costituzionale”:
2b.
la
nozione
di
rnobbing
ha
avuto
un’evoluzione
nel
pensiero
giurisprudenziale
(della
Corte
costituzionale
e
della
Corte
di
Cassazione),
di
cui
il
giudicante
non
ha
tenuto
conto:
2.c.
anche
atti
di
per
sé
leciti
o
comunque
insindacabili
dal
giudice,
se
inseriti
in
un
contesto
più
ampio
caratterizzato
da
quella
complessiva
condotta
avente
come
effetto
la
persecuzione
e
l’emarginazione
del
lavoratore,
costituiscono
mobbing
e,
considerati
nella
loro
riconduzione
a
sistema,
sono
fonte
di
responsabilità
civile”.
3.
Con
il
terzo
motivo,
denunciando
per
l’art.
360
n. 5
cod.
proc.
civ.
omessa
insufficiente
e
contraddittoria
motivazione
in
relazione
alla
fattispecie
rnobbing,
la
ricorrente
sostiene
che
3.a.
il
giudicante
non
aveva
tenuto
integralmente
conto
della
testimonianza
del
G.;
questi
aveva
dichiarato
che
era
stato
il
(G.
a
dirgli
di
collocare,
a
seguito
del
trasferimento,
la
F.
nello
spazio
hoteling;
quivi
la
F. ,
a
differenza
degli
altri
dipendenti
che
lavoravano
abitualmente
in
sede,
non
aveva
una
scrivania
fissa,
né
un
armadio
(i
suoi
documenti
erano
tutti
accatastati)
ed
era
sistemata
in
una
zona
priva
di
finestre,
e
riservata
ai
dipendenti
che
lavoravano
all’esterno;
aveva
inoltre
dichiarato
che,
pur
avendo
egli
assegnato
alla
F.
in
un
secondo
momento,
altra
collocazione,
il
G.
disse
che
la
signora
doveva
tornare
al
posto
dove
si
trovava
prima;
3.b.
in
tal
modo
la
F. ,
responsabile
d’un
progetto
a
rilevanza
europea,
veniva
di
improvviso
costretta
a
riporre
i
documenti
spesso
riservati,
relativi
a
tale
progetto,
in
scatoloni
per
così
dire
di
fortuna
conservati
al
di
sotto
di
scrivanie
rotanti,
che
potevano
essere
assegnate
giornalmente
ad
impiegati
diversi
3.c.
a
differenza
di
quanto
affermato
dalla
recente
elaborazione
giurisprudenziale
la
quale
esige
la
valutazione
complessiva
dei
fatti
mobizzanti,
le
circostanze
dedotte
dalla
ricorrente
erano
state
considerate
singolarmente
assumendo
nella
decisione
e
nella
motivazione
del
giudice
esclusivamente
rilevanza
autonoma,
ossia
in
sé e
per
sé
considerate”
né
il
giudicante
aveva
motivato
questa
valutazione;
3.d.
egualmente
è a
dirsi
per
la
mancata
assegnazione
di
risorse
al
progetto
Compete,
assegnato
alla
F. ;
per
l’attuazione
di
questo
progetto
alla
F.
erano
necessarie
altre
risorse
e
fin
quando
ella
ne
era
responsabile
al
progetto
le
risorse
non
furono
destinate;
egualmente
per
il
fatto
di
averle
negato
il
corso
di
lingua
inglese
(necessario
per
partecipare
ad
incontri
con
colleghi
stranieri):
ciò
emergeva
dalle
testimonianze
del
B. e
del
G.,
che
il
giudicante
aveva
immotivatarnente
omesso
di
esaminare
e
valutare:
3.e.
egualmente
significativa
era
stata
poi
la
rimozione
della
F.
dall’incarico
Compete
per
il
fatto
in
sé,
nonché
per
la
repentinità
e le
modalità
della
relativa
attuazione
(con
trasferimento
della
F. a
La
Spezia
per
coadiuvare
la
dipendente
cui
—
con
la
sua
rimozione
— il
progetto
era
stato
affidato,
e
pur
non
essendo
ella
un
tecnico
addetto
alla
fase
esecutiva);
3f
il
non
aver
inserito
questi
fatti
nel
contesto
“dinamico
evolutivo
del
mobbing”
aveva
condotto
il
giudicante
ad
una
“rappresentazione
parziale
della
realtà”.
4.
Con
il
quarto
motivo,
denunciando
per
l’art.
