REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ DIRITTO E PROGRESSO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO

Approvato dal Congresso Nazionale il 18 Marzo 2005

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INDICE

PARTE I CONGRESSO NAZIONALE

Art. 1 Composizione
Art. 2 Convocazione
Art. 3 Elezione dei Delegati
Art. 4 Partecipazione alle spese

PARTE II
SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 5 Composizione
Art. 6 Elezione Presidenza Congresso
Art. 7 Funzionamento Presidenza
Art. 8 Svolgimento Congresso
Art. 9 Relazioni
Art. 10 Proposte, mozioni, emendamenti
Art 11 Interrogazioni
Art. 12 Votazioni

PARTE III
ELEZIONI DEGLI ORGANISMI SOCIALI

Art. 13 Modalità elezioni
Art. 14 Proclamazione degli eletti
Art. 15 Contestazioni
Art. 16 Approvazione degli atti

PARTE IV
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI PERIFERICI

Art. 17 Forme e composizione
Art. 18 Costituzione della Sezione
Art. 19 Amministrazione della Sezione
Art 19 bis Regresso della Sezione a Unità Coordinata
Art. 20 Iniziative
Art. 21 Costituzione dell’Unità Coordinata
Art. 21 bis Scioglimento dell’Unità Coordinata
Art. 22 Recupero dei materiali
Art. 23 Amministrazione dell’Umità Coordinata
Art. 24 Rimborsi spese

PARTE
V SANZIONI

Art. 25 Violazioni Norme statutarie
Art. 26 Violazioni norme regolamenteri
Art.27 Sospensione servizi nazionali
PARTE VI ONOREFICENZE
Art. 28 Premio “Solidarietò Diritto e Progresso”
Art. 29 Attribuzione qualifica socio onorario
Art. 30 Norma finale

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PARTE 1ª
CONGRESSO NAZIONALE

Art. 1 – Composizione

Allo scopo di evitare disagi in ordine di tempo, distanza e costi personali ai Soci residenti lontano dalla località in cui si svolge il Congresso Nazionale, è stato stabilito – attraverso l’approvazione dell’art. 14 dello Statuto – che l’assemblea sarà composta dai Delegati eletti in tutte le organizzazioni periferiche.
Nelle Regioni in cui non esistono strutture dell’Associazione, il Comitato Esecutivo (C. E.) organizzerà delle assemblee alle quali i Soci residenti invitati eleggeranno i propri Delegati nazionali.

Art.2 – Convocazione

La data del Congresso è fissata con almeno 60 giorni di anticipo con deliberazione del Comitato Esecutivo (C. E.).
L’avviso di convocazione contenente data, ora, luogo, durata e agenda dei lavori è inviato dal Segretario Generale a tutte le organizzazioni periferiche.
Nei 60 giorni che precedono il Congresso, sia a livello nazionale che periferico, si procede alla verifica del versamento delle quote sociali da parte dei Soci, attivando procedure per la riscossione delle stesse al fine di non escludere eventuali Soci ritardatari dalla possibilità di concorrere, con il proprio voto, alle elezioni dei Delegati nazionali.
Nel periodo precedente il Congresso nazionale per il rinnovo delle cariche sociali, possono essere accettati nuovi Soci.
Le domande di adesione verranno accolte; in tal caso i nuovi Soci potranno esercitare il diritto.
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Art. 3 – Elezione dei Delegati

