Associazione,  Parlamento Europeo,  Rappresentanza militare,  Sindacato

Ricorso alla CEDU di As.So.Di.Pro ed altri

COMUNICATO STAMPA

ASSODIPRO ED ALTRI RICORRONO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO IN RELAZIONE AI DIVIETI IMPOSTI AI MILITARI ITALIANI DI COSTITUIRE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE O ADERIRE AD ALTRE ASSOCIAZIONI SINDACALI.

Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, denominato “Codice dell’ordinamento militare”, costituisce il corpus normativo di riferimento per l’ordinamento militare e detta, tra l’altro, anche la disciplina
in materia di libertà sindacale degli appartenenti alle Forze armate. Al suo interno è peraltro confluita la previgente l. 11 luglio 1978, n. 382, la quale conteneva analoghe disposizioni.

Ai sensi dell’art. 1475, comma 4, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “i militari non possono esercitare il diritto di sciopero”. Analogamente, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, ai militari è fatto altresì divieto di “costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”. In ogni caso, comma 1 di tale previsione, “la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministero della Difesa”.

L’associazione AS.SO.DI.PRO ed alcuni militari in servizio hanno proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per lamentare la violazione da parte dello Stato italiano del diritto
alla libertà sindacale garantito dall’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito “CEDU”), del principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU e del diritto ad un ricorso interno effettivo tutelato dall’art. 13 CEDU.

In particolare, i ricorrenti hanno denunciato le seguenti violazioni:

A) art. 11 CEDU, nella parte in cui garantisce il diritto alla libertà di associazione e il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati o di aderirvi per la tutela dei propri interessi, perché il divieto, imposto dalla legge, di costituire associazioni professionali a
carattere sindacale o di aderire ad associazioni sindacali già esistenti costituisce una restrizione assoluta all’esercizio della libertà sindacale da parte degli appartenenti alle Forze armate, che
non risponde ad un prevalente finalità di interesse generale e che non può giustificarsi neppure alla luce delle specificità proprie dei corpi militari dello Stato ai sensi dell’ultima frase dell’art. 11, comma 2, tenendo altresì conto degli altri obblighi internazionali gravanti in capo all’Italia in materia di tutela della libertà sindacale, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione dell’OIL n. 151, dall’art. 5 della Carta sociale europea riveduta e, per quanto di rilevanza, dall’art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
B) art. 14 CEDU, che sancisce il divieto di discriminazione, letto congiuntamente all’art. 11 CEDU, perché il divieto assoluto di libertà sindacale per gli appartenenti alle Forze armate, così come attualmente configurato dalla legge, determina una disparità di trattamento ai danni di una specifica categoria di pubblici dipendenti rispetto ad altri funzionari dello Stato (si pensi, in particolare ai militari di leva e quelli richiamati in servizio temporaneo, nonché agli appartenenti alla Polizia di Stato), e perché tale disparità di trattamento è priva di giustificazione oggettiva e ragionevole, considerando tra l’altro che nella maggior parte degli altri Stati europei anche gli appartenenti alle Forze armate beneficiano di una più o meno ampia libertà di associazione sindacale;

C) art. 13 CEDU, che garantisce il diritto ad un ricorso interno effettivo, poiché l’ordinamento giuridico italiano non offre ai ricorrenti un rimedio interno accessibile per far valere le dedotte violazioni degli artt. 11 e 14 CEDU, nella misura in cui tali violazioni sono direttamente ricollegabili a disposizioni legislative che la Corte costituzionale ha già escluso essere affette da vizi di illegittimità costituzionale. E’ per queste violazioni che mortificano le libertà di tutela professionale dei militari italiani e i fondamentali diritti associativi e sindacali degli stessi che Assodipro nella ricorrenza
del ventennale della sua fondazione unitamente ad altri militari ricorrenti si rivolge alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che essa, in forza degli strumenti giuridici di cui dispone
e della autorevolezza che gli è stata conferita possa oggi ragionevolmente illuminare quei nuovi orizzonti di emancipazione generale a cui la società militare italiana aspira ormai da troppo
tempo.

AS.SO.DI.PRO

Il Presidente
Emilio Ammiraglia

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