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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato
1, n. 23;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed
autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23
aprile 2001 e del 4 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della
difesa;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento si intende:
a) per "impiegato" o
"dipendente" l'appartenente ad amministrazioni pubbliche,
anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad
ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre
categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
b) per "militare" l'appartenente a
forze armate o a corpi ad ordinamento militare;
c) per "Amministrazione" la pubblica
amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di
appartenenza del dipendente;
d) per "Commissione" la Commissione
medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
e) per "Comitato" il Comitato di
verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10.
Art. 2
Iniziativa a domanda
1. Il dipendente che abbia subito
lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di
infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in
caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale
dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta
all'ufficio o comando presso il quale presta servizio,
indicando specificamente la natura dell'infermità o
lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e,
ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica
o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni
documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di
privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici
previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal
dipendente entro sei mesi dalla data in cui si é verificato
l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto
conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità
fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
3. La presentazione della
richiesta di equo indennizzo può essere successiva o
contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio
ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di
riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli
7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento
si estende anche alla definizione della richiesta di equo
indennizzo.
4. La richiesta di equo
indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione
dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito
denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di
cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
successive modificazioni; la menomazione conseguente ad
infermità o lesione non prevista in dette tabelle é
indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi
equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle
stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si
manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto
d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti
da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
5. La richiesta di equo indennizzo
può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto,
anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
6. La richiesta di equo
indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e
dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre
il termine di sei mesi dalla data di notifica o
comunicazione del provvedimento di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da
cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di
cui al comma 7, ovvero da quando si é verificata la menomazione
in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta
dipendente da causa di servizio.
7. Resta ferma la
criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento
della causa di servizio seguita sulla base della vigente
normativa in materia di trattamento pensionistico di
privilegio, nonché per l'applicazione della tabella A o
della tabella B annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni,
o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 3
Avvio d'ufficio
1. L'Amministrazione inizia
d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa
di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia
riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o
abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di
servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da
poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della
integrità fisica, psichica o sensoriale.
2. L'Amministrazione procede
d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il
decesso é avvenuto in attività di servizio e per fatto
traumatico ivi riportato.
Art. 4
Tutela della riservatezza
1. In applicazione
dell'articolo 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, il presente regolamento identifica le
tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente
pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite.
2. Gli uffici e gli organismi
interessati all'applicazione del presente regolamento possono
trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.
3. Possono essere effettuate,
in conformità agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135, operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, blocco,
cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di
selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono
consentite solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli
uffici e gli organismi interessati rendono pubblica, con
proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili
possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni
normative.
4. Resta fermo quanto previsto
dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in ordine alle misure anche
organizzative da adottare per la tutela della riservatezza in
casi di infezione da HIV o di AIDS.
Art. 5.
Istruttoria
1. L'ufficio che riceve la
domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla
documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio
dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento
finale.
2. L'ufficio competente ad
emettere il provvedimento finale, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta
inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa
con provvedimento motivato da notificare o comunicare,
anche in via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni.
Fermo restando il termine di trenta giorni, le competenze di
cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui
ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo
interno dell'Amministrazione.
3. Quando non ricorrano le
ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che
provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo
termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto
dall'articolo 8, trasmette alla Commissione
territorialmente competente la domanda e la documentazione
prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso
entro i successivi dieci giorni.
4. Il responsabile dell'ufficio
presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei
periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti
all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni
corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli
elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione
della richiesta stessa.
5. Entro il termine di
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 3, il dipendente può comunicare l'opposizione
alla trattazione e comunicazione dei dati personali
sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con
effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia già
dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione
comunque attinente al procedimento, il consenso per la
trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli
uffici competenti.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche in caso di avvio di ufficio del
procedimento.
Art. 6.
Commissione
1. La diagnosi dell'infermità o
lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione
eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della
patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica
o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, é effettuata
dalla Commissione territorialmente competente in relazione
all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero,
se il dipendente é pensionato o deceduto, alla residenza
rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per
coloro che risiedono all'estero la visita é effettuata, per
delega della Commissione, da un collegio di due medici
nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico
fiduciario dell'autorità stessa.
2. La Commissione é composta di
tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le
funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario
militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o,
in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in
grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
3. La Commissione, quando deve
pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a
forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia,
anche ad ordinamento civile, é composta di due ufficiali
medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con
le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o
funzionario medico della forza armata, corpo o
amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per
esigenze legate alla complessità dell'accertamento
sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con
voto consultivo, di un medico specialista.
5. L'interessato può essere
assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione,
da un medico di fiducia, che non integra la composizione della
Commissione.
6. La Commissione, entro trenta
giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione,
effettua la visita per il tramite di almeno un componente e
redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale
debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e
la firma dei componenti della Commissione, il giudizio
diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a
fini diagnostici, la determinazione della data di
conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi
una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché
l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di
idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le
eventuali dichiarazioni a verbale del medico
designato dall'interessato, i motivi di dissenso del
componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del
medico specialista.
