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Orario di servizio: Dalla chiarezza dei principi introduttivi ai tortuosismi delle pratiche applicative

L’istituto in titolo, introdotto nell’ordinamento militare nell’ormai lontano 1990 dall’art.10 della L.231 e dalla disciplina dei successivi decreti ministeriali di attuazione (25.9.90; 10.12.90, n°192436) nonostante la sua non più giovane età stenta ancora a produrre quegli effetti di armonizzazione e di equità del lavoro militare per i quali era stato voluto dal legislatore e auspicato dal personale dipendente.

Ricordare gli assurdi carichi di lavoro che gravavano sulle spalle dei militari, dipendenti di Enti o Unità Operative è storia remota che vale sempre la pena rileggere.

Turni professionali, esercitazioni, addestramento, servizi armati e di reparto,cerimonie e rappresentanze istituzionali, si combinavano sovente in una frenesia  senza respiro che non ammetteva riconoscimenti ne compensazioni. Da ciò nasceva l’esigenza di regolamentare il lavoro militare; è per questo che venne salutato e accolto con favore dai tanti che avevano sempre dato molto e in silenzio allo Stato.

Come tutte le novità che si introducono in un corpo riluttante ad accogliere il nuovo, anche l’orario di servizio ha rischiato il rigetto da parte del suo corpo o quantomeno si deve registrare che gli anticorpi utili ad evitarne il rigetto stentano ancora a produrre gli effetti desiderati.

Eppure a ben riflettere sulle norme istitutive dell’orario di servizio si deve ammettere che esse erano di una chiarezza solare, esaustive di tutto lo scibile della professione militare, tali da essere disciplinate con semplicità. Così non è stato e purtroppo ancora non è per la semplice ragione che la norma originale quando viene elaborata dalle disposizioni attuative, interne ai presìdi militari, tende a smarrire i suoi connotati peculiari, finendo per diventare una approssimazione del pensiero del legislatore, che produce effetti diversi da quelli ad essa affidati.

Ritenere che i gestori della norma possano essere dilettanti del diritto o sciagurati esecutori di disposizioni venute dall’alto come comunemente sono percepiti dai destinatari della legge è sentimento a cui non ci sentiamo di legare il nostro giudizio.

Siamo invece e più semplicemente in presenza di un vizio antico, praticato smodatamente secondo una liturgia che si esprime attraverso la sottile arte della trasfigurazione.

Piegare la norma  fino a farle assumere significato diverso allo scopo di intercettarne gli effetti che diversamente altrove  sarebbero ricaduti.

Siamo alla solita coperta corta (fondi dello straordinario) tirata a senso unico per soddisfare ogni inappagato appetito e ai metodi premiali nei confronti dei fedeli e dei condiscendenti, altro che sana applicazione della norma o equità oggettiva nelle valutazioni delle eccedenze.

Come spiegare diversamente il fatto che sono occorsi anni di contenziosi, valanghe di ricorsi amministrativi e di non concordanze sulle valutazioni riepilogative mensili, deliberazioni delle RR. MM. per stabilire l’orario medio settimanale autocompensante del personale addetto alle turnazioni H 24?

Come spiegare il fatto che per sanare il contenzioso relativo alla valutazione delle eccedenze scaturite dai servizi armati e di reparto riferiti alle 24 ore ci siano voluti 9 anni circa (D.P.R. 255/99) e i soliti ricorsi amm.vi?

Come spiegare che tra i servizi di istituto svolti nelle giornate considerate superfestività (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto) e meritevoli di particolari indennità siano esclusi i servizi professionali propri di ogni militare?

Come spiegare il non recupero delle festività per eccedenze maturate in servizio armato o di reparto da parte del personale turnista?

Quale spiegazione è possibile dare agli “improcrastinabili impegni” che dopo il 1990 hanno risvegliato la cosciente zelanteria di tanti pseudo servitori dello Stato dediti in precedenza alla puntualità con la smessa lavori delle 16.30?

