Parlamento Italiano

Verso la Corte marziale militare

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portiamo alla vostra attenzione la riforma dei Codici Penali Militari. L’argomento viene trattato anche sulla pagina web dedicata: Riforma dei Codici Militari

VERSO LA CORTE MARZIALE MILITARE

martedì 08 marzo 2005

Bocciati gli emendamenti dei Deputati proponenti.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 2 marzo 2005.

  • Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.
  • Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Francesco Bosi.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare.

C. 5433, approvato, in un testo unificato, dal Senato, C. 258 Spini, C. 527 Carboni, C. 534 Carboni, C. 576 Lavagnini, C. 2807 Minniti, C. 2866 Pisa e C. 5443 Perrotta.

(Seguito dell’esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2005.

Nino MORMINO, presidente, avverte che, sulla base di quanto convenuto nel corso delle riunioni del Comitato ristretto, i relatori hanno presentato nuovi emendamenti (vedi allegato). Propone, concordando le Commissioni, di fissare alle ore 14.20 il termine per la presentazione dei subemendamenti. Sospende quindi la seduta per dieci minuti.

Giovanni KESSLER (DS-U), relativamente all’emendamento 2.1, evidenzia l’opportunità di precisare che nell’attuazione della delega sia rispettato l’articolo 103 della Costituzione.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione, ritiene pleonastico richiamare un articolo specifico della Costituzione, anche in considerazione del rinvio alla Carta costituzionale prevista dall’articolo 2. Anzi, osserva che il rinvio a specifici articoli della Costituzione potrebbe essere considerata come espressione di una volontà, del tutto contra legem, di escludere l’applicazione degli altri articoli della Costituzione

Le Commissioni respingono l’emendamento Deiana 2.1.

Elettra DEIANA (RC) invita all’approvazione del suo emendamento 2.2, che rinvia agli specifici articoli della Costituzione che disciplinano l’uso della forza militare.

Le Commissioni respingono l’emendamento Deiana 2.2.

Gian Franco ANEDDA (AN) preannuncia il proprio voto contrario sull’emendamento 2.100 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l’emendamento 2.100 dei relatori, respingono l’emendamento Minniti 2.3 e approvano l’emendamento 2.101 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 2.101 dei relatori, l’emendamento Angioni 2.4 è da considerarsi precluso.
Le Commissioni respingono con successive votazioni gli emendamenti Bonito 3.1 e Angioni 3.2.
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U) invita all’approvazione del suo emendamento 3.3 volto a meglio specificare che, ai fini dell’applicazione della legge militare penale, per luogo militare si intende quello in cui militari si trovano «per svolgervi attività di servizio», ritenendo tropo vaga la formulazione del testo approvato dal Senato.

Le Commissioni respingono l’emendamento Molinari 3.3.

Silvana PISA (DS-U) evidenzia che il suo emendamento 3.4 è volto a limitare l’applicabilità della legge penale militare a soggetti estranei alle forze armate, in modo da rispettare più adeguatamente il principio del giudice naturale.

Le Commissioni respingono l’emendamento Pisa 3.4.

Silvana PISA (DS-U) invita all’approvazione del suo emendamento 3.5 che, in maniera ancora più incisiva rispetto all’emendamento 3.4, elimina l’applicabilità della legge penale militare a soggetti non appartenenti a forze armate.

Giovanni KESSLER (DS-U), associandosi all’invito dell’onorevole Pisa, evidenzia che il numero 5) della lettera a) dell’articolo 3 attribuisce una delega eccessivamente ampia e indistinta con riguardo all’estensione dell’applicazione della legge militare penale anche a non militari. Ritiene che ci sia il rischio di un’impropria applicazione della legge penale militare sia a dipendenti civili della pubblica amministrazione sia al personale delle organizzazioni non governative che svolgono attività umanitaria o di assistenza sanitaria. In sostanza si estenderebbero irragionevolmente fattispecie relative a contesti militari anche a soggetti che svolgono un’attività del tutto differente.

Le Commissioni respingono l’emendamento Pisa 3.5.

Marco MINNITI (DS-U) preannuncia la propria astensione sull’emendamento 3.100 dei relatori. Pur confermando la propria netta contrarietà alla lettera a) dell’articolo 3 con particolare riferimento al numero 5), ritiene tuttavia che l’emendamento 3.100 almeno sia utile a limitare l’applicazione della legge penale militare prevedendola esclusivamente per coloro che svolgono servizi collegati a operazioni militari all’estero.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l’emendamento 3.100 dei relatori e respingono l’emendamento Minniti 3.6.

Roberta PINOTTI (DS-U) invita all’approvazione del suo emendamento 3.7 volto ad eliminare l’automaticità della rimozione nel caso di sentenza di condanna, che appare illegittima anche sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. In sostanza il procedimento disciplinare dovrebbe mantenere una sua autonomia rispetto a quello penale.

