Statuto

ASSOCIAZIONE
SOLIDARIETA’ DIRITTO E PROGRESSO

Via Palestro. 78 – 00185 ROMA

STATUTO

Titolo I
Natura, Finalità, Oggetto e Rappresentanza

Art.1
Denominazione e sede

È costituita un’Associazione di promozione sociale denominata Solidarietà, Diritto e Progresso.
La sue sede è in Roma, Via Palestro, 78

Art.2
Natura dell’Associazione

L’Associazione è una organizzazione costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e delle leggi che hanno per oggetto la disciplina delle formazioni di promozione sociale quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Non ha fini di lucro, né richiede ai soci altri adempimenti all’infuori di quelli previsti dalle disposizioni del presente Statuto e dei relativi Regolamenti di attuazione, in coerenza con i fini non patrimoniali dell’Associazione stessa.

Art.3
Emblema

L’emblema dell’Associazione raffigura, su fondo azzurro contenente in basso il tricolore nazionale, la Solidarietà nelle due mani che si stringono, il Diritto nel simbolo della bilancia e della giustizia e il Progresso nelle dodici stelle poste in un cerchio, simbolo dalla Comunità Europea e identificato come ispiratore al progresso nella Unità dei Popoli.

Art.4
Finalità ed oggetto sociale

L’Associazione fonda la sua esistenza e la sua attività sui principi espressi dalla Costituzione della Repubblica e sui diritti fondamentali da essa garantiti.

L’Associazione opera in difesa del pieno e concreto esercizio da parte dei soci dei diritti garantiti dalla Costituzione della Repubblica e per lo sviluppo della partecipazione degli stessi alla vita ed al progresso civile e sociale, sulla base dell’affermazione dei principi di democrazia, uguaglianza e partecipazione.

Opera tra l’altro a favore degli appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia, Corpi di Vigilanza in servizio e in quiescenza, nonché a favore dei Dipendenti Pubblici di cui agli artt.1 e 2 del Decreto Legislativo 3.2.1993, n.29 e successive modifiche, delle vedove e degli orfani e dei familiari dei medesimi soggetti.

Art.5
Attività

Per realizzare le finalità di cui sopra, l’Associazione:

a) intraprende e promuove ogni iniziativa utile alla piena affermazione dei principi associativi, con particolare riguardo alle esigenze sociali, culturali, civili, legislative e legali dei propri soci;

b) promuove e organizza convegni, seminari, conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed incontri di studio multidisciplinare sulle tematiche relative alla promozione ed alla integrazione sociale degli appartenenti all’Associazione ed all’apprezzamento della loro condizione professionale, con particolare attenzione allo stato ed alla misura di esercizio dei diritti costituzionali fondamentali;

c) promuove iniziative ed interventi presso gli Organi istituzionali, l’opinione pubblica e i mezzi di informazione per stimolare e per sollecitare ogni iniziativa utile al raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione;

d) promuove rapporti convenzionali su tutto il territorio nazionale, con studi legali, per la tutela dei diritti e dei legittimi interessi degli associati;

e) intraprende iniziative di carattere ricreativo e culturale, organizzando manifestazioni e concorsi, e promuove l’istituzione di borse di studio e di riconoscimenti ai soci che particolarmente si siano distinti in campo artistico, culturale e sociale;

f) previa decisione del Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.), attua forme di organizzazione e di cooperazione con o aderisce ad altre associazioni, enti o strutture, nazionali o internazionali, operanti nei vari settori delle finalità statutarie.

Art.6
Rappresentanza

Il Presidente Nazionale rappresenta l’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con i terzi e le pubbliche autorità, ed ha la firma sociale.

Art.7
Stampa e informazione

L’Associazione, finché rimane sprovvista di un proprio organo di stampa, utilizza, quale mezzo d’informazione, un periodico specializzato nel settore e nelle problematiche di particolare interesse per i soci, con possibilità di prevedere ulteriori spazi informativi a cura delle Sedi Locali per la divulgazioni di ogni opportuna notizia sulle attività ed iniziative sociali.