Nelle aree territoriali ove esistono organizzazioni decentrate, entro i due mesi che precedono la data del Congresso – ma non oltre quindici giorni antecedenti a tale data – ha luogo l’assemblea dei Soci che fanno riferimento a tali organismi, per l’elezione dei Delegati da inviare al Congresso Nazionale. Il numero dei Delegati da eleggere è proporzionato al numero degli iscritti per ogni singola sede in rapporto alla consistenza delle iscrizioni nazionali, prendendo come riferimento un Delegato ogni 100 Soci e per un massimo di otto Delegati per Sezione.
Le organizzazioni periferiche che superano della metà più uno il numero di100 Soci, hanno diritto ad un ulteriore Delegato.
Le Unità Coordinate che non raggiungono la metà più uno dei 100 Soci hanno comunque diritto ad eleggere un Delegato.
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei Delegati da eleggere.
Della convocazione delle assemblee negli organismi periferici è data immediata comunicazione alla Segreteria nazionale.
Il Comitato Esecutivo (C.E.) può inviare propri Consiglieri a presenziare a tali assemblee.
Al termine delle assemblee, i Consigli Direttivi ed i responsabili periferici, redigeranno apposito verbale – da trasmettere alla Segreteria nazionale – in cui verranno trascritte tutte le operazioni di voto ed i dati personali dei Delegati nazionali eletti e quelli dei primi tre dei non eletti quali eventuali sostituti dei titolari.
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Art. 4 – Partecipazione e spese

Al Congresso Nazionale ciascun Socio ha la facoltà di partecipare personalmente quale “osservatore”, senza diritto di voto e senza oneri per l’Associazione.
Ogni organismo periferico può presentare sostituti regolarmente eletti.
Alle spese derivanti dalla partecipazione al Congresso dei Delegati nazionali delle Sedi periferiche provvederanno le stesse, a quelle derivanti dai Delegati delle Unità Coordinate e Delegati eletti nelle Regioni sprovviste di strutture, provvederà la Segreteria nazionale.
I Soci che partecipano quali osservatori, provvederanno in proprio.

PARTE 2ª
SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 5 – Composizione

Le attività preliminari, fino all’insediamento della presidenza del Congresso, sono dirette dal Presidente Nazionale dell’Associazione coadiuvato da:

  • Il/i Vice-Presidente/i Nazionale/i
  • due Membri del Collegio dei Probiviri
  • un Membro del Collegio dei Sindaci
  • Il Presidente Nazionale dell’Associazione procede alla verifica delle credenziali dei Delegati presenti, consegna ad ogni componente l’Assemblea il tesserino di riconoscimento numerato e le schede per le elezioni degli Organi sociali.
  • Ogni Delegato firmerà la ricezione del materiale e la propria presenza all’Assemblea a fianco del proprio nome sull’elenco predisposto dalla Segreteria nazionale.
  • Accertata la presenza del numero di Delegati nazionali in rappresentanza della metà più uno dei Soci iscritti per l’anno in corso (art. 14 Statuto), dichiara la regolare costituzione del Congresso nazionale.

Art. 6 – Elezione Presidenza Congresso

Costituito il Congresso, si procede alla nomina della Presidenza, la quale è composta da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario agli atti.
Tutti e tre i componenti la Presidenza vengono eletti a votazione palese, ovvero per alzata di mano.
In caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano d’iscrizione all’Associazione.
Durante questi adempimenti preliminari assume la presidenza il Presidente dell’Associazione.
Insediata la Presidenza, si procede all’appello dei Delegati per verificare la reale consistenza dell’Assemblea.

Art. 7 – Funzionamento Presidenza

Il Presidente regola lo svolgimento dei lavori assembleari, cura che essi procedano con ordine e correttezza, pone in discussione di volta in volta, gli argomenti previsti all’Ordine del Giorno.
Modera il dibattito, sovrintende alle attività della Presidenza, accerta e proclama il risultato delle votazioni.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o a richiesta dello stesso.
Il Segretario cura la raccolta degli atti e coordina il lavoro di stesura dei verbali.
Nelle operazioni di voto, la Presidenza è assistita da tre scrutinatori da essa designati.

Art. 8 – Svolgimento del Congresso

Il Congresso approva l’ordine dei lavori previsto dal programma predisposto dal Comitato Esecutivo apportando le modifiche che riterrà opportune su richiesta di almeno cinque Delegati.
I Delegati del Congresso o del C. D. N. ed i Membri del Comitato Esecutivo (C.E.) hanno uguale diritto di parola.
Ove sia necessario, il Presidente dell’Assemblea ha facoltà di fissare preventivamente il numero e la durata degli interventi su ciascun argomento.
Il Presidente concede la parola nell’ordine in cui è stata richiesta;
hanno tuttavia la precedenza nel dibattito coloro che richiedono la parola per mozione d’ordine o per fatto personale.
E’ a discrezione della Presidenza concedere la parola – al termine degli interventi dei Delegati iscritti a parlare – ai Soci osservatori che la richiedono.

