
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA',
ANCORA UN'IMPORTANTE VITTORIA DI ASSODIPRO!
Importante sentenza della CORTE DEI CONTI di BARI che ribaltando la tesi
dell'Amministrazione della Difesa e degli annessi Organismi Sanitari, ha dato
ragione ad un nostro Socio di AS.SO.DI.PRO. della Sezione di Taranto; pertanto,
accogliendo nel merito il ricorso proposto, ha riconosciuto all'interessato
il diritto a percepire l'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'ex art. 104 del D.P.R. 1092/
73, con relativa rivalutazione monetaria ed interessi legali come previsto per
Legge.
CRONISTORIA DEI FATTI
Un socio del nostro Sodalizio collocato in congedo nel 1995
per infermità dipendente da causa di servizio cui era stata riconosciuta
la corrispondente P.P.O. (Pensione Privilegiata Ordinaria), nel 1996 ha trovato
per caso sul Nuovo Giornale dei Militari, cui era abbonato, un articolo attinente
l'Assegno di Incollocabilità, ha prelevato il modulo consigliato, ed
in base a quella traccia ha rivolto specifica Domanda al Ministero della Difesa
A conclusione della normale procedura, nel Febbraio del 2000 il C.M.L. (Collegio
Medico Legale) ha espresso parere negativo, in quanto non sussistevano i presupposti
"psicofisici" (secondo loro) per la concessione del beneficio richiesto.
Il Ministero della Difesa uniformandosi al parere di tale alto Consesso, nel
mese di Giugno del 2000 con apposito Decreto ha respinto la richiesta dell'interessato.
A questo punto si è rivolto all'AS.SO.DI.PRO. Sez. di Taranto, che
grazie ai consigli dell'esperto in materia Cav. GRECO Agostino e tramite il
validissimo supporto legale degli Avv.ti BELMONTE - CINGARI, ha presentato ricorso
presso la CORTE dei CONTI di BARI.
Il suddetto Organo Giudiziario adito, ha disposto una perizia Medico Legale
presso la C.M.O. dell'Ospedale Militare di Bari, cui è stato sottoposto
l'interessato nel 2002. Tale valutazione era imperniata però più
su un concetto di inabilità totale ad un proficuo lavoro, che su un concetto
di "incollocabilità", quindi non conforme allo spirito della
Legge.
Pertanto, la difesa dell'interessato ha insistito per l'accoglimento del
gravame, ed all'uopo ha presentato ulteriore Perizia Medico Legale di parte
e, nuova documentazione medico-sanitaria dell'A.U.S.L. territoriale.
Nel mese di Marzo del 2004 la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale
per la Puglia, definitivamente pronunziando, ha accolto la tesi della difesa,
riconoscendo all'interessato il DIRITTO ad essergli corrisposto l'Assegno di
Incollocabilità e relativa rivalutazione monetaria e interessi legali;
compensando le spese tra le parti.
L'interessato naturalmente esprime la Sua piena gratitudine al NUOVO GIORNALE
DEI MILITARI per il suggerimento ricevuto, ai componenti dell'AS.SO.DI.PRO.
Sez. di Taranto per il supporto tecnico e morale, ed allo Studio Legale convenzionato
degli Avv. BELMONTE - CINGARI per la loro dedizione e competenza.
QUALCHE CONSIDERAZIONE
Quasi certamente questa è una delle pochissime sentenze inerente
tale materia; e questo cosa sta a significare? Molto semplicemente che taluni
DIRITTI sono purtroppo dei tabù per la stragrande maggioranza dei dipendenti
sia civili che militari dello Stato, pertanto non esercitabili, in quanto vanno
fatti valere solo su esplicita richiesta degli interessati.
Non solo, tutto questo poi si scontra con i vari tabù degli Organi preposti,
sia Sanitari che Amministrativi, ed ovvia conseguenza è la MORTE DEL
DIRITTO del povero dipendente pubblico; soprattutto dei militari in quanto per
loro non esistono i Sindacati ed i Patronati che li difendono.
Infatti, il problema si pone anche con Responsabili dei vari Uffici che spesso
non applicano letteralmente le Leggi, ma le interpretano soggettivamente o peggio
ancora non ottemperano alle stesse, creando delle gravi ingiustizie. A questo
punto al dipendente cosa rimane da fare per vedersi riconosciuto il Diritto
negato, rivolgersi nei dovuti modi ad un Giudice, che faccia finalmente osservare
le stesse Leggi esistenti che l'Amministrazione non ha saputo o voluto applicare
nel suo specifico compito Istituzionale.
In tale contesto, ecco la grande valenza che riveste l'informazione e la tutela
giuridica, almeno per cercare di far parlare i muti e far sentire ai sordi;
ma allora ci vogliono proprio i miracoli?
No, non siamo ancora a questo punto, ma sicuramente bisogna dare la massima
importanza agli Organi di Informazione (Giornali, Siti-Web ecc.) ed aderire
alle Associazioni (AS.SO.DI.PRO.) non solo quando abbiamo un problema personale
da risolvere, ma continuamente in modo che dobbiamo avere sempre una tutela
ed un'informazione più completa possibile e senza soluzione di continuità.
Solo così si possono sconfiggere i tanti tabù esistenti.
CHE COSA E' L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'?
Esso è previsto dall'art.104 del T.U. DPR 1092/73, per i tutti i pubblici
dipendenti ed è regolamentato dall'art. 20 del DPR. 915/78 così
come modificato dall'art. 12 della L. 9/80, dall'art. 5 del DPR. 834/81 e dall'art
1 della L. 656/86. Tali norme prevedono che:
- l'Assegno di Incollocabilità è concesso esclusivamente su
domanda dell'interessato rivolta
all'Amministrazione di appartenenza;
- riguarda i militari mutilati ed invalidi di guerra o per servizio con diritto
a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^ alla 8^ Cat. della Tab. "A"
che siano Incollocabili, in quanto per la natura ed il grado d'invalidità
"possono essere di pregiudizio alla salute e/o all'incolumità dei
compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti" e che risultano
effettivamente incollocabili;
- è attribuita in aggiunta alla pensione fino al compimento del 65°
anno di età, appunto un "assegno di incollocabilità"
nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente
a quello previsto per gli iscritti alla 1^ Cat. della Tab. "A" (senza
superinvalidità), e quello complessivo di cui sono titolari, esclusa:
l'Indennità di Accompagnamento e di Assistenza; con l'aggiunta dell'Assegno
di Superinvalidità di cui alla Tab. "E" lettera "H";
- è concessa per un periodo da 2 a 4 anni, al termine del quale e dopo
accertamenti sanitari, si procede ad una valutazione definitiva;
- ai sensi dell'art. 20, ultimo comma del DPR. 915/78, agli invalidi che fino
al 65° anno abbiano fruito dell'Assegno di Incollocabilità, viene
corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, un Assegno
di pari importo a titolo "compensativo" per la mancata applicazione
nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria;
- gli invalidi provvisti di Assegno di Incollocabilità, sono assimilati
a tutti gli effetti, a quelli ascritti alla 1^ Categoria della Tab. "A".
Questo e ...quasi tutto quanto c'è da sapere in merito!!!!!
Comunque l'AS.SO.DI.PRO. è a disposizione dei "Soci" per
ogni eventuale approfondimento su tale materia.
Il Membro del COMITATO ESECUTIVO
dell'AS.SO.DI.PRO. NAZIONALE
Chirico Giuseppe