360
n. 5
cod.
proc.
civ.
omessa
insufficiente
e
contraddittoria
motivazione,
la
ricorrente
sostiene
che
la
sentenza,
pur
ripetutamente
esponendo
elementi
favorevoli
alla
F.
(la
sua
indebita
collocazione
nell’area
hoteling
in
cui
erano
sistemati
solo
gli
esterni;
il
suo
trasferimento
a La
Spezia
pur
non
essendo
ella
addetta
alla
fase
esecutiva),
non
deduce
le
necessarie
conseguenze.
5.
Con
il
quinto
motivo,
denunciando
per
l’art.
360
n. 5
cod.
proc.
civ.
omessa
insufficiente
e
contraddittoria
motivazione,
la
ricorrente
sostiene
che
5.a.
l’individuazione
del
tempo
necessario
a
determinare
il
mobbing
è un
procedimento
logico
complesso
in
cui
è
necessario
considerare
l’ambiente
socio
—
culturale
in
cui
il
conflitto
si
svolge
le
reazioni
psicologiche
del
mobbizzato
e lo
specifico
lavoro
svolto;
5.b.
il
giudicante
aveva
semplicisticamente
ed
immotivatamente
ritenuto
che
la
protrazione
del
comportamento
nel
periodo
di
sei
mesi
(in
cui
la
F.
lo
aveva
subito)
non
fosse
sufficiente
a
concretizzare
il
mobbing.
6.
Con
il
sesto
motivo,
denunciando
per
l’art.
360
nn.
3 e
5
cod.
proc.
civ.
violazione
e
falsa
applicazione
degli
artt.
2043
e
2059
e
2087
2103
cod.
civ..
degli
artt.
2 e
32 e
41
Cost.
e
dell’art.
185
cod.
pen.
nonché
omessa
ed
insufficiente
motivazione,
la
ricorrente
sostiene
che
6.a.
ella
aveva
chiesto
il
risarcimento
del
danno
nei
suoi
molteplici
aspetti:
danno
patrimoniale
in
senso
stretto,
danno
biologico,
danno
morale,
danno
esistenziale,
danno
alla
professionalità,
alla
dignità
ed
all’immagine
professionale
e
sociale,
danno
alla
vita
di
relazione,
danno
conseguente
alla
perdita
di
chanches
lavorative;
6.
b.
la
domanda
dì
risarcimento
era
stata
prospettata
sin
dal
primo
grado
anche
come
sganciata
ed
autonoma
rispetto
alla
figura
onnicomprensiva
di
mobbing,
e
basata
sulle
disposizioni
degli
artt.
2043.
087
e
2103
cod.
civ..
nonché
degli
artt.
2 e
32
Cost.
e
degli
artt.
185
cod.
pen.
e
2059
cod.
civ.
6.c.
la
sentenza
aveva
ricollegato
i
lamentati
danni
esclusivamente
a
fatti
qualificati
come
mobbing,
immotivatamente
omettendo
di
valutare
che
ogni
singolo
comportamento
rilevato
integrasse
gli
estremi
del
danno
biologico
o
morale
od
alla
vita
di
relazione
così
come
richiesto”:
6.d.
in
particolare,
il
giudice
di
merito
avrebbe
dovuto
esaminare
la
documentazione
medica
e le
perizie
medico
legali
prodotte
dalla
ricorrente,
eventualmente
disponendo
ulteriori
mezzi
istruttori.
7. I
motivi
del
ricorso,
che
essendo
interconnessi
devono
essere
esaminati
congiuntamente
sono
fondati.
La
sentenza
impugnata
considera
i
fatti
dedotti
dalla
ricorrente
quale
espressione
del
mobbing.
8.
Su
un
piano
generale
è da
osservare
quanto
segue.
8.a.
Il
mobbing
(come
espressamente
dedotto
e
prospettato
dalla
ricorrente)
è
costituito
da
una
condotta
protratta
nel
tempo
diretta
a
ledere
il
lavoratore.
Caratterizzano
questo
comportamento
la
sua
protrazione
nel
tempo
attraverso
una
pluralità
di
atti
(giuridici
o
meramente
materiali,
anche
scarsamente
legittimi:
Corte
cost.
19
dicembre
2003
n.
359:
Cass.
Sez.
(in.
4
maggio
2004
n.
8438
Cass.
29
settembre
2005
n.
19053;
dalla
protrazione
il
suo
carattere
di
illecito
permanente:
Cass.
Sez.
Un.
12
giugno
2006
n.
