Approvato un emendamento ad un nuovo disegno di legge in conversione. Sara possibile andare in pensione a domanda per coloro che gli mancano 5 anni per raggiungere i limiti di età anagrafica.
Commento Flash di Salvatore Sociale
Peccato che i rappresentanti dei militari non hanno contrattato NIENTE di questo provvedimento che interessa migliaia di marescialli. L’ennesima prova che è ora di avere un ruolo negoziale e competenze sindacali , l’ennesimo provvedimento che piove dall’alto ed è coordinato da Autorevoli TUTORI.
Da mesi non si parlava che solo di esuberi nel ruolo Marescialli ???. Siamo maturi per avere un ruolo negoziale e contrattare i provvedimenti che interessano migliaia di Marescialli e militari ma questa maturità non ci viene riconosciuta. Al di là del merito del provvedimento è amaro constatarne il metodo.
Informazione per i colleghi su atti di interesse del personale.
Legislatura 14^ – Disegno di legge N 3523
SENATO DELLA REPUBBLICA
( approvato )
Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione
Art. 12 – bis
Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.
- Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a ) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
Art. 6 Gestione delle eccedenze
– A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell’ Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che nefacciano domanda e che si trovano a non più di 5 anni dal limite di età. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto.Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe e di stipendio.
Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.
Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 dovranno essere presentate all’amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, ed hanno validità solo per l’anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale sarà collocato in ausiliaria dalla data del 1 luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l’anno, potrà ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.
Qualora, nell’ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l’ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
B ) dopo la tabella B, è aggiunta la tabella C, di cui all’allegato 1 del presente decreto.
TABELLA C ( prevista dall’art. 6, comma 2 ) | |||
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Unità di personale da collocare in ausiliaria | |||
Anno | Ufficiali | Marescialli | Totale |
2006 | 18 | 340 | 358 |
2007 | 18 | 330 | 348 |
2008 | 15 | 255 | 270 |
2009 | 30 | 500 | 530 |
2010 | 18 | 350 | 368 |
2011 | 33 | 550 | 583 |
2012 | 35 | 595 | 630 |
2013 | 35 | 595 | 630 |
2014 | 38 | 650 | 688 |
2015 | 35 | 595 | 630 |
2016 | 33 | 570 | 603 |
2017 | 45 | 795 | 840 |
2018 | 12 | 205 | 217 |
2019 | 12 | 205 | 217 |
2020 | 6 | 90 | 96 |
Totale | 383 | 6625 | 7008 |