MINISTERO DELLA
DIFESA DECRETO 4 aprile 2000, n.114 Regolamento recante norme in materia
di accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380, che prevede che con decreto del Ministro della difesa e'
adottato il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizio militare;
Visti il decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e la legge 24 dicembre 1986, n. 958,
nelle parti riguardanti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare di
leva;
Sentiti il Ministro dei trasporti e della
navigazione e il Ministro per le pari opportunita';
Sentita la Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6
marzo 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 8/15552 del 14 marzo 2000;
Adotta il seguente
regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli
iscritti, arruolati e militari di leva ed al personale maschile e femminile
che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
Art. 2.
Idoneita' al servizio militare
1. Sono idonei al servizio militare i
soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego
negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di
appartenenza.
2. Per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle
esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi
di concorso.
3. Non sono comunque idonei al servizio
militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermita' previste
dall'elenco allegato al presente regolamento. Il giudizio di inidoneita'
permanente e' emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermita'
croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneita' temporanea
concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono
oltre tale periodo ed altresi' per le infermita' suscettibili di aggravamento
o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del
servizio.
Art. 3.
Accertamento dell'idoneita' al
servizio militare
1. L'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare e' effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e
prove fisio-psico-attitudinali.
2. Lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento.
3. L'accertamento nei riguardi dei candidati
che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e'
effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai
tempi necessari per la definizione della graduatoria.
4. Con decreto del direttore generale della
sanita' militare sono emanate, entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente regolamento, le direttive tecniche riguardanti
l'accertamento delle imperfezioni ed infermita' di cui all'articolo 2, comma
3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei ai servizio militare.
Art. 4.
Aggiornamento dell'elenco delle
imperfezioni ed infermita'
1. L'elenco delle imperfezioni e infermita',
previsto dall'articolo 2, comma 3, e' aggiornato con decreto adottato dal
Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le
pari opportunita' e la Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie
di porto, il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 4 aprile 2000
Il Ministro: Mattarella
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato
alla Corte dei conti il 21 aprile 2000 Registro n. 2 Difesa, foglio n. 172
ELENCO DELLE IMPERFEZIONI ED
INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI NONIDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE
1. Morfologia generale:
le disarmonie somatiche e le distrofie
costituzionali di grado rilevante, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
2. Disendocrinie, dismetabolismi ed
enzimopatie:
a) i difetti del metabolismo glicidico,
lipidico o protidico, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea;
b) la mucoviscidosi;
c) le endocrinopatie, trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilita' temporanea;
d) i difetti quantitativi o qualitativi degli
enzimi, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
3. Malattie da agenti infettivi e da
parassiti:
le malattie da agenti infettivi e da
parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano
accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o
della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicita' o di
evolutivita', trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
4. Ematologia:
a) le malattie primitive del sangue e degli
organi emopoietici;
b) le malattie secondarie del sangue e degli
organi emopoietici, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
5. Immunoallergologia:
a) l'asma bronchiale allergico e le altre
gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati
esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea;
b) le gravi intolleranze ed idiosincrasie a
farmaci od alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati
esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea;
c) le sindromi da immunodeficienza, anche in
fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami
specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea;
d) le connettiviti sistemiche.
6. Tossicologia:
lo stato di intossicazione cronica da piombo
o da altri metalli, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
7. Neoplasie:
a) i tumori maligni;
b) i tumori benigni ed i loro esiti quando
per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti
alterazioni strutturali o funzionali.
8. Cranio:
a) le malformazioni craniche congenite con
evidenti deformita' o rilevanti disturbi funzionali;
b) le alterazioni morfologiche acquisite
delle ossa del cranio che determinano evidenti deformita' o rilevanti disturbi
funzionali o che interessano la teca interna.
9. Complesso maxillo facciale:
a) le malformazioni e gli esiti di patologie
o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che
producano gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea;
b) le malformazioni, gli esiti di lesioni o
di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso
maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarita' temporo-mandibolare causa
di gravi alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea;
c) le malformazioni e gli esiti di patologie
dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali,
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
10. Apparato cardiovascolare a) le
malformazioni del cuore e dei grossi vasi;
b) le malattie dell'endocardio, del
miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro
esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) le gravi turbe del ritmo cardiaco e le
gravi anomalie del sistema specifico di conduzione, trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilita' temporanea;
d) l'ipertensione arteriosa persistente,
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea; dopo
osservazione;
e) gli aneurismi, le angiodisplasie e le
fistole arterovenose;
f) le altre patologie delle arterie e quelle
dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilita' temporanea;
g) le ectasie venose estese con incontinenza
valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo;
h) le flebiti e le altre patologie del
circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
i) le patologie gravi dei vasi e dei gangli
linfatici ed i loro esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
11. Apparato respiratorio:
a) le malattie croniche dei bronchi e dei
polmoni, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le malattie delle pleure ed i loro esiti
rilevanti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) i dismorfismi della gabbia toracica con
alterazioni funzionali respiratorie.
