Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1999
DECRETO 26 marzo 1999
Approvazione
del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, concernente
la leva ed il reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica;
Visto il decreto 29 novembre 1995, del Ministro della
difesa,
approvativo dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che
sono causa di non idoneita' al servizio militare;
Visto l'art. 2 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante
determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della
Repubblica;
Considerata la necessita' di compilare un nuovo elenco
delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al
servizio militare, piu' rispondente alle nuove esigenze delle
Forze
armate;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato l'unito elenco delle
imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio
militare, che forma parte
integrante del presente decreto.
L'elenco
sostituisce quello approvato con decreto del Ministro
della difesa 29
novembre 1995.
Con successiva determinazione dirigenziale della Direzione
generale
della sanita' militare, da emanarsi entro quindici giorni
dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto,
e'
approvata la direttiva tecnica contenente avvertenze e
criteri
diagnostici applicativi riguardanti le imperfezioni ed
infermita'
contenute negli articoli dell'elenco.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel giornale
ufficiale del Ministero della
difesa ed entrera' in vigore il 1 ottobre
1999.
Roma, 26 marzo 1999
Il Ministro: Scognamiglio Pasini
ELENCO DELLE IMPERFEZIONI ED INFERMITA' CHE SONO
CAUSA DI NON
IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE
Avvertenze generali
Il
presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati, ai
militari di leva
ed al personale aspirante agli arruolamenti
volontari in sede di selezione,
fatti salvi i requisiti psicofisici
specifici richiesti per ciascun
arruolamento di Forza armata.
L'elenco costituisce, invece, solo una guida di
orientamento per il
personale militare di carriera gia' in servizio, per il
quale il
giudizio di idoneita' dovra' essere espresso in relazione
all'eta',
al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonche' alle
particolari
norme che ne regolano la posizione di stato.
Sono giudicati
idonei i soggetti esenti dalle imperfezioni ed
infermita' di cui al presente
elenco, in possesso dell'efficienza
psicofisica che ne consenta, sia in tempo
di pace che in emergenza
bellica o civile, l'impiego in incarichi
attribuibili in relazione al
grado, alla qualifica ed al ruolo di
appartenenza senza pregiudizio
per la salute dell'interessato o per quella
della collettivita'.
Il giudizio di abilita' viene adottato nei riguardi dei
soggetti
che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermita' di cui
al
presente elenco.
Il giudizio di inabilita' permanente che determina il
provvedimento
della riforma viene adottato immediatamente, per le
imperfezioni
gravi e le infermita' croniche e al termine del periodo
massimo
concedibile di temporanea inabilita' per quelle che,
ritenute
presunte sanabili, permangono oltre tale periodo; il
medesimo
giudizio e' adottato, altresi', per le infermita' che per la
loro
natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose
in
conseguenza dei disagi connessi con il servizio militare.
Per i
militari alle armi il giudizio di inabilita' permanente che
determina il
provvedimento di riforma viene adottato anche quando la
patologia, ritenuta
sanabile, permanga nonostante le cure richieste
dal caso e la licenza di
convalescenza necessaria.
Il giudizio di inabilita' temporanea che determina
il provvedimento
di rivedibilita' per gli iscritti di leva e di temporanea
non
idoneita' per gli arruolati rivisitati prima
dell'incorporazione,
viene adottato per imperfezioni o infermita' presunte
sanabili entro
il periodo massimo concedibile e solo se previsto
dall'articolo che
definisce l'infermita'.
Con il provvedimento di
rivedibilita' l'iscritto viene rinviato a
nuova visita medica che, in ogni
caso, non potra' essere effettuata
prima che siano trascorsi sei mesi.
Per
l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il
provvedimento di
temporanea non idoneita', per la stessa infermita',
puo' avere durata
complessiva non inferiore a sei mesi e non
superiore ad un anno e puo' essere
adottato solo in unica soluzione.