13537)
la
volontà
che
lo
sorregge
(diretta
alla
persecuzione
od
all’emarginazione
del
dipendente),
e la
conseguente
lesione,
attuata
sul
piano
professionale
o
sessuale
o
morale
o
psicologico
o
fisico.
Lo
specifico
intento
che
lo
sorregge
e la
sua
protrazione
nel
tempo
lo
distinguono
da
singoli
atti
illegittimi
(quale
la
mera
dequalificazione
ex
art.
2103
cod.
civ.).
Fondamento
dell’illegittimità
è
(in
tal
senso,
anche
Cass.
6
marzo
2006
n.
4774)
l’obbligo
datorile,
ex
art.
2087
cod.
civ.,
di
adottare
le
misure
necessarie
a
tutelare
l’integrità
fisica
e la
personalità
morale
del
prestatore.
Da
ciò,
la
responsabilità
del
datore
anche
ove
(pur
in
assenza
d’un
suo
specifico
intento
lesivo)
il
comportamento
materiale
sia
posto
in
essere
da
altro
dipendente.
Anche
se
il
diretto
comportamento
in
esame
è
caratterizzato
da
uno
specifico
intento
lesivo,
la
responsabilità
del
datore
(ove
il
comportamento
sia
direttamente
riferibile
ad
altri
dipendenti
aziendali)
può
discendere,
attraverso
l’art.
2049
cod.
civ.,
da
colpevole
inerzia
nella
rimozione
del
fatto
lesivo
(in
tale
ipotesi
esigendosi
tuttavia
l’intrinseca
illiceità
soggettiva
ed
oggettiva
ditale
diretto
comportamento
—
Cass.
4
marzo
2005
n.
4742
— ed
il
rapporto
di
occasionalità
necessaria
fra
attività
lavorativa
e
danno
subito:
Cass.
6
marzo
2008
n.
6033).
8.b.
Lo
spazio
del
mobbing,
presupponendo
necessariamente
(nella
sua
diretta
od
indiretta
origine)
la
protrazione
di
una
volontà
lesiva
è
pertanto
più
ristretto
di
quello
(nel
quale
tuttavia
s’inquadra)
delineato
dall’art.
2087
cod.
civ.,
comprensivo
di
ogni
comportamento
datorile.
che
può
essere
anche
istantaneo,
e
fondato
sulla
colpa.
8.c.
Avendo
fondamento
nell’art.
2087
cod.
civ.,
l’astratta
configurazione
del
rnobbing
costituisce
la
specificazione
della
clausola
generale
contenuta
in
questa
disposizione.
Da
ciò
discende
che
-
come
specificazione,
il
mobbing
è
parte
integrante
della
disposizione
di
legge
da
cui
trae
origine,
di
questa
in
tal
modo
assumendo
giuridica
natura
-
per
tale
natura,
la
sua
formulazione
è
funzione
di
legittimità
(funzione
riservata
al
giudice
di
merito
— ed
esclusa
dalla
sede
di
legittimità
solo
l’accertamento
dell’esistenza
— o
dell’inesistenza
—
del
fatto
materiale
da
ricondurre
poi
al
modulo
normativo);
3 -
funzione
di
legittimità
è
anche
la
sussunzione
del
fatto
(come
accertato)
nel
modulo
normativo:
-
nella
relativa
inosservanza,
la
specificazione
della
clausola
generale
è
deducibile
(attraverso
l’art.
360
n. 3
cod.
proc.
civ.)
in
sede
di
legittimità.
8.d.
Per
la
natura
(anche
legittima)
dei
singoli
episodi
e
per
la
protrazione
del
comportamento
nel
tempo
nonché
per
l’unitarietà
dell’intento
lesivo,
è
necessario
che
da
un
canto
si
dia
rilievo
ad
ogni
singolo
elemento
in
cui
il
comportamento
si
manifesta
(assumendo
rilievo
anche
la
soggettiva
angolazione
del
comportamento,
come
costruito
e
destinato
ad
essere
percepito
dal
lavoratore).
D’altro
canto,
è
necessario
che
i
singoli
elementi
siano
poi
oggetto
d’una
valutazione
non
limitata
al
piano
atomistico.
bensì
elevata
al
fatto
nella
sua
articolata
complessità
e
nella
sua
strutturale
unitarietà.
8.e.
In
questo
quadro
assume
rilievo
anche
la
Legge
10
aprile
1991
n.
125,
come
modificata
dal
Decreto
Legislativo
30
maggio
2005
n.