Il protocollo d’intesa che stabilisce oneri e servizi è deliberato dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Gli oneri di cui ai precedenti comma qualora abbiano riflessi sulla quota associativa annuale dei soci debbono ritenersi come contribuzione, per servizi aggiuntivi erogati, che non modifica il valore della quota stessa né i criteri di riparto del suo ammontare (1/3 al bilancio nazionale, 2/3 alle Sezioni e U.C.).

Art.8
Durata

La durata dell’Associazione viene stabilita fino all’anno 2020 (duemilaventi).

Titolo II
Rapporto associativo e Cariche sociali

Art.9
Soci

All’Associazione possono liberamente aderire tutti coloro che, persone fisiche maggiori d’età e persone giuridiche, enti o organismi, sia italiani che stranieri, ne condividano la natura e le finalità statutarie e siano interessati al perseguimento delle stesse.

I Soci si distinguono in:

a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci sostenitori;
d) soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo della Associazione.

Sono soci ordinari coloro che pagano la quota sociale annuale.
Sono soci sostenitori coloro i quali, oltre alla quota sociale, conferiscono contribuzioni straordinarie all’Associazione.

L’adesione all’Associazione deve essere richiesta per iscritto.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale o locale.

Contro la decisione che respinge la domanda di adesione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Sono soci onorari coloro che, essendosi particolarmente distinti nell’ambito delle finalità perseguite dall’Associazione o essendo personalità di rilievo della società civile, vengono nominati tali dal Congresso Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo Nazionale.

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale. Essi hanno diritto a ricevere eventuali pubblicazioni della Associazione, nonché ogni altra prestazioni gratuita offerta dalla stessa. Attraverso il volontariato, partecipano alle attività sociali.

Art.10
Recesso ed esclusione

Il socio può sempre recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Esecutivo Nazionale o locale ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

Il socio può essere escluso dall’Associazione:

  • per mancato versamento della quota associativa annuale;
  • per inosservanza delle norme statutarie;
  • per inottemperanza alle deliberazioni degli organi associativi;
  • per assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri.

I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell’Associazione non possono in nessun caso ripetere le quote ed i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art.11
Cariche sociali

Tutte le cariche sociali, nazionali e locali, sono elettive.
Hanno diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali e sono eleggibili alle stesse tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, nonché i soci onorari. I soci, persone fisiche o giuridiche, esprimono un solo voto ciascuno.

Le modalità delle votazioni per le elezioni delle cariche sociali nazionali sono disciplinate, per quanto qui non regolato, con apposito regolamento.

Le cariche sociali così come ogni altro incarico operativo deliberato dai competenti Organi sociali non danno diritto a compenso alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute e documentate (viaggio – vitto – alloggio) o forfetariamente deliberate dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Art.12
Cumulo di cariche

Le cariche di Presidente e Vicepresidente Nazionale, Segretario e Vicesegretario Nazionale, Tesoriere, membro del Collegio dei Revisori e membro del Collegio dei Probiviri non sono cumulabili tra di loro.

Chiunque venisse a trovarsi a cumulare due o più delle suddette cariche deve, con dichiarazione scritta, optare per una di esse entro quindici giorni dal verificarsi della situazione di cumulo o dalla notifica della stessa.

Titolo III
Organizzazione territoriale

Art.13
Sezioni e Unità coordinate

L’Associazione promuove e sviluppa la sua attività a livello periferico attraverso le Sezioni provinciali e le Sezioni regionali, aventi funzione di raccordo delle prime e sede nel capoluogo di provincia con il maggior numero di associati.

Le Sezioni provinciali si costituiscono con un numero minimo di cinquanta associati e sono regolate da statuti che ricalcano l’organizzazione nazionale e si conformano a quanto stabilito da apposito regolamento.