Per i provvedimenti di "rivedibilita'" e di
"temporanea non
idoneita'", connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso
di
sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le
norme
previste dall'art. 109, comma 1 e 3, del decreto del Presidente
della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
L'osservazione prevista dal
presente elenco e' la procedura di
accertamento clinicodiagnostico con
finalita' medicolegale. Va
praticata negli stabilimenti sanitari militari
provvisti di organi
medicolegali, tutte le volte che e' prevista
dall'articolo che
definisce l'infermita', nonche' nei casi in cui risulti
necessario il
ricovero ai fini diagnostici. Qualora non sussista tale
necessita',
gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati
presso
le medesime strutture sanitarie per effettuare gli
accertamenti
specialistici non eseguibili presso i consigli di leva e
le
infermerie di Corpo; a tal fine, se necessario, i militari
potranno
essere aggregati temporaneamente al reparto servizi delle
predette
strutture sanitarie ed utilizzati in mansioni che non
comportino
rischio, con esclusione dei servizi di guardia e di assistenza
agli
ammalati.
Nel presente elenco vengono utilizzate spesso espressioni
quali
lieve, medio, grave, che sono intese ad indicare la rilevanza
clinica
e medicolegale dell'affezione mentre l'aggettivo "rilevante"
indica
"sotto il profilo medicolegale" l'incidenza dell'affezione che,
anche
se lieve sul piano clinico, costituisce nondimeno
impedimento
all'espletamento del servizio militare.
Per i residenti
all'estero l'osservazione viene sostituita da una
visita collegiale da parte
di una commissione medica costituita da
due membri (uno dei quali fiduciario
del consolato), alla presenza
dell'autorita' consolare.
Durante le visite
i periti esaminano il libretto sanitario
personale di cui all'art. 27 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833,
nonche' l'eventuale ulteriore documentazione
sanitaria esibita dagli
interessati ad attestazione di malattie in atto o
pregresse.
La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione
da
strutture sanitarie pubbliche puo' essere acquisita e considerata,
se
ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione
del
giudizio medicolegale.
I consigli di leva possono riformare senza
esame personale:
a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni
fisiche,
sulla base di attestazione rilasciata dal capo
dell'amministrazione
comunale;
b) i soggetti affetti da gravi infermita'
accertate presso
strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti
sanitari
debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina
legale
della unita' sanitaria locale territorialmente competente.
Il
provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati
riconosciuti di bassa
statura secondo il limite previsto dall'art. 71
del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
viene adottato ai sensi dell'art.
67 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica.
Per quanto non
espressamente previsto da queste avvertenze si
applica il vigente regolamento
sul Servizio sanitario militare
territoriale (R.S.S.M.T.).
Art.
1.
Morfologia generale
Le disarmonie somatiche e le distrofie
costituzionali di grado
rilevante; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita'
temporanea.
Art. 2.
Disendocrinie, dismetabolismi ed
enzimopatie
a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o
protidico;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b)
La mucoviscidosi.
c) Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo
di
inabilita' temporanea.
d) I difetti quantitativi o qualitativi degli
enzimi; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
Art.
3.
Malattie da agenti infettivi e da parassiti
Le malattie da agenti
infettivi e da parassiti che siano causa di
rilevanti limitazioni funzionali
oppure siano accompagnate da grave e
persistente compromissione delle
condizioni generali o della crasi
ematica o che abbiano caratteristiche di
cronicita' o di
evolutivita'; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita'
temporanea.
Art. 4.
Ematologia
a) Le malattie primitive
del sangue e degli organi emopoietici.
b) Le malattie secondarie del sangue e
degli organi emopoietici;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
Art. 5.