145,
ed
in
particolare
l’art.
4
comma
2
ter,
quale
disposizione
ricognitiva
e
specificativa
di
più
generiche
norme.
9.
NeI
caso
in
esame
(ed
esternamente
allo
spazio
della
discrezionalità
aziendale,
che
caratterizza
l’affidamento
delle
specifiche
mansioni
e la
distribuzione
delle
singole
collocazioni
aziendali),
alcuni
elementi
dedotti
dalla
F.
(ed
autosufficientemente
riportati
in
ricorso)
dal
giudicante
non
sono
stati
esaminati,
ovvero,
pur
accertati,
non
sono
stati
valutati
per
dedurre
(o
pur
negativamente
escludere)
la
relativa
rilevanza
ai
tini
della
domanda:
9.a.
il
fatto
che,
a
seguito
del
trasferimento
di
ufficio”,
la
F.
(dirigente
cui
era
stato
assegnato
il
progetto
Compete
che
ella
senza
contestazione
—
sostiene
essere
di
rilevanza
europea”)
era
stata
inserita
in
un’area
open”
che
non
era
quella
degli
dirigenti,
e
privata
di
una
propria
scrivania
ed
un
proprio
armadio”
(tant’è
che
i
documenti
riguardanti
il
progetto
Compete
si
trovavano
in
scatoloni
accatastati
vicino
alla
scrivania
da
lei
usata”:
sentenza.
p.
8):
9.b.
il
disagio
(ritenuto
dalla
stessa
sentenza)
della
F. ,
che
si
era
mostrata
imbarazzata”
per
lo
svolgimento
d’una
riunione
relativa
al
progetto
Compete
che
richiedeva
riservatezza”
(e
solo
a
seguito
di
ciò
la
riunione
“si
tenne
comunque
in
un
locale
apposito
messo
a
disposizione”):
9.c.
l’iniziativa
del
G. ,
il
quale,
pur
essendo
il
Ga.
responsabile
della
suddivisione
degli
spazi;
ebbe
a
dire
espressamente
che
la
ricorrente
doveva
essere
collocata
nello
spazio
hoteling
open:
ed
il
fatto
che
successivamente,
poiché
il
Ga.
,
essendosi
liberata
una
scrivania,
aveva
invitato
la
ricorrente
a
prendervi
posto.:
il
G.
quello
stesso
giorno
disse
che
la
signora
doveva
tornare
al
posto
dove
si
trovava
(testimonianza
del
Ga.,
come
riportata
in
ricorso):
9.d.
il
disagio
lamentato
dalla
F.
al
L. :
per
la
sua
collocazione
aziendale,
per
la
reiterata
(ed
insoddisfatta)
richiesta
di
risorse
necessarie
al
suo
progetto.
per
‘l’essere
stata
ostacolata”
nel
lavoro,
per
gli
“insulti
ricevuti
anche
in
pubblico”
(sentenza.
pp.
11.
12);
9.e.
le
“frasi
a
dir
poco
deprecabili”
pronunciate
dal
G.
(“personaggio
abituato
a
battute
grossolane”).
“e
che
mai
un
superiore
gerarchico
dovrebbe
profferire
nei
confronti
d’un
sottoposto”
e
rivolte
alla
F.
(“Mi
hai
rotto
i
coglioni.
hai
capito
brutta
stronza
che
devi
fare
quello
che
dico
io”);
e le
parole
rivolte
al
Gatti.
“che
lavorava
in
ginocchio
presso
la
scrivania
della
F. ”
(“E’
inutile
che
t’inginocchi.
tanto
non
te
la
dà”):
espressioni
poste
in
evidenza
dalla
stessa
sentenza:
la
qualificazione
(“gravi”)
che
il
teste
L.
(sul
quale
il
giudicante
fonda
la
decisione)
dà
dei
comportamenti
del
G. e
che
lo
stesso
G.
gli
aveva
riferito;
9.g.
il
giudizio
dello
stesso
L.
(che
aveva
la
“funzione
di
supportare
e
difendere
comunque
i
capi
—
progetto”,
che
a
lui
facevano
riferimento:
sentenza.
p.
13)
sull’attività
della
F.
(“andava
in
quel
momento
particolarmente
seguita”,
con
il
“fornire
le
dotazioni
necessarie”;
“se
si
trattava
di
trovare
altre
persone
da
dedicare
a
Compete.
occorreva
o
dislocare
risorse
già
interne
o
procedere
a
nuove
assunzioni”),
e la
sua
decisione
di
“fissare
periodiche
riunioni
nel
corso
delle
quali
verificare
lo
stato
di
avanzamento
dei
lavori”;
9.h.
il
fatto
che
il
G.
