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Interrogazione a risposta scritta – C.4/18640 – istituto della permanente inidoneità parziale

Atto a cui si riferisce:
C.4/18640 [Sull’stituto della «permanente inidoneità parziale» per il personale della Marina Militare]
Atto CameraInterrogazione a risposta scritta 4-18640 presentata da MAURIZIO TURCO
mercoledì 21 novembre 2012, seduta n.721
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. – Al Ministro della difesa.
– Per sapere – premesso che:
l’istituto della permanente inidoneità parziale è stato introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio) ed esteso ai militari delle Forze armate dall’articolo 4, comma 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) per il personale in servizio permanente che abbia contratto infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio;
l’articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 ha disposto che «Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio»;
lo Stato maggiore della marina militare con il messaggio n. 10054406/A/2/1 del 20 giugno 2003 ha disposto che «Al personale della Marina militare non è applicabile la permanente non idoneità in forma parziale (…) e che la circolare dell’ispettorato di sanità della Marina militare (MARISPESAN) prot. n. 2/16628 del 17.3.2003 (…) si
applica esclusivamente al personale della Marina militare e pertanto per il personale di altre Forze armate, anche se operante alle dipendenze di Comandi/Enti Marina, si applica la circolare della Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) prot. n. DGPM/II/5/C61 del
17.3.2003»;
l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 e l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 nel recepire i provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente dell’esercito, della marina e dell’aeronautica hanno introdotto ulteriori modifiche di ordine economico nella posizione di stato (aspettativa), nonché confermato la omogeneità dell’istituto per le tre Forze armate
-: se non ritenga necessario ed urgente impartire le opportune disposizioni affinché non sia disattesa la volontà del legislatore, per il personale della marina militare, relativamente all’istituto della «permanente inidoneità parziale», nonché al contenuto del rapporto di impiego richiamato in premessa.(4-18640)

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