Immunoallergologia
a) L'asma bronchiale allergico e
le altre gravi allergie, anche in
fase asintomatica, accertate con gli
appropriati esami
specialisticostrumentali; trascorso, ove occorra, il
periodo di
inabilita' temporanea.
b) Le gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci od alimenti,
anche in fase asintomatica, accertate
con gli appropriati esami
specialisticostrumentali; trascorso, ove occorra,
il periodo di
inabilita' temporanea.
c) Le sindromi da immunodeficienza,
anche in fase asintomatica,
accertate con gli appropriati esami
specialisticostrumentali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
d) Le connettiviti sistemiche.
Art. 6.
Tossicologia
Lo
stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli;
trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
Art. 7.
Neoplasie
a) I
tumori maligni.
b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede,
volume,
estensione o numero siano deturpanti o producano
rilevanti
alterazioni strutturali o funzionali.
Art. 8.
Cranio
a) Le
malformazioni craniche congenite con evidenti deformita' o
rilevanti disturbi
funzionali.
b) Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio
che
determinano evidenti deformita' o rilevanti disturbi funzionali o
che
interessano la teca interna.
Art. 9.
Complesso maxillo
facciale
a) Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni
delle
labbra, dela lingua e dei tessuti molli della bocca che
producano
gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo
di
inabilita' temporanea.
b) Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di
interventi
chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillofacciale
e
le alterazioni dell'articolarita' temporomandibolare causa di
gravi
alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo
di
inabilita' temporanea.
c) Le malformazioni e gli esiti di patologie
dell'apparato
masticatorio che determinano rilevanti disturbi
temporanea.
Art. 10.
Apparato cardiovascolare
a) Le malformazioni del
cuore e dei grossi vasi.
b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio,
dell'apparato
valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro
esiti;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) Le
gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del
sistema specifico di
conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilita'
temporanea.
d) L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra,
il
periodo di inabilita' temporanea; dopo osservazione.
e) Gli aneurismi,
le angiodisplasie e le fistole arterovenose.
f) Le altre patologie delle
arterie e quelle dei capillari con
disturbi trofici o funzionali; trascorso,
ove occorra il periodo di
inabilita' temporanea.
g) Le ectasie venose
estese con incontinenza valvolare o i disturbi
del circolo venoso
profondo.
h) Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i
loro
esiti con disturbi trofici funzionali; trascorso, ove occorra,
il
periodo di inabilita' temporanea.
i) le patologie gravi dei vasi e dei
gangli linfatici ed i loro
esiti; trascorso, ove occorra; il periodo di
inabilita' temporanea.
Art. 11.
Apparato respiratorio
a) Le malattie
croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove
occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti;
trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) I
dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni
funzionali
respiratorie.
Art. 12.
Apparato digerente
a) Le
malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei
dotti salivari che
producono gravi disturbi funzionali; trascorso,
ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
b) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le
patologie o i
loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del
pancreas
e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano
rilevanti
disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita'
temporanea.
c) Le ernie viscerali.
d) Gli esiti di
intervento chirurgico con perdita totale o parziale
di un viscere.
Art.
13.
Apparato urogenitale
a) Le malformazioni, le malposizioni, le
patologie o i loro esiti,
del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica
e dell'uretra che
sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso,
ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malformazioni, le
malposizioni, le patologie o i loro esiti,
dell'apparato genitale che sono
causa di rilevante alterazione
funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilita'
temporanea.
Art. 14.
Neurologia
a) Le malattie del
sistema nervoso centrale e i loro esiti che
siano causa di rilevanti
alterazioni funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
b) Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti
che
siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso,
ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) Le miopatie causa di
rilevanti alterazioni funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
d) Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita'
temporanea.
e) Gli esiti di traumi encefalici e midollari con
rilevanti
limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo
di
inabilita' temporanea.
Art. 15.
Psichiatria
a) Il ritardo
mentale, di qualsiasi livello, purche' tale da
pregiudicare il rapporto di
realta' o le capacita' relazionali.
b) I disturbi del controllo degli
impulsi.
c) I disturbi dell'adattamento.
d) I disturbi della
comunicazione.
e) I disturbi da tic.
f) I disturbi delle funzioni
evacuative.
g) I disturbi del sonno.
h) I disturbi della condotta
alimentare.
i) Le parafilie e i disturbi della identita' di genere.