Art. 9 – R e l a z i o n i

Le relazioni pubblicate e tempestivamente distribuite sono date per lette:
ove occorra ciascuna di esse è oralmente integrata prima della discussione.
La relazione del Consiglio dei Revisori viene letta di volta in volta limitatamente alla parte concernente l’argomento in discussione.
Ciascuna relazione può essere messa in discussione nel suo complesso, oppure, quando la Presidenza lo ritiene opportuno, per sezioni o per argomenti separati.
La discussione sulla relazione si conclude con la votazione di una mozione di approvazione dell’operato dell’Organismo che l’ha presentata.
L’approvazione può essere accompagnata da direttive o indicazioni programmatiche.

Art. 10 – Proposte, Mozioni, Emendamenti

Il Presidente dell’Assemblea pone in discussione le proposte, le mozioni e gli emendamenti.
Per proposta si intende la richiesta di deliberazione presentata dal C. E. o dai Delegati nazionali relativamente agli argomenti compresi nel programma dei lavori o a quelli che formano oggetto delle rispettive relazioni.
La mozione è la richiesta diretta a promuovere una deliberazione che i Delegati hanno facoltà di presentare nel corso dei lavori.
Per emendamento si intende la richiesta di modifica di una proposta, o di una mozione, o di un precedente emendamento.
La mozione d’ordine s’intende la richiesta concernente il rispetto dell’ordine dei lavori e della discussione.
Mozioni ed emendamenti debbono essere presentate alla Presidenza per iscritto e firmate da almeno cinque Delegati. Essa è illustrata da uno dei proponenti.
Più mozioni sullo stesso argomento possono essere messe in discussione – dalla Presidenza – congiuntamente, così come può essere chiesto di unificarle.

Art. 11 – Interrogazioni
Ciascun Delegato può rivolgere al Comitato Esecutivo (C.E.) ed agli Organismi di controllo una interrogazione per la conoscenza di fatti specifici concernente l’attività degli stessi.
La interrogazione è presentata per iscritto alla Presidenza.
La Presidenza concede al Consigliere interrogato, il tempo adeguato per rispondere.

Art. 12 – Votazioni
Conclusa la discussione su un argomento la Presidenza da corso alla votazione.
A questa non viene dato inizio qualora manchi la maggioranza dei Delegati aventi diritto al voto.
Ciascun Delegato può chiedere, prima dell’inizio della votazione, la verifica dei Delegati presenti.
La votazione avviene a maggioranza assoluta dei presenti.
Gli amministratori non possono votare nelle delibere di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Nei casi previsti dalle norme statutarie che prevedono una presenza al voto di una maggioranza qualificata di Delegati nazionali (in rappresentanza dei ¾ dei soci iscritti per l’anno in corso), la Presidenza attuerà la relativa verifica.
La votazione avviene normalmente:

  • con voto palese, ovvero, per alzata di mano dei Delegati aventi diritto;
  • a scrutinio segreto.

La votazione avviene sempre a scrutinio segreto per l’elezione degli Organi sociali e per l’assegnazione della qualifica di Socio onorario.

