Giustizia,  T.A.R.

Ricorso al TAR per avanzamento. E’ stata aperta una breccia importantissima !!!!

Sono un Ufficiale di Marina.

Un Capitano di Fregata che sta conducendo una vera “battaglia” per dipanare e rendere davvero equa e meritocratica la procedura d’avanzamento cosiddetta “ a scelta”.

La problematica è densa di storture e anacronistiche metodologie che sconfinano nella anticostituzionalità e rasentano il paradossale (illogicità piena e verificabile).

Ho letto con moltissimo interesse la sua vicenda personale analizzando i vari documenti relativi al ricorso, all’appello dell’amministrazione e le varie memorie difensive, nonchè l’ultima (ma non definitiva) sentenza del Consiglio di Stato.

Condivido pienamente tutte le sue argomentazioni/motivi, eccetto quella che si riferisce alla metodologia di avanzamento degli Ufficiali (490/97) che ritengo davvero analoga alla metodologia relativa all’avanzamento dei Sottufficiali.

Tenga conto che anche per gli Ufficiali, ogni anno (in Marina) sono valutati circa 500 Ufficiali appartenenti a vari corpi e ruoli, e ciò comporta l’indisponibiltà di quello spazio temporale a cui lei faceva cenno e una lunga serie di approssimative/superficiali valutazioni (ovvero nessuna valutazione successiva al primo anno).

Comunque non posso in questa mia Mail dilungarmi molto, e moltissimo avrei da riferire. Ciò che è assolutamente evidente è la lacunosità delle attuali leggi di avanzamento.

Tali lacune/carenze sono state più volte evidenziate dal TAR e dal Consiglio di Stato attribuendole “sic et simpliciter” al legislatore che in tal modo avrebbe lasciato (ribadisco “lasciato” e non “concesso”) ampio potere discrezionale. Un potere discrezionale che ritengo assolutamente eccessivo ma soprattutto non garante di equo giudizio.

Il giudizio espresso non possiede quelle caratteristiche indispensabili di obiettività ed oggettività.

La commissione pur essendo composta da vari membri si uniforma ad un giudizio precostituito (algoritmico).

Non può esistere un algoritmo così completo ed ottimale da garantire oggettività, le variabili in gioco sono innumerevoli ed incalcolabili.

Ogni membro dovrebbe invece esprimere un giudizio indipendente (in busta chiusa, in forma segreta) e solo in tal caso aumenterebbe il livello di obiettività/oggettività.

Il punto cruciale è quindi ciò che lei ha ben evidenziato. Il vuoto metodologico/normativo sulla fase più significativa e rilevante del processo di determinazione/attribuzione del punteggio di merito. Ho molto apprezzato quindi il giudizio del Consiglio di Stato nel punto in cui recepisce le argomentazioni difensive dell’amministarzione (ovvero la mancanza/assenza dei criteri di attribuzione dei punteggi ai vari complessi di qualità) poichè appunto la legge (carente e lacunosa) nulla dispone all’argomento.

In tal caso il giudice ha preso atto della “non doverosità” dell’amministrazione in punta di diritto.

Ovvero l’amministrazione non ha il “dovere” di procedere (e di comunicare all’interessato) secondo una procedura che non è definita/normata e pertanto semplicemente inesistente.

Il giudice ha quindi espresso la necessità di conoscere “in punto di fatto” ciò che accade in quella precisa fase, in cui peraltro l’amministrazione ha comunicato di impiegare un sistema informativo ed un software per gestire le procedure. La breccia che si è aperta ( che lei ha aperto) consiste, giustappunto, nell’aver messo in discussione una ormai radicata e obsoleta convinzione. Anche il TAR, inaccettabilmente, ha talvolta garantito che si perpetuasse tale convicimento, ovvero che il giudizio sia espresso “per astrazione” senza nessuna particolare procedura, addirittura per un’assurda “ponderazione globale”, concetto logico inesistente.

La ponderazione (ovvero il fattore/criterio ponderale) si applica sempre e soltanto su ogni elemento significativo e successivamente ne deriva una sintesi che potremmo definire ponderazione globale. Non può esistere una ponderazione globale senza una ponderazione parziale.

Un’altra inaccettabile questione (per la quale sto preparando una relazione ad hoc) è quella rappresentata dall’ormai “fantomatica” scelta “assoluta” anzichè “comparata” (che i giudici ritengono inamissibile).

L’attribuzione dell’aggettivo “assoluto” o “comparato” al termine scelta è sempre inammissibile.

La fase “scelta” è inequivocabilmente distinta e separata dalla fase “giudizio”.

Nella letteratura scientifico/matematica una “scelta” è semplicemente una “operazione logica” (non esiste un’operazione logica “assoluta” o “comparata”) eseguibile su un insieme in relazione a criteri/requisiti di selezione prestabiliti (per ricavarne un sottoinsieme) che devono essere riscontrati “One-To_One” in ogni singola proprietà/qualità/caratteristica posseduta da ogni singolo elemento oggetto dell’osservazione appartenente all’insieme iniziale.

In buona sostanza “stesso peso e stessa misura” ovvero identici criteri di attribuzione.

Tali enunciati che ormai avrebbero acquisito “forza di legge” ritengo siano privi di senso logico e pragmatico.

La norma prevede che l’attribuzione dei punteggi sia espletata solo e soltanto “sulla base della documentazione ecc..” come se il valutatore fosse chiamato ad esprimere il giudizio su un’opera letteraria (ad es: premio Campiello) o addirittura su un’opera cinematografica in cui il critico/valutatore, appunto, per semplice “astrazione” derivante dalla propria e riconosciuta competenza, esprima un giudizio ed un voto alle varie componenti qualitativamente apprezzabili dell’opera.

Il sistema, secondo l’amministrazione, è rigoroso e preciso ma sicuramente non cristallino.

Questo è il nocciolo della questione e gli obiettivi che saranno conseguiti nei prossimi anni. Maggiore trasparenza (a fronte di nessuna trasparenza) e possibiltà di partecipare e verificare/controllare gli eventuali errori (seppur compiuti in buonafede).

Tale possibilità è attualmente negata in toto.

I ricorsi al TAR risultano inconcludenti/deludenti e umililianti a causa di una innumerevole serie di vincoli/limiti e vizi (formali e sostanziali) che si trascinano da decenni di assoluta inerzia e mancanza di volontà (tecnica o politica) di approfondire in modo serio e democraticamente al passo con i tempi.

Concludendo questa mia Email, (ci sarebbe moltissimo altro da dire) le chiedo di poter conoscere il giudizio definitivo della sua vicenda, ovvero l’ultima sentenza del Consiglio di Stato.

La saluto cordialmente ribadendole il mio apprezzamento e la mia stima.
Comprendo, per esperienza personale, che l’impegno in tale direzione costa una fatica inenarrabile che non sempre conduce ai risultati sperati.

Sono sicuro che la “battaglia” che sta conducendo la gratifica ben più, poichè è una “battaglia” in nome di una collettività e non in ragione del suo particolare e legittimo interesse.

F. L.

2 Comments

  • Giovanni

    Si tratta di una vera rivoluzione. Per ani mi sono occupato di avanzamento e concordo con quando segnalato.
    Sarei molto grato se potessi avere copia dei pronunciamenti al mio indirizzo di posta elettronica bxadam@libero.it Grazie

    • Redazione

      Per avere quanto chiedi, bisogna recarsi in una delle nostre sedi. Gli indirizzi e i contatti li trovi nella pagina sedi. Ciao Domenico