Per
tutti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea. In ogni
caso i predetti disturbi devono essere tali da
limitare significativamente il
soggetto nell'assolvimento dei compiti
previsti dal servizio militare.
l)
I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive; trascorso,
ove occorra,
il periodo di inabilita' temporanea.
m) I disturbi mentali dovuti ad una
patologia organica; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
n) I disturbi di personalita'; trascorso, ove occorra, il
periodo
di inabilita' temporanea.
o) I disturbi nevrotici e reattivi: i
disturbi dell'umore senza
sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di
panico, disturbo
ossessivocompulsivo, disturbo posttraumatico da stress,
etc.) i
disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali,
etc.;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
p) I
disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di
remissione clinica;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
Art.
16.
Oftalmologia
a) Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli
esiti di
lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un
solo
occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi
funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di
lesioni
delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa
di
rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo
di
inabilita' temporanea.
c) I disturbi della motilita' del globo oculare,
quando siano causa
di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma
h) o
qualora producano alterazioni della visione
binoculare
(soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita'
temporanea.
d) Le gravi discromatopsie.
e) La anoftalmia; le
malformazioni, le malattie croniche e gli
esiti di lesioni dell'orbita, del
bulbo oculare e degli annessi con
rilevanti alterazioni anatomiche o
funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
f) Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica
endoculare
potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo
di
inabilita' temporanea.
g) I vizi di refrazione che, corretti,
comportano un visus
inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un
occhio.
h) I difetti del campo visivo, anche monoculari, che
riducano
sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.
i)
L'emeralopia.
l) La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che
superi
in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in
un
solo meridiano.
m) L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due
meridiani,
miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5
diottrie.
n) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani
piu'
ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che
comportino
alterazione della visione binoculare.
Art.
17.
Otorinolaringoiatria
a) Le malformazioni ed alterazioni congenite ed
acquisite
dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio
interno,
quando siano deturpanti o causa ai di rilevanti disturbi
funzionali,
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata
sulla
media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 -
3000
Hz), maggiore di 65 dB; trascorso, ove occorra il periodo
di
inabilita' temporanea.
c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale
totale di perdita
uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%; trascorso, ove occorra,
il periodo
di inabilita' temporanea.
d) Le malformazioni e le alterazioni
acquisite del naso e dei seni
paranasali, quando siano causa di rilevanti
disturbi funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
e) Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe,
della
laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti
disturbi
funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita'
temporanea.
Art. 18.
Dermatologia
Le alterazioni
congenite ed acquisite, croniche della cute e degli
annessi, estese o gravi o
che, per sede, determinino rilevanti
alterazioni funzionali o fisiognomiche;
trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilita' temporanea.
Art.
19.
Apparato locomotore
a) Le patologie ed i loro esiti, anche di natura
traumatica,
dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle
strutture
capsulolegamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse
sinoviali
causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni
funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
b) La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente
almeno
di:
1) un dito di una mano;
2) falangi ungueali delle ultime
quattro dita di una mano;
3) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani,
escluse quelle
dei pollici;
4) un alluce;
5) due dita di un
piede.
c) Le deformita' gravi congenite ed acquisite degli arti.
Art.
20.
Altre cause di non idoneita'
a) Le imperfezioni o le infermita' non
specificate nel presente
elenco ma che rendano palesemente il soggetto non
idoneo al servizio
militare.
Dopo osservazione.
b) Il complesso di
imperfezioni o infermita' che, specificate o non
nell'elenco, non
raggiungono, considerate singolarmente, il grado
richiesto per la riforma ma
che, in concorso tra loro, rendano il
soggetto palesamente non idoneo al
servizio militare.
Dopo osservazione.