Negli ambiti territoriali dove non esistono Sezioni ed in funzione della creazione delle stesse, possono essere costituite Unità Coordinate, temporaneamente gestite ed amministrate da Delegati nominati dal Presidente Nazionale previa deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale.

Le Sezioni e le Unità coordinate hanno autonomia amministrativa e contabile, salvo che per la quota stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale. Di qualunque obbligazione assunta dalle strutture periferiche rispondono, ai sensi dell’art.38 c.c., solo ed unicamente queste ultime e coloro che per esse hanno agito.

Titolo IV
Organizzazione dell’Associazione

Art.14
Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della Associazione ed è formato:

  • da un delegato eletto da ogni sezione provinciale e da ogni unità coordinata, a prescindere dal numero di associati che ne fanno parte;
  • da delegati eletti da ogni sezione provinciale e da ogni unità coordinata in proporzione al numero dei soci che di esse fanno parte o che ad esse sono stati assegnati, in ragione di uno ogni 100 associati e con apprezzamento di eventuali resti;
  • I componenti degli organi sociali nazionali partecipano di diritto al Congresso Nazionale, senza diritto di voto se non delegati.

Il Congresso Nazionale:

  • definisce gli orientamenti generali e le direttive amministrative della Associazione;
  • ratifica l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • elegge, anche al di fuori dei propri componenti, i membri, da 8 a 11, del Comitato Esecutivo;
  • elegge, anche al di fuori dei propri componenti,  il Collegio dei Revisori;
  • elegge, anche al di fuori dei propri componenti,  il Collegio dei Probiviri;
  • approva le eventuali modifiche allo Statuto;
  • approva i regolamenti e le modifiche agli stessi;
  • delibera le azioni di responsabilità contro gli organi amministrativi per fatti da loro compiuti;
  • delibera sullo scioglimento della Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio associativo;
  • delibera sugli argomenti proposti dai soci che ne hanno chiesto la convocazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 15.

Art.15
Convocazione

Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni tre anni dal Presidente Nazionale, a seguito di delibera del Comitato Esecutivo Nazionale presa a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Congresso Nazionale può essere convocato in via straordinaria dal Presidente, a seguito di delibera del Comitato Esecutivo Nazionale presa con la maggioranza di cui sopra, e deve essere convocato in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata e firmata almeno 1/3 dei soci. In quest’ultimo caso, se il Presidente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Il Congresso Nazionale è convocato anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, mediante raccomandata indicante la data, l’ora, la località, l’ordine del giorno e la presumibile durata, inviata a tutte le sedi periferiche almeno 60 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Art.16
Validità della costituzione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale, ordinario e straordinario, è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di tanti delegati in rappresentanza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, trascorse quattro ore dalla prima, è validamente costituito qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Il Congresso Nazionale straordinario convocato per deliberare in ordine allo scioglimento dell’Associazione ed alla devoluzione del patrimonio è validamente costituito, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti delegati in rappresentanza di ¾ dei soci.

Il Congresso Nazionale, ordinario e straordinario, delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

La composizione della Presidenza del Congresso Nazionale e le modalità di svolgimento dello stesso sono disciplinate da apposito regolamento.

Art.17
Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è organo di direzione della As.So.Di.Pro nell’ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale ed è composto:

  • da un delegato eletto da ogni sezione provinciale e da ogni unità coordinata, a prescindere dal numero di soci che ne fanno parte;
  • da delegati eletti da ogni sezione provinciale e da ogni unità coordinata in proporzione al numero dei soci che ne fanno parte o che ad esse sono stati assegnati, in ragione di uno ogni 250 associati e con apprezzamento di eventuali resti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

  • elegge con votazione segreta, anche al di fuori dei propri componenti, il Presidente Nazionale, il o i Vicepresidenti Nazionali, il Segretario Nazionale e il Vicesegretario Nazionale;
  • approva annualmente gli atti contabili dell’Associazione e, contestualmente, delibera in merito alle finalità ed alle attività statutariamente previste a favore delle quali deve essere destinato l’eventuale avanzo dello esercizio finanziario concluso;
  • trasforma la piattaforma programmatica approvata dal Congresso Nazionale in progetti e programmi di attuazione;
  • delibera in merito alla struttura tecnico-operativa che supporta il lavoro del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale decade dalle sue funzioni:

  • se viene a mancare la maggioranza dei suo componenti;
  • se il Congresso Nazionale, su proposta avanzata da 1/3 degli iscritti alla Associazione o da 1/3 dei Delegati al Congresso medesimo o da 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, approva una mozione di sfiducia.