PARTE 3ª
ELEZIONI DEGLI ORGANISMI SOCIALI

Art. 13 – Modalità per le elezioni
In base all’art. 11 dello Statuto, sono eleggibili alle cariche sociali i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Qualunque tipo di incarico svolto presso altre organizzazioni associative e non, i cui scopi sono affini a quelli indicati sullo statuto, costituisce motivo di ineleggibilità presso qualsiasi incarico sia a livello nazionale che territoriale.
Prima di iniziare le votazioni, l’Assemblea deve stabilire di quanti Membri debbono essere composti gli Organismi da eleggere.
Le votazioni per le elezioni degli Organismi sociali avvengono a scrutinio segreto.
Apposite tabelle indicheranno i nomi dei candidati, la località di provenienza e la carica alla quale si candidano.
La Presidenza può concedere indeterminato tempo a ciascuno dei candidati presenti per farsi conoscere dai Delegati votanti.
Si intende eletto nell’ordine chi ottiene il maggior numero di voti.
A parità di voti si intende eletto il più anziano iscritto all’Associazione.
Ogni elettore non può esprimere più di 2/3 (due terzi) di preferenze per i candidati agli Organismi collettivi.
Terminata la votazione, la Presidenza effettua lo scrutinio delle schede redigendo apposito verbale contenente i dati relativi al:

  • numero dei presenti
  • numero dei votanti
  • numero delle schede valide
  • numero delle schede bianche
  • numero delle schede nulle
  • elenco nominativo di coloro che hanno ottenuto voti e numero delle preferenze
  • elenco nominativo degli eletti.

Art. 14 – Proclamazione degli eletti
Al termine delle operazioni di scrutinio e completata la redazione del relativo verbale, il Presidente dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti.
Gli eletti presenti in Assemblea sono invitati ad esprimere il proprio assenso all’accettazione della carica.
La richiesta di accettazione alla carica di eventuali assenti all’Assemblea, sarà trasmessa agli interessati, dal Presidente dell’Associazione uscente, nei giorni immediatamente successivi alla chiusura dei lavori.
Il Presidente Nazionale uscente, accertata la definitiva composizione degli Organi sociali, diramerà le convocazioni per la riunione del loro insediamento non oltre dieci giorni dalla data di chiusura dell’Assemblea nazionale congressuale.

Art. 15 – Contestazioni
Eventuali contestazioni circa la validità delle votazioni devono essere sollevate immediatamente dopo la proclamazione dei risultati.
Esse devono essere specificamente motivate e sono risolte immediatamente dall’Assemblea a maggioranza dei Delegati.
La proposta di revoca o di modifica di una deliberazione regolarmente presa durante i lavori, deve essere presentata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) dei Delegati presenti.
La proposta deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

Art. 16 – Approvazione degli atti
Gli atti registrano il testo delle deliberazioni con l’esito delle relative votazioni, i risultati completi delle votazioni per le elezioni ed i momenti significativi dell’Assemblea.
I verbali sono redatti sotto il diretto controllo della Presidenza dell’Assemblea e conservati nell’archivio dell’Associazione.
Copia degli atti e verbali saranno spediti – a cura della Segreteria nazionale – ai Consigli Direttivi e Responsabili delle organizzazioni periferiche.

PARTE 4ª
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI PERIFERICI

Art. 17 – Forme e composizione
Le forme di articolazione organizzativa territoriale sono:

  • La Sezione Provinciale;
  • La Sezione Regionale;
  • L’Unità Coordinata.

1 – La Sezione Provinciale è costituita dai Soci residenti in una Provincia;
riproduce il modello Organizzativo nazionale, convoca l’Assemblea dei propri Soci ed elegge tra di essi gli organi direttivi e di controllo.
La Sezione dispone di una propria Sede, di mezzi tecnici e di comunicazione adatti al proprio funzionamento.
Svolge la propria attività amministrando autonomamente le risorse economiche, rappresenta l’Associazione nello specifico ambito territoriale.
La Sezione Provinciale con il maggior numero di iscritti si costituisce e funziona anche come Sezione Regionale con compiti di raccordo delle eventuali altre sezioni provinciali esistenti nel territorio regionale mantenendo frequenti contatti con la Presidenza Nazionale.
2- L’Unità Coordinata rappresenta una fase organizzativa preliminare e funzionale alla costituzione di una nuova Sezione Provinciale.
Essa unisce e coordina i Soci concentrati in uno stesso ambito territoriale, dispone di massima di una propria Sede, è diretta ed autonomamente amministrata da uno o più Soci nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale (C. E.).