(il
30
giugno
2000)
aveva
garantito
al
L.
“che
la
signora
sarebbe
rimasta
al
progetto
e
che
lui
l’avrebbe
supportata
pienamente”,
ed
breve
distanza
di
tempo
(l’li
luglio
2000)
rimosse
la
F.
dalla
responsabilità
del
progetto
Compete:
la
“contrarietà”
e la
sorpresa
del
L.
per
le
“valutazioni
completamente
diverse”,
espresse
undici
giorni
prima
dal
G.
(sentenza.
p.
13):
9.
i.
la
contraddittorietà
delle
(pur
ritenute)
valutazioni
del
G. .
che
“non
credeva”
in
un
progetto
di
cui
tuttavia
da
tempo
la
F.
era
responsabile,
e
che
poi
garantì
di
supportare
il
progetto
stesso
e
che
poi
rimosse
la
F.
affidando
ad
altri
ed
in
altra
sede
l’esecuzione
del
progetto
stesso.
10.
Di
questi
elementi
il
giudicante
non
ha
poi
costruito
alcuna
connessione
nel
quadro
di
un
unitario
comportamento
al
fine
di
darne
una
complessiva
unitaria
valutazione.
Ciò,
anche
dall’angolazione
soggettiva
quale
(pur
come
mera
negazione
del)
deliberato
intento
lesivo
(da
parte
del
dipendente
aziendale)
e
(pur)
colposa
inerzia
datorile.
11.
Il
giudicante
non
ha
poi
valutato
i
singoli
fatti,
per
accertare
(pur
al
solo
fine
di
negarla)
la
lamentata
(pretesa)
illegittimità
del
loro
specifico
contenuto.
12.
D’altro
canto,
fondata
è
anche
la
censura
che
la
ricorrente
muove
all’affermazione
della
Corte
d’Appello
secondo
cui
il
periodo
(febbraio
luglio
pare
troppo
esiguo
per
la
concretizzazione
d’un
processo
di
mobbing”
(sentenza.
p.
10).
Se è
vero,
infatti,
che
il
rnobbing
non
può
realizzarsi
attraverso
una
condotta
istantanea,
è
anche
vero
che
un
periodo
di
sei
mesi
è
più
che
sufficiente
per
integrare
l’idoneità
lesiva
della
condotta
nel
tempo.
Né
ad
escludere
la
responsabilità
del
datore,
quando
(come
nella
specie)
il
mobbing
provenga
da
un
dipendente
posto
in
posizione
di
supremazia
gerarchica
rispetto
alla
vittima,
può
bastare
un
mero
tardivo
intervento
pacificatore”
(come
quello
che
la
sentenza
Impugnata
attribuisce
al
L.
),
non
seguito
da
concrete
misure
e da
vigilanza
ed
anzi
potenzialmente
disarmato
di
fronte
ad
un’aperta
violazione
delle
rassicurazioni
date
dal
presunto
mobbizante”
(cfr.
deposizione
L. ,
sentenza
pag.
13:
rimasi
molto
contrariato
da
questo
suo
cambiamento.
anche
perché
11
giorni
prima
mi
aveva
espresso
valutazioni
completamente
diverse”).
13.
Il
ricorso
deve
essere
accolto.
E la
causa
deve
essere
rinviata
a
contiguo
giudice
di
merito,
che
applicherà
gli
indicati
principi
(come
specificati
sub
“8.’
e
sub
“12.
“),
ed
accerterà
e
valuterà
quanto
dedotto
dalla
ricorrente
(e
precedentemente
indicato
sub
“9.
‘),
nel
contempo
esaminando,
nel
quadro
dell’intera
vicenda
e
dunque
della
corretta
valutazione
ex
2103
e
2110
cod.
civ.
del
cui
omesso
esame
la
ricorrente
si
duole
nel
primo
motivo,
e
provvedendo
anche
alla
disciplina
delle
spese
del
giudizio
di
legittimità.
P.Q.M.
La
Corte
accoglie
il
ricorso;
cassa
la
sentenza
impugnata:
rinvia
alla
Corte
d’Appello
di
Genova,
anche
per
le
spese
del
giudizio
di
legittimità.
Depositata
in
cancelleria
il
11.09.2008.