Art.18
Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, alle finalità ed alle attività statutariamente previste alle quali destinare l’eventuale avanzo dell’esercizio finanziario concluso e all’ammontare della quota sociale.

Gli avvisi di convocazione sono inviati con lettera raccomandata o con telegramma almeno sette giorni prima della riunione e devono contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione, nonché dell’ordine del giorno.

Trascorsa un’ora dopo quella indicata nell’avviso di convocazione, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi preside la riunione. Il voto non può essere dato per delega.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal più anziano dei presenti.

Il verbale delle riunioni e delle delibere in esse assunte, al termine, viene letto, sottoposto a votazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Nazionale.

Art.19
Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo attua i progetti e i programmi elaborati dal Consiglio Direttivo Nazionale in raccordo con la struttura tecnico operativa e coadiuva il Presidente Nazionale nel coordinamento esterno e verso l’insieme delle attività associative curate dalla struttura tecnico operativa. Elegge il Tesoriere Nazionale, anche al di fuori dei propri membri.

Il Comitato Esecutivo Nazionale delibera in merito:

  • agli adeguamenti della quota sociale annuale della iscrizione;
  • ai protocolli di intesa con soggetti esterni all’Associazione relativi alla fornitura di servizi;
  • alla ammissione di soci;
  • alla costituzione di gruppi di lavoro;
  • alla attribuzione di mandati di rappresentanza territoriale in occasione della costituzione di nuove strutture periferiche;
  • alla assegnazione alle strutture territoriali dei soci non residenti in zone provviste di Sezioni o U.C.;
  • alla sostituzione con i primi fra i non eletti dei membri decaduti, deceduti o dimissionari degli Organi Nazionali dell’Associazione.

Il Comitato Esecutivo è composto da 8 a 11 membri, eletti dal Congresso Nazionale. È convocato e presieduto, con diritto di voto, dal Presidente Nazionale. Vi partecipano, senza diritto di voto se non anche componenti eletti, il Segretario Nazionale, il Vicesegretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale.

Il Comitato Esecutivo decade dalle funzioni, se viene a mancare la maggioranza dei suoi componenti, nonché in caso di mozione di sfiducia motivata deliberata dal Congresso Nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta avanzata da 1/3, rispettivamente, dei soci e dei componenti.

Art.20
Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, presiede e convoca il Consiglio Direttivo Nazionale e il Comitato Esecutivo, rappresenta l’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con i terzi e le pubbliche autorità, ed ha la firma sociale.

Il Presidente Nazionale inoltre:

  • cura l’esecuzione dei deliberati del Congresso Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo;
  • assume tutti i provvedimenti urgenti che ritiene opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, sottoponendoli alla ratifica dei competenti organi sociali;
  • esprime la posizione ufficiale dell’Associazione sui temi di interesse generale, attenendosi alle determinazioni assunte dagli organi sociali in conformità agli indirizzi espressi dal Congresso Nazionale.

Art.21
Vicepresidente/i Nazionale/i

Il/i Vicepresidente/i Nazionale/i è/sono eletto/i dal Consiglio Direttivo Nazionale e svolge/svolgono tutti i compiti del Presidente Nazionale quando questo sia assente o impedito, nonché i compiti dallo stessi delegatigli.

Art.22
Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed esegue i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico.

