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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg.Dec. N.2031/2006
Reg.Ric. N. 2922
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2922/02, proposto
da:
(omissis), rappresentato e difeso dall’avv.
Bruno Decorato, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Alberto Angeletti
in Roma, via Giuseppe Pisanelli, n. 2;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA, in persona del ministro in
carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici domicilia per legge in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale della Puglia, sede di Bari,
sezione I, 15 marzo 2001, n. 657, non
notificata;
visto il ricorso in appello, con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del
Ministero appellato;
vista l’ordinanza della sezione 25 febbraio
2003, n. 1033;
vista la memoria prodotta dall’appellante;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 17 gennaio
2006 il consigliere Carmine Volpe, e uditi
altresì l’avv. B. Decorato per l’appellante
e l’avv. dello Stato C. Sica per il
Ministero appellato;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il primo giudice ha respinto il ricorso
proposto dal professore (omissis) avverso il
provvedimento del Ministero della pubblica
istruzione - Ispettorato per l’educazione
fisica e sportiva in data 17 luglio 1995,
con cui è stata respinta la sua istanza
diretta a ottenere la liquidazione dell’equo
indennizzo per malattia contratta a causa di
servizio (broncopatia ostruttiva
enfisematosa con insufficienza
respiratoria). Il suddetto, docente di ruolo
di educazione fisica presso la scuola media
statale “G. Marconi” di Canosa di Puglia,
veniva dispensato dal servizio per
inidoneità fisica a decorrere dal 21
dicembre 1994.
La commissione medica ospedaliera (C.M.O.)
dell’Ospedale militare di Bari il 22
settembre 1993 aveva riconosciuto la detta
infermità dipendente da causa di servizio e
giudicato il professore (omissis) non idoneo
permanentemente alle proprie mansioni. Il
Ministero della pubblica istruzione, con
decreto in data 5 luglio 1994, riteneva,
quindi, la medesima infermità dipendente da
causa di servizio.
Il suddetto, con istanza 9 novembre 1994,
chiedeva la liquidazione dell’equo
indennizzo ai sensi dell’art. 68 del d.p.r.
10 gennaio 1957, n. 3. Di qui il
provvedimento impugnato, basato sul parere
del Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie (C.P.P.O.), espresso con il n. 40
nella seduta del 7 febbraio 1995, che non
riconosceva la dipendenza da fatti di
servizio trattandosi di affezione
infiammatoria cronica dei bronchi favorita
da una predisposizione del soggetto su base
costituzionale.
La sentenza viene appellata dal professore
(omissis)per i seguenti motivi:
1) difetto di motivazione per violazione
dell’art. 3, comma 1, della l. 7 agosto
1990, n. 241 e dell’art. 9, comma 2, del
d.p.r. 20 aprile 1994, n. 349.
Si sostiene che l’amministrazione avrebbe
aderito semplicisticamente al parere
negativo del C.P.P.O. senza tenere in alcuna
considerazione il precedente accertamento
compiuto dalla C.M.O., la quale aveva
riconosciuto la dipendenza da causa di
servizio. Si sarebbero dovute, invece,
confutare analiticamente le ragioni poste a
base del parere della C.M.O., che è stato
disatteso. Si contrastano, poi, le ragioni
addotte dal C.P.P.O. e si sostiene che non
sarebbe vero che sussisteva una particolare
predisposizione di carattere fisiologico.
Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca si è
costituito in giudizio, resistendo al
ricorso in appello.
La sezione, con ordinanza 25 febbraio 2003,
n. 1033, ha disposto incombenti istruttori,
poi adempiuti.
L’appellante ha prodotto memoria con la
quale ha ulteriormente illustrato le proprie
difese.
Il ricorso in appello è fondato.
In materia di equo indennizzo, l’ordinamento
non mette a disposizione
dell’amministrazione una serie di parere
pariordinati resi da organi consultivi
diversi e dotati di identica competenza sui
quali orientarsi, ma affida al C.P.P.O. il
compito di esprimere un giudizio conclusivo,
anche sulla base di quello reso dalla C.M.O..
Così che, in quanto momento di sintesi e di
superiore valutazione dei giudizi espressi
da altri organi precedentemete intervenuti,
il parere del C.P.P.O. si impone
all’amministrazione, la quale è tenuta solo
a verificare se l’organo in questione,
nell’esprimere le proprie valutazioni, abbia
tenuto conto delle considerazioni svolte
dagli altri organi e, in caso di disaccordo,
se le ha confutate. Con la conseguenza che
un obbligo di motivazione in capo
all’amministrazione sussiste solo per
l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di
cui dispone e che non sono stati vagliati
dal C.P.P.O., ritenga di non potere aderire
al suo parere (obbligatorio ma non
vincolante; in tal senso questa sezione 4
novembre 2002, n. 5999 e 23 settembre 2002,
n 4811).
Nella controversia per cui è causa il
provvedimento impugnato in primo grado
riporta e condivide il parere del C.P.P.O.
(sfavorevole all’interessato), ma non vi è
alcuna menzione del diverso citato parere
(favorevole all’interessato) espresso dalla
C.M.O.. Parere, quest’ultimo, che non è
stato in alcun modo considerato né dal
C.P.P.O. né dall’amministrazione. Di qui la
fondatezza delle censure svolte in primo
grado con riguardo al difetto di motivazione
e il conseguente assorbimento degli altri
motivi dedotti.
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere
accolto e, in riforma della sentenza
impugnata, il ricorso di primo grado va
accolto e il provvedimento impugnato deve
essere annullato.
Le spese del doppio grado di giudizio,
liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta, accoglie il
ricorso in appello e, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie il ricorso di
primo grado e annulla il provvedimento
impugnato.
Condanna il Ministero appellato al
pagamento, in favore dell’appellante, delle
spese del doppio grado di giudizio, che si
liquidano in complessivi euro duemila/00.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2006 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione sesta, in camera di consiglio, con
l’intervento dei signori:
Mario Egidio Schinaia presidente
Luigi Maruotti consigliere
Carmine Volpe consigliere, estensore
Giuseppe Romeo consigliere
Luciano Barra Caracciolo consigliere
Presidente
MARIO EGIDIO SCHINAIA
Consigliere Segretario
CARMINE VOLPE GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...13/04/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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