Art. 18 – Costituzione della Sezione
Il Comitato Esecutivo (C. E.) esamina la richiesta per la costituzione della Sezione valutando le previsioni di spesa in funzione della piena autosufficienza economica ed organizzativa.
Deliberata la costituzione della Sezione, il Comitato Esecutivo (C. E.) con la collaborazione dei Soci proponenti, dispone l’esecuzione dell’Assemblea costitutiva con la convocazione dei Soci iscritti e residenti nell’area interessata.
L’Assemblea – alla quale dovrà partecipare il Presidente Nazionale o altro Consigliere delegato dal C. E. provvede alla elezione del Consiglio Direttivo di Sezione il quale, successivamente, elegge al suo interno le cariche sociali che sono le stesse previste dallo statuto, con esclusione del Comitato Esecutivo e fatta salva una ridotta composizione del C.D. di Sezione.
L’elezione degli organi sociali avviene con le stesse procedure previste per le votazioni del Congresso.
Ogni Socio può essere datore di una sola delega.
Il Consiglio direttivo provvede alla gestione ed all’amministrazione delle attività di Sezione.
Gli atti di tutti i CC. DD. Vengono tutelati dagli studi legali convenzionati con l’Associazione, fermo restando le responsabilità soggettive previste dalle
leggi in vigore.

Art. 19 – Amministrazione della Sezione
Le risorse della Sezione ammontano alle quote sociali riscosse annualmente e da altre contribuzioni volontarie suppletive destinate alla stessa.
In relazione alle entrate del tesseramento, La Sezione versa la quota parte di 1/3 prevista dallo Statuto entro l’anno di esercizio in corso, mediante due versamenti semestrali al Nazionale effettuati entro e non oltre il 30 giugno e il 31 dicembre.
La Sezione chiede preventivamente al Comitato Esecutivo (C. E.) – in casi del tutto particolari – un finanziamento straordinario.

La Sezione trasmetterà alla Segreteria nazionale due volte l’anno, con chiusura al 30 giugno e 31 dicembre, un resoconto economico di tutte le entrate con l’elenco di nuovi Soci e relative quote spettanti; entro il 10 febbraio di ogni anno verrà trasmesso alla Segreteria Nazionale il Bilancio consuntivo annuale nonché l’elenco con la descrizione dei beni patrimoniali preesistenti e/o acquistati durante l’anno con le fotocopie dei documenti giustificativi.
I nominativi dei Soci Delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale (con le relative riserve), dovranno essere comunicati alla Segreteria nazionale, entro il 30 aprile dell’anno in corso.
Sarà cura della Segreteria nazionale trasmettere dei fac-simile di resoconti per uniformare la compilazione e la trasmissione dei dati richiesti.

Art. 19 bis – Regressione della Sezione a Unità Coordinata
La Sezione che non è in grado di auto sostenersi con i 2/3 della quota sociale regredisce automaticamente a Unità Coordinata.

Art. 20 – I n i z i a t i v e
La Sezione, oltre a contribuire al raggiungimento degli scopi complessivi dell’Associazione e fornire ai Soci servizi ed assistenza, intraprende iniziative di qualsiasi natura – comprese convenzioni con società o privati – purchè non in contrasto con le finalità statutarie.
I rapporti con gli studi legali convenzionati e/o con società o privati a seguito di qualsiasi tipo di convenzione, devono essere improntati a rispetto e correttezza reciproca, salvaguardando sempre e comunque gli interessi dei Soci e l’immagine ed il buon nome dell’Associazione.
Tutte le attività di Sezione e/o U. C. di carattere nazionale o aventi comunque riflessi sugli indirizzi nazionali dell’associazione, devono essere
preventivamente autorizzate dal Comitato Esecutivo (C. E.).

Art. 21 – Costituzione dell’Unità Coordinata
I Soci residenti in un area geografica, il cui limitato numero non consenta loro di costituirsi in Sezione, possono fare richiesta scritta al Comitato
Esecutivo (C.E.) per la costituzione di una Unità Coordinata.
Deliberata la costituzione di una Unità Coordinata, il Comitato Esecutivo (C.E.) determina le risorse economiche per il mantenimento ed il funzionamento di ciascuna Unità Coordinata e garantisce il rimborso delle spese sostenute e documentate ai Soci responsabili per quell’area geografica.