In particolare, il Segretario Nazionale:

  • in stretta collaborazione con il Presidente Nazionale e il Comitato Esecutivo, organizza e dirige la Segreteria Nazionale, alla quale è preposto;
  • relaziona sommariamente sull’andamento del proprio Ufficio il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecutivo, alle riunioni dei quali partecipa con diritto di voto, se membro degli stessi;
  • coordina e armonizza le attività dell’Associazione;
  • cura l’adempimento delle diverse incombenze connesse con la vita associativa al fine di garantire la continuità e il buon funzionamento della stessa;
  • cura i rapporti dell’Associazione con uffici pubblici e privati;
  • cura la corretta compilazione del verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo, nonché della custodia dell’archivio;
  • mantiene contatti permanenti con gli organismi periferici.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario Nazionale si avvale della collaborazione di un Vicesegretario e di eventuali consulenti e collaboratori scelti tra i soci, con il benestare del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce uno stanziamento annuale per l’ufficio della Segreteria Nazionale, previa presentazione del relativo preventivo di spesa.

Art.23
Vicesegretario Nazionale

Il Vicesegretario Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, collabora con il Segretario Nazionale nelle varie attività connesse all’organizzazione della Segreteria, svolge tutti i compiti che il Segretario Nazionale gli assegna in caso di sua assenza o impedimento e partecipa, con diritto di voto se membro, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art.24
Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Comitato Esecutivo ed è il responsabile amministrativo del patrimonio e della gestione economico-contabile dell’Associazione.

Il Tesoriere:

  • partecipa, con diritto di voto se membro, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato E secutivo, relazionando periodicamente sulla situazione economica;
  • mantiene i rapporti con gli istituti bancari e postali ove sono depositati i fondi dell’Associazione;
  • provvede ai pagamenti di ordinaria amministrazione e a quelli deliberati dagli organi statutari competenti per forniture di beni e servizi, acquisendo e custodendo la documentazione relativa ad ogni spesa;
  • mantiene collegamenti permanenti con le sedi periferiche per ciò che attiene il movimento finanziario e patrimoniale nei due sensi, acquisendo la documentazione originale;
  • detiene ed aggiorna il registro delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali dell’Associazione, provvedendo a periodiche verifiche d’inventario;
  • collabora alle verifiche del Collegio dei Revisori, fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione richiesta;
    alla chiusura di ogni anno finanziario, predispone i dati della contabilità generale e la relativa documentazione, mettendola a disposizione del Consiglio Direttivo Nazionale per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Per le sue mansioni, il Tesoriere può avvalersi di eventuali consulenti e collaboratori, previo benestare del Comitato Esecutivo.
Per le funzioni svolte dal Tesoriere, il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce uno stanziamento annuale, previa presentazione del relativo preventivo di spesa.

Art.25
Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che, eletti dal Congresso Nazionale, durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta.

Il Collegio dei Revisori elegge fra i membri effettivi il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori esamina periodicamente ed occasionalmente, anche in forma individuale, la contabilità sociale per verificarne l’andamento e la correttezza, redigendo apposito verbale contenente osservazioni e suggerimenti. Esamina, in particolare, il bilancio consuntivo e preventivo, redigendo apposita relazione da presentare al Congresso Nazionale.

In relazione a tematiche di carattere amministrativo-finanziario, i componenti del Collegio dei Revisori, su invito del Presidente Nazionale, possono partecipare, in veste di consulenti, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art.26
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che, eletti dal Congresso Nazionale, durano in carica tre esercizi sociali e non sono rieleggibili per più di una volta. Il Collegio dei Probiviri elegge tra i membri effettivi il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

  • decide sulle eventuali controversie che insorgono tra i soci o fra questi e l’Associazione o i suoi organi;
  • vigila sul rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di attuazione, dei quali è il garante;
  • decide sui reclami contro le deliberazioni che rigettano domande di iscrizione;
  • decide sulla espulsione dei soci.

Per l’espletamento dei propri compiti, ha la facoltà di acquisire la documentazione che ritiene necessaria e che, pertanto, dovrà essergli messa a disposizione da chi la detiene in custodia.