7. Il verbale é trasmesso
all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla
conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla
trasmissione di certificazione medica ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, il verbale é inviato
direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede
a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2
dello stesso articolo 8.
8. In caso di accertamento
diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della
Commissione interpella l'interessato per il consenso, da
sottoscrivere specificamente a verbale, circa
l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente
impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore
utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo
da limitarne la conoscibilità.
9. La data di effettuazione
della visita é comunicata al dipendente con anticipo non
inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione,
per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente
alla visita, é convocata una nuova visita da effettuarsi
entro trenta giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata
assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il
dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta
giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata
assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige
processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione
nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della
Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento
fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita
domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri
della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri
organizzativi per l'assegnazione delle domande agli
organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9
ed é approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per
le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni
sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle
modalità di svolgimento dei lavori.
Art. 7
Incombenze dell'Amministrazione
1. Entro trenta giorni
dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio
competente ad emettere il provvedimento finale invia al
Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale
sono riassunti gli elementi informativi disponibili,
relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e
l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione
prodotta dall'interessato.
2. Al dipendente é data
comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato
entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene
indicata anche la possibilità dell'interessato di
presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di
presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai
sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Nel caso di impossibilità di
ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6,
commi 8 e 11, l'ufficio emana il provvedimento di
accertamento negativo della causa di servizio entro trenta
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della
Commissione e lo notifica o comunica, anche in via
amministrativa, all'interessato nei successivi dieci
giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della
domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto
dall'articolo 2.
4. L'ufficio respinge la
domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato,
nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a
seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla
conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la
domanda é stata presentata oltre i termini di decadenza.
Art. 8.
Presentazione diretta di
certificazione medica
1. Al fine dell'accelerazione
del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso
di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla
domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione
di equo indennizzo, certificazione medica concernente
l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero
della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui
all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni
mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre
1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di
presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio
dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di
inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e
la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della
domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui
all'articolo 7, comma 1.
2. Al dipendente é data
comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato
entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene
indicata anche la possibilità dell'interessato di
presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di
presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai
sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. L'effettuazione della
visita di cui al comma 1 é disposta, previa richiesta del
medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente
competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma
1. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico
di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
4. La richiesta di cui al
comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla
decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.
Art. 9
Ricorso alternativo ad altro
organismo di accertamento medico
1. In alternativa all'invio alla
Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in
relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della
Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche
territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e
la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda
sanitaria locale, territorialmente competente secondo i
criteri indicati all'articolo 6, comma 1, per l'accertamento
sanitario da parte della Commissione medica di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n.
295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui
all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i
criteri indicati all'articolo 6, comma 1.
2. La Commissione medica
procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1; si applicano, anche per la procedura seguita da tale
Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7.
3. Per le visite relative a
militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad
ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la
Commissione medica é di volta in volta integrata con un
ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del
corpo o amministrazione di appartenenza.
Art. 10
Comitato di verifica per le cause di
servizio
1. Il Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di
Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato é formato da un
numero di componenti non superiore a venticinque e non
inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia,
provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura
dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché
tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della
Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni
dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o
appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento
civile, il Comitato é di volta in volta integrato da un
numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o
amministrazione di appartenenza non superiore a due.
3. I componenti, nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un
periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta,
possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo
presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo
di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13,
comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.
317, senza aggravi di oneri e restando a carico
dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento
economico complessivo.
4. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze é nominato, tra i componenti
magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere affidate le
funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato
provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il
Presidente non ravvisa l'utilità di riunione plenaria,
funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o
dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri,
dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e
funzionari medici.
7. Il Presidente del Comitato
segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini
procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 11
per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale
revoca degli incarichi dei componenti responsabili di
inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera presso
il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una
segreteria, costituita da un contingente di personale, non
superiore alle cinquanta unità, appartenente
all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.
9. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e
modalità di organizzazione interna della segreteria del
Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione
all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non
superiori a tre, nell'ambito della dotazione di
personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze, e sono definiti modalità e termini per la
conclusione delle procedure di trasferimento di personale,
atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e
delle finanze.
10. Fino alla costituzione del
nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad
operare il Comitato di cui all'articolo 166 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
nella composizione prevista dalla disciplina normativa
previgente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
11. Le domande pendenti alla data
di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal
Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al
fine di favorire la sollecita definizione delle domande
predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti
organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro
tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo
restando quanto previsto dal comma 10.
12. Per l'accelerato smaltimento
delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in
aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati
stralcio, composti di non oltre cinque componenti,
scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2,
alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di
composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate
secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi
decreti di costituzione, su proposta del Presidente del
Comitato di verifica in relazione alla specificità di
materia o analogia di cause di servizio o infermità. A
supporto dell'attività dei Comitati speciali é utilizzato
l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, é
elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.
13. Il Presidente adotta
le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'articolo
4.
Art. 11
Pareri del Comitato
1. Il Comitato accerta la
riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive
di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed
al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal
ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal
Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza
dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da
comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.
3. Il parere é motivato ed
é firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal
ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi
di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista
dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui
all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la
diversità dell'organismo rispetto a quello che ha reso la
prima diagnosi; la visita medica é effettuata nel rispetto
dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli.
Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del
procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, il
verbale della visita medica é trasmesso direttamente al
Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai
sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del
verbale.
Art. 12
Unicità di accertamento
1. Il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione
costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di
successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento
pensionistico di privilegio.
Art. 13
Atti per via telematica
1. Le comunicazioni tra uffici
previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente
per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di validità di atti e convalida di firma, ed
esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico
trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Eventuali eccezioni alla
procedura di comunicazione per via telematica devono
essere debitamente motivate nella nota di trasmissione
degli atti stessi.
3. É in facoltà del dipendente
chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la
comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei competenti
uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i dati
necessari.
4. In caso di trasmissione in
forma cartacea, il verbale recante diagnosi medica é inserito
in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.
Art. 14
Termini e competenza
1. L'Amministrazione si
pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione
dipendente da causa di servizio, su conforme parere del
Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo
indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla
data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso
termine l'amministrazione che, per motivate ragioni,
non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo
di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il
parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci
giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.
2. Il provvedimento finale é
adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal
presente regolamento ed é notificato o comunicato, anche
per via amministrativa, all'interessato nei successivi
quindici giorni.
3. In caso di concorrente
richiesta di equo indennizzo prima della espressione del
parere del Comitato, é adottato un unico provvedimento
di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e
concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non
concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la
procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente
regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data
di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il
dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della
integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale é
stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta
chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo
già concesso, secondo le procedure indicate dal presente
regolamento.
5. La competenza in ordine
all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione
previsti dal presente regolamento é del responsabile
dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in
ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad
altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza,
della stessa amministrazione.
Art. 15
Accertamenti di inidoneità ed altre
forme di inabilità
1. Ai fini dell'accertamento
delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione
sottopone il dipendente a visita della Commissione
territorialmente competente, con invio di una relazione recante
tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6.
3. In conformità
all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a
qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro
trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione,
alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli
atti necessari per la concessione di trattamenti
pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti
disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad
ordinamento civile.
Art. 16
Accelerazione di procedure
1. L'Amministrazione non può
chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto
a quelli previsti espressamente dal presente regolamento né
dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate
necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il
termine per la definizione del procedimento resta sospeso per
trenta giorni.
Art. 17
Trattamenti pensionistici di
privilegio
1. Per i procedimenti di
riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento
pensionistico di privilegio, nonché di stati invalidanti al
servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio,
sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e
militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal
presente regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente
regolamento, fino all'assunzione da parte dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei
relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da
adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci
anni dalla cessazione del servizio per la presentazione
di nuova domanda di trattamento pensionistico di
privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7,
comma 3.
Art. 18
Disposizione transitoria
1. I procedimenti relativi a
domande di riconoscimento di causa di servizio e
concessione dell'equo indennizzo, nonché di
riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e
accertamento di idoneità al servizio, già presentate
all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti
termini procedurali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla
natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai
fini del presente comma, le Commissioni mediche si
pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni
previgenti al presente regolamento.
2. Gli accertamenti di
inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al
decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, avviati
con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti
secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale;
per le domande successive si applicano le procedure previste
dal presente regolamento in tema di accertamento di inidoneità
al servizio.
3. Le procedure di cui ai commi
1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento; resta
fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.
Art. 19
Norme finali e di coordinamento
1. I richiami contenuti in
disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle
norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente
regolamento si intendono riferiti al procedimento come
disciplinato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche ai procedimenti per
concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al
riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime
di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da
causa violenta secondo le vigenti disposizioni.
3. Il personale militare e
delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile,
giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma
parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle
vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di
riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.
4. L'articolo 5, commi primo e
secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di
accertamento di idoneità al servizio; il termine per la
presentazione del ricorso é in tal caso fissato in dieci
giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
5. Le regioni e le province
autonome provvedono alle finalità e alla regolamentazione dei
procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di
concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria
autonomia legislativa e organizzativa.
Art. 20
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416,
salvo gli articoli 11, 11-bis, 12, 13 e 14, nonché
l'articolo 5 per la parte non richiamata dall'articolo 19 del
presente regolamento;
b) il regolamento approvato con regio
decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;
c) gli articoli 129, commi quarto e
quinto, e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 39, 40 e 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
e) l'articolo 165, commi secondo, terzo
e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto,
nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178,
179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
f) l'articolo 5-bis del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472;
g) il decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
h) l'articolo 1, comma 121, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 2001
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