12. Apparato digerente:
a) le malformazioni e le malattie croniche
delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali,
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le malformazioni, le anomalie di
posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie
biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano
rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea;
c) le ernie viscerali;
d) gli esiti di intervento chirurgico con
perdita totale o parziale di un viscere.
13. Mammella:
le patologie ed i loro esiti della ghiandola
mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
14. Apparato urogenitale:
a) le malformazioni, le malposizioni, le
patologie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e
dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le malformazioni, le malposizioni, le
patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile che sono causa di
rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea;
c) le malformazioni, le malposizioni, le
patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale femminile che sono causa di
rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
15. Neurologia:
a) le malattie del sistema nervoso centrale e
i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le malattie del sistema nervoso periferico
e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) le miopatie causa di rilevanti alterazioni
funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea;
d) le epilessie, trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilita' temporanea;
e) gli esiti di traumi encefalici e midollari
con rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
16. Psichiatria:
a) il ritardo mentale, di qualsiasi livello,
purche' tale da pregiudicare il rapporto di realta' o le capacita'
relazionali;
b) i disturbi del controllo degli
impulsi;
c) i disturbi dell'adattamento;
d) i disturbi della comunicazione;
e) i disturbi da tic;
f) i disturbi delle funzioni
evacuative;
g) i disturbi del sonno;
h) i disturbi della condotta
alimentare;
i) le parafilie e i disturbi della identita'
di genere;
per tutti trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilita' temporanea. In ogni caso i predetti disturbi devono essere tali
da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti
previsti dal servizio militare;
l) i disturbi correlati all'uso di sostanze
psicoattive, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea;
m) i disturbi mentali dovuti ad una patologia
organica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
n) i disturbi di personalita', trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
o) i disturbi nevrotici e reattivi: i
disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di
panico, disturbo ossessivo-compulsivo disturbo post-traumatico da stress,
etc.), i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc.,
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
p) i disturbi psicotici, anche se in fase di
compenso o di remissione clinica, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
17. Oftalmologia:
a) le malformazioni, le disfunzioni, le
patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se
limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi
funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea;
b) le malformazioni, le malattie croniche e
gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa
di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea;
c) i disturbi della motilita' del globo
oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dalla
lettera h) o qualora producano alterazioni della visione binoculare
(soppressione), trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea;
d) le gravi discromatopsie;
e) la anoftalmia, le malformazioni, le
malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e
degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali, trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
f) il glaucoma e le disfunzioni
dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
g) i vizi di refrazione che, corretti,
comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un
occhio;
h) i difetti del campo visivo, anche
monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o
inferiore;
i) l'emeralopia;
l) la miopia o l'ipermetropia, senza o con
astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7
diottrie, anche in un solo meridiano;
m) l'astigmatismo misto in cui la somma tra i
due meridiani, miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5
diottrie;
n) le anisometropie in cui la differenza tra
i meridiani piu' ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino
alterazione della visione binoculare.
18. Otorinolaringoiatria:
a) le malformazioni ed alterazioni congenite
ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio
interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali,
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le ipoacusie monolaterali con perdita
uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 -
1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB, trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilita' temporanea;
c) le ipoacusie bilaterali con percentuale
totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilita' temporanea;
d) le malformazioni e le alterazioni
acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti
disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea;
e) le malformazioni e le alterazioni
acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di
rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
19. Dermatologia:
le alterazioni congenite ed acquisite,
croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede,
determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
20. Apparato locomotore:
a) le patologie ed i loro esiti, anche di
natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture
capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di
evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) la mancanza anatomica o la perdita
funzionale permanente almeno di:
1) un dito della mano;
2) falangi ungueali delle ultime quattro dita
di una mano;
3) falangi ungueali di cinque dita fra le due
mani, escluse quelle dei pollici;
4) un alluce;
5) due dita di un piede;
c) le deformita' gravi congenite ed acquisite
degli arti.
21. Altre cause di non idoneita':
a) le imperfezioni o le infermita' non
specificate nel presente elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non
idoneo al servizio militare, dopo osservazione;
b) il complesso di imperfezioni o infermita'
che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate
singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro,
rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo
osservazione.
_________________
NOTE
Avvertenza:
Il testo della note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al salo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al Governo per l'istituzione del
servizio militare volontario femminile):
"5. Il Ministro della difesa e il Ministro
delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro
trenta giorni dalla data edi entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti, per quanto
concerne il personale femminile, il Ministro per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna nonche' il Ministro dei trasporti e della
navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, reca: "Leva e reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica".
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, reca:
"Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenze del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".