Art. 21 bis – Scioglimento dell’Unità Coordinata
L’unità Coordinata i cui costi di gestione sono superiori alle entrate relative al totale delle quote sociali, viene sciolta con decisione del Comitato Esecutivo (C.E.).

Art. 22 – Recupero dei materiali
In caso di scioglimento di una Sezione o Unità Coordinata tutto il materiale di proprietà dell’Associazione deve essere consegnato dagli ultimi dirigenti/responsabili alla Segreteria Nazionale entro un mese dallo scioglimento, per l’eventuale riutilizzo in altre unità territoriali.

Art. 23 – Amministrazione dell’Unità Coordinata
La contabilità di tutta l’attività economica dovrà essere trasmessa con le stesse modalità previste per la Sezione.

Art. 24 – Rimborsi spese
Visto l’art. 11 dello Statuto – ultimo comma – la norma viene applicata anche per l’attività svolta dai Consigli Direttivi delle Sezioni e dai Responsabili delle Unità Coordinate nonché a favore di tutti quei Soci collaboratori che prestano la propria opera di volontariato, per il
mantenimento operativo di tutte le sedi dell’Associazione.
A tal proposito viene stabilito quanto segue:

i rimborsi spese vengono effettuati dietro presentazione di documentazione giustificativa.

nei casi di rimborsi forfetari, i CC. DD. Ed i responsabili delle UU. CC., nonché i soci richiedenti il rimborso, debbono rilasciare dichiarazione sostitutiva.

PARTE Vª
SANZIONI

Art. 25 – Violazione delle norme statutarie
A norma dell’art. 10 dello Statuto, i responsabili della Sezione e/o U. C. che contravvengono alle norme statutarie, vengono deferiti al Collegio dei Probiviri per le procedure sanzionatorie.

Art. 26 – Violazione delle norme regolamentari
In caso di violazione delle norme regolamentari, il Comitato Esecutivo (C. E.) può sanzionare provvedimenti di sospensione dalle cariche sociali, fino al commissariamento in attesa del rinnovo delle
stesse.

Art. 27 – Sospensione servizi nazionali
In ogni caso di violazione da parte delle Sezioni o U. C. delle norme statutarie e regolamentari vengono sospesi tutti i servizi prestati alle unità territoriali che sono a carico del bilancio nazionale.

PARTE VIª
ONORIFICENZE

Art. 28 – Premio “Solidarietà, diritto e progresso”
Le Sezioni e le Unità Coordinate, entro il 15 giugno di ogni anno, dovranno segnalare alla Segreteria Nazionale, i nominativi di quei Soci che si sono particolarmente distinti nei campi della Solidarietà, del Diritto, dell’Arte e della Cultura.
Un’apposita Commissione deliberata dal C.D.N., prenderà in esame le proposte pervenute ed assegnerà, a suo insindacabile giudizio, il premio al Socio prescelto.
La Commissione, che sarà composta da esperti nel Diritto, dell’Arte e della Cultura, nonché da alcuni membri dello stesso C.D.N., assegnerà eventualmente, il premio anche ad un personaggio della vita pubblica italiana che si sarà distinto nei campi di interesse di cui al comma uno.
La premiazione avverrà entro la fine dell’anno in corso, in località da definire da parte del Comitato Esecutivo (C.E.).

Art 29 – Attribuzione della qualifica di socio onorario
Il Comitato Esecutivo (C.E.) può proporre al C. D. N. il conferimento della qualifica di socio onorario a personalità che si sono particolarmente distinte in attività affini agli scopi e ai principi fondamentali dello statuto.

Art. 30 – Norma finale
Il presente Regolamento è stato approvato all’unanimità dal Congresso Nazionale in data 18 Marzo 2005 ed entra immediatamente in vigore.
Può essere modificato dallo stesso Congresso Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.