Come spiegare il perverso riparto dei fondi dello straordinario destinato sempre a senso unico e la grande abbuffata di recuperi compensativi che viene riservata alla stragrande maggioranza degli operatori che prestano lavoro straordinario?

Denaro come medicina ricostituente per l’ingegno umano, denaro come fosforo che alimenta la memoria dei propri doveri professionali,denaro che lubrifica i tanti rapporti utili al consenso.

Altro che dedizione al servizio o risveglio delle coscienze; in tanti, troppi casi  è solo una miserevole ed egoistica questione economica.

Fra le tante questioni irrisolte relative all’orario di servizio ho volutamente scelto di trattare a margine quella riguardante la valutazione delle turnazioni HJ, HJ+/-30, HJ+HN ecc. posta in essere al CO.FA.CO. di Poggio Renatico (FE) e più in generale le difficoltà di molti operatori costretti ad un duro pendolarismo dai luoghi di residenza in ragione dei recenti trasferimenti dagli ex Enti disciolti e le avventure di un generoso, rigoroso e onesto ufficiale che ha deciso di pretendere “la semplice applicazione della legge” relativa all’orario di servizio.

Presso l’Ente citato per un lungo periodo (7 anni circa) le turnazioni HJ, HJ+N ecc. sono state equiparate in relazione all’orario settimanale di servizio alle turnazioni H24 (33,36 h); ciò in ragione di una coerente e corretta applicazione dei disposti di cui all’art.3 del D.P.R. 25.9.90 e della loro normativa attuativa prevista dalla SMA 124 ed. 91 e 96 entrambe ai punti 3.

Riconoscimento dovuto grazie al fatto che le turnazioni in questione hanno il carattere della continuità e sono pertanto svolte nei giorni festivi.

Un addetto a tale sistema di turnazione oltre ai servizi feriali e prefestivi è impegnato mediamente in 20-22 giornate festive; come l’orario settimanale di lavoro di tale addetto possa essere equiparato a quello di base che non prevede impieghi festivi è questione che francamente non si comprende.

Tale perversa decisione è maggiormente incomprensibile alla luce di una lettura non frettolosa della SMA 124 ed.96 punto 3 che non differisce sostanzialmente dalla precedente del 1991.

Il sottoparagrafo e del punto 3 recita testualmente:“Altre attività di durata diversa dall’orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo (HJ,HJ+/-30,HJ+HN, ecc.) devono essere analogamente organizzate,secondo le modalità stabilite al precedente sottoparagrafo a ”.

Quindi, relativamente alla organizzazione, la disciplina di ogni turnazione è quella del sottoparagrafo a del punto 3 SMA 124/96.

Se si scorre la norma fino al sottoparagrafo b sempre del punto 3 SMA 124/96 si legge: “il suddetto sistema che comporta un’attività di servizio mediamente pari a 33ore e36 minuti settimanali, è considerato autocompensante dei recuperi che spetterebbero al personale  per le turnazioni svolte  negli archi notturni e/o festivi ”. Dal combinato dei disposti richiamati risulta chiaro che tutte le turnazioni, indistintamente, debbono fare riferimento all’orario autocompensante di 33,36 h settimanali di servizio.

Se infine si volesse effettuare la prova del 9 per verificare se quanto precedentemente detto è esatto o meno, si provi a riflettere sulle ragioni che hanno introdotto l’orario autocompensante e sulla dizione usata a tale giustificazione.

L’orario autocompensante di 33,36 h settimanali medie è il frutto di un riconoscimento, ovvero si stabilisce di pretendere dagli operatori addetti alle varie turnazioni un monte ore settimanale più basso di 2,24h+1 rispetto all’orario di base in ragione del fatto che parte cospicua di tale impegno è svolta negli archi notturni e/o festivi.

Se il riconoscimento doveva essere riferito solo alle turnazioni H24 la dizione corretta doveva essere “notturni e festivi ” perché questi, in combinazione, sono i caratteri premiali che ne giustificano l’autocompensazione.

Poiché invece la dizione usata mirava a ricomprendere anche le turnazioni HJ, HJ+N ecc., è ovvio che rispetto a quanto poc’anzi detto essa doveva essere integrata allo scopo di assorbire la nuova tipologia di turnazioni; ecco perché è diventata “notturni e/o festivi ” dove gli elementi di valutazione premiale per le turnazioni H24 sono i “ notturni e festivi ” e per le altre turnazioni alternativamente secondo i casi “ notturni o festivi ”.

Inciampare  superficialmente su una congiunzione, semplice o disgiuntiva, quando si amministra il lavoro umano è questione che sconforta; è invece angosciante se si pensa che non sono bastati 10 anni di applicazione dell’orario di servizio per sanare questioni così tanto semplici.

Se a quanto in precedenza detto aggiungiamo che presso l’Ente in questione i recuperi compensativi per le eccedenze maturate vengono imposti nei giorni liberi dal servizio, allora dobbiamo ritenere che siamo in presenza di un caso che va oltre la superficialità, del quale dovrebbero farsi carico autorità militari superiori, governo e magistratura per ricondurlo a ordinaria e sana amministrazione.

La ristrutturazione delle FF.AA. prevista dal nuovo modello di difesa ha comportato tra l’altro drastiche soppressioni di Enti, trasferimenti massicci di personale con inevitabili recriminazioni dei tanti scontenti e reali problemi di insediamento strutturale e sociale nei nuovi presidi militari e nelle nuove realtà sociali per i singoli militari e per le loro famiglie.

Problemi seri non sempre sorti da operazioni chiare e trasparenti; sovente causati da una programmazione poco accorta dei movimenti verso le nuove destinazioni.

Oggi non si tratta di mettere in discussione la preminenza del diritto della Amm.ne Difesa ad autodefinirsi rispetto al diritto dei singoli dipendenti che pretendono un lavoro certo, ben retribuito, comodo e che produca serenità negli affetti; NO non è questo ordine che si pretende di cambiare.

Il principio che si dovrebbe affermare è quello della armonizzazione delle duplici esigenze: l’A.D. nella sua giurisprudenziale preminenza affermi il proprio diritto organizzativo ma sappia essere sensibile nell’interpretare i disagi che insorgono nel personale dipendente in seguito ai movimenti che ha determinato e accorta nel farsi carico di ogni azione utile per mitigarne gli effetti.

Il  pendolarismo da e per il luogo di lavoro è questione troppo seria per non essere presa in considerazione ; lo è maggiormente di più quando coinvolge un numero elevato di dipendenti.

Organizzare le turnazioni operative H24, come chiedono i pendolari, in pomeriggio-mattino-notte,che è poi la configurazione tipica e storica dell’H24 ,diversamente da quanto viene fatto (diurno+notturno), servirebbe in primo luogo a distribuire meglio il carico di lavoro dentro una turnazione e a garantire di riflesso una più qualificata operatività; agevolerebbe gli spostamenti dei dipendenti che nella maggioranza dei casi non avverrebbero più in orari (alba o notturni) ritenuti pesanti e pericolosi dati i ritmi biologici che scombinano e le vie padane da percorrere.

Se si considera poi l’aspetto economico indotto dal pendolarismo (trasporto) si comprende bene che l’articolazione delle turnazioni richieste (inizio turno ore 13.00) consentirebbe ai dipendenti l’uso alternativo e più sicuro dei mezzi delle FF.SS. per il raggiungimento del posto di lavoro che non è questione irrilevante per i  loro bilanci familiari; così come  in riferimento alla loro salute bisognerebbe riflettere sullo stress da viaggio che in tal modo potrebbe venire meno a tutto vantaggio del rendimento in servizio.

Questioni poco importanti? Pretese che scombinano l’efficienza di una collaudata organizzazione del lavoro? NO; richieste legittime, che come si è dimostrato contemperano al meglio le esigenze di un qualificato e sereno lavoro e quelle del disagio di tanti dipendenti già fortemente penalizzati dai trasferimenti.

Della risoluzione delle tematiche generali sin qui trattate in relazione al COFA-CO di Poggio Renatico -Fe-  unitamente a questioni personali di rilevanza secondaria si è fatto carico il T.C. Carlo Coppa dipendente dell’Ente succitato attraverso una serie di iniziative rigorosamente legali intraprese ai sensi e per gli effetti del R.D.M. e della L.241/90.

Richieste di deliberazioni al locale COBAR e di intervento al COCER A.M.,istanze verso le autorità militari locali e superiori nazionali (DIPMA), richieste di rapporto e diffide verso i silenzi ricevuti.

Una pletora di iniziative che si vorrebbe sgonfiare  dietro la copertura di un parere emesso da una ossequiosa commissione d’inchiesta  e attraverso sottili intimidazioni che per quanto ci riguarda faremo oggetto di segnalazione all’autorità governativa.

Per ultimo: la questione avendo assunto connotati che rasentano la rilevanza penale e quella disciplinare in riferimento  ad arbitrari e discrezionali appesantimenti dei procedimenti amm.vi originati dalle istanze/diffida già dette e dalle inevase richieste di rapporto, è stata affidata per ogni tutela  di parte all’Avv.to Romeo di Padova.

In attesa che l’intricata vicenda esaurisca il suo corso a noi preme sottolinearne in questa sede due aspetti , entrambe connessi ad un certo modo di intendere la difficile arte del comando.

La RR.MM in questo caso il COBAR di Poggio Renatico,  tiepidamente intervenuto  nella vicenda con apposita deliberazione ( N° 3/99; Verb.N°6 del 13.12.99) è ancora in attesa di una risposta rispetto a quanto segnalato.Rispondere ad una deliberazione è un opzional o un doveroso obbligo?

Quale dignità viene riconosciuta alla RR.MM. attraverso tali atti delegittimanti? Nessuna.

Quale considerazione si può avere in relazione a tale fatto di un Organismo che non ha la forza ne il coraggio civico di pretendere rispetto per il proprio operato e per quello che rappresenta? Nessuna.

C’è ancora bisogno di ulteriori prove per comprendere che questo sistema di tutela è solo virtuale?

Il procedimento amm.vo ad iniziativa di parte (istanze) in virtù degli enunciati di cui alla L.241/90 (art.1 c.2; art.2 c.1) e del D.M. 603/93 (art. 1 c.4; art.4 c.1-2-3-4; art.11 c.1 ecc.) dovrebbe seguire linearmente il suo percorso che non può essere aggravato o eluso arbitrariamente o discrezionalmente se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria.

Può un Ente periferico ritardare o omettere di inoltrare agli Enti superiori la presentazione di una istanza senza che ricorrano i presupposti delle straordinarie e motivate esigenze istruttorie? Inequivocabilmente NO. L’obbligo di notificare all’istante eventuali ragioni che impediscono oggettivamente al procedimento amm.vo di seguire la sua linearità fino alla conclusione è un opzional o un preciso dovere?Si può sospendere l’applicazione della legge senza assumerne le conseguenze?

Dello sviluppo di questa assurda storia terremo informati i lettori; ad essi lasciamo in conclusione la necessità di continuare a riflettere  intorno al vigente sistema di tutela dei militari che come ormai è ampiamente dimostrato tutto tutela e tutto garantisce fuorché l’emancipazione degli uomini in divisa e la considerazione e il rispetto del loro lavoro.Di retorica a tal proposito i militari ne hanno digerita ormai troppa;è tempo di passare ai fatti concreti.

AS.SO.DI.PRO
Il  Segretario Gen. Agg.to
Emilio Ammiraglia

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