Salute

Uranio impoverito – Dopo il danno la beffa


Chi è Fernando Termentini?

Gen Fernando Termentini

Gen Fernando Termentini

Vorremmo poter scrivere che è un Generale di Brigata che ha servito l’Italia; che ha svolto attività e missioni in Paesi esteri (Libia, Egitto, Croazia, Pakistan, Kuwait, Somalia, Mozambico, Bosnia…).

Vorremmo poter dire che è stato membro dell’Agenzia U.S.A. per lo sminamento umanitario; che ha diretto la costruzione in emergenza di importanti munufatti per la cittadinanza; che ha redatto manuali e pubblicazioni, alcuni tuttora in uso alle Forze Armate; che ha collaborato con diverse Università, e tanto altro ancora.

Di lui, invece, ci vediamo costretti a dire che è una delle migliaia di vittime dell’uranio impoverito e dell’inezia – se non peggio – di uno Stato che dopo aver sottovalutato (se non artatamente voluto ignorare) i rischi che correvano i nostri soldati nelle missioni all’estero, se ne è disinteressato anche quando dopo essersi ammalati hanno chiesto che venissero loro riconosciute le cause di servizio e venissero risarciti i danni.

Il T.A.R. per il Lazio, facendo riferimento a una sentenza emessa un anno prima, con la quale era stata già accertata la responsabilità del Ministero), considerata l’imputabilità del danno all’amministrazione resistente, ha accolto il ricorso proposto dal Gen. Brig. Fernando Termentini, disponendo, ai soli fini della quantificazione del danno, l’espletamento di una C.t.u. medico-legale eseguita dal Direttore della Cattedra di Urologia dell’Università di Roma la Sapienza che ha riconosciuto una invalidità del “100% + 91 giorni”.

Il TAR ha dunque accolto il ricorso proposto condannando l’amministrazione intimata «al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente secondo i criteri e le modalità di cui in motivazione», stabilendo che oltre il danno biologico si sarebbero dovuti considerare anche 91 giorni di inabilità temporanea assoluta indicati dal CTU. E che nella liquidazione complessiva si sarebbe dovuto tener presente che il debito in questione è di valore, per cui la sua liquidazione doveva consentire la rimessa in pristino del patrimonio del danneggiato all’attualità.

Un danno biologico permanente – come risulta da sentenza -della misura del 100% dal CTU, sulla cui base, unitamente agli altri indici, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare ed effettuare una proposta di risarcimento al ricorrente nel termine di gg.90 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della sentenza.

Ma poiché non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire (e da questa sordità lo Stato non è avulso, visto che la storia ha origine da un ricorso presentato molti anni prima) l’Amministrazione latita e fa orecchie da mercante.

Termentini è un soldato, un uomo dello Stato, non può recarsi a “Chi l’ha visto” alla ricerca di queste fantomatiche entità latitanti, pertanto, mesi dopo l’ultima sentenza del T.A.R, dopo aver invano aspettato che il Ministero desse seguito alla sentenza,. diffida il Ministero a formulare, nei termini indicati nella suddetta sentenza, una proposta transattiva.

Una diffida rimasta priva di riscontro da parte del Ministero, il cui silenzio obbliga Il Generale a far ricorso nuovamente alla Sezione affinché provveda direttamente alla determinazione e liquidazione della somma.

Passa ancora un anno prima che il T.A.R. nonostante stabilisca che l’efficacia della sentenza – appellata dall’Amministrazione – non è, allo stato, sospesa, assegni all’Amministrazione un ulteriore termine di 90 giorni per il deposito di eventuale ulteriore documentazione fissando un’ulteriore prosieguo la camera di consiglio a distanza di un lasso di tempo ingiustificabile.

Un rinvio dalla data della prima ed ultima udienza innanzi al T.A.R. che costituisce una sorta di sospensiva “mascherata” della sentenza dello stesso T.A.R. Lazio che ha riconosciuto il danno.

Non potendo rivolgersi a “Chi l’ha visto”, ancora una volta, il Generale Termentini si vede costretto a presentare un’istanza, anche a causa dell’aggravamento delle sue condizioni di salute, chiedendo l’anticipazione dell’udienza.

Una richiesta nuovamente reiterata qualche mese dopo, direttamente al Presidente del TAR Lazio.

Un rinvio ingiustificato che stride con il termine dei 90 giorni concessi all’Amministrazione della Difesa per il deposito di chiarimenti in riferimento allo stato del procedimento di formulazione della proposta risarcitoria.

Una sospensiva “mascherata”, sebbene lo stesso Ministero della Difesa non ha neppure proposto istanza di sospensiva della sentenza favorevole a un uomo dello Stato, che ha servito lo Stato e che per questo Stato avrebbe dato la vita. Dopo il danno la beffa…

Gian J. Morici

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