Salvi casi di urgenza, la cui valutazione è affidata all’apprezzamento del suo Presidente, il Collegio dei Probiviri, entro novanta giorni, decide, con voto segreto, a maggioranza le questioni sottopostegli, comunicando immediatamente agli interessati la decisione.

Titolo V
Struttura di supporto tecnico-operativo

Art.27
Struttura tecnico-operativa

Al fine di dare attuazione pratica al lavoro dell’Associazione e, in particolare, del Comitato Esecutivo e della Segreteria Nazionale, è costituita una struttura tecnico-operativa, suddivisa nelle seguenti aree di interesse:

  1. Rapporti esterni;
  2. Contenzioso – Legislazione;
  3. Organizzazione, tesseramento, coordinamento territoriale;
  4. Informazione e stampa;
  5. Amministrazione.

La responsabilità di esecuzione degli atti e di vigilanza circa il loro effettivo concretizzarsi in relazione ad ogni singola area della struttura tecnico-operativa è affidata ad uno o più componenti del Comitato Esecutivo, su deliberazione dello stesso.

Titolo VI
Gestione Finanziaria

Art.28
Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dai contributi di ammissione;
  • dalle quote sociali annue;
  • dai contribuiti straordinari dei soci;
  • dai contribuiti volontari di simpatizzanti non soci;
  • da eventuali donazioni, legati, lasciti ed elargizioni;
  • da ogni altra entrata che intervenga a diverso titolo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera in ordine alle finalità ed attività statutariamente previste alle quali deve essere destinato l’eventuale avanzo dell’esercizio finanziario concluso.

In nessun caso i proventi delle attività sociali possono essere divisi, direttamente o indirettamente, fra i soci.

Art.29
Adempimenti e scadenze

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario concluso ed il bilancio preventivo dell’anno seguente, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere presentati per l’approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale delibera contestualmente in merito alle finalità ed alle attività statutariamente previste a favore delle quali deve essere destinato l’eventuale avanzo dell’esercizio finanziario concluso.

Art.30
Servizio di cassa

Il servizio di cassa dell’Associazione è disimpegnato mediante conto corrente bancario e postale.

Per le esigenze immediate ed impreviste, il Tesoriere Nazionale detiene presso di sé una congrua somma in contanti.

Ogni operazione deve ottenere il benestare scritto del Presidente Nazionale ed essere annotata sugli appositi libri contabili.

Titolo VII
Modifiche statutarie e Scioglimento

Art.31
Modifiche statutarie

Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria, con la presenza di tanti Delegati Nazionali in rappresentanza di ¾ dei soci e con il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

Ai fini dell’iscrizione e della permanenza dell’iscrizione della Associazione nel Registro Nazionale delle Associazione di promozione sociale di cui all’art.7 della legge 7 dicembre 2000, n.383 e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente Nazionale è autorizzato ad apportare allo Statuto le variazioni e le innovazioni che si rendano urgentemente necessarie, le quali, però, dovranno essere ratificate entro dodici mesi, con le modalità di cui al comma precedente, ad opera del Congresso Nazionale, da convocarsi appositamente a tal fine.

Art.32
Scioglimento

Oltre che quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile oppure quando tutti gli associati sono venuti a mancare, è considerata causa di scioglimento dell’Associazione una apposita delibera del Congresso Nazionale.

Nel caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il Congresso Nazionale:

  • determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio, individuando i fini di utilità sociale ai quali destinarlo. In nessun caso il patrimonio può essere ripartito fra i soci;
  • nomina fino a tre liquidatori, anche tra i soci, fissandone i poteri.

Art.33
Norme finali

Per quanto non specificamente previsto nel presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge.

As.So.Di.Pro.
Il Presidente
F.to Emilio Ammiraglia

Le modifiche apportate allo Statuto sociale in vigore inserite nel presente testo sono state discusse e approvate durante i lavori del Congresso Nazionale svoltosi a Rimini nei giorni 19 e 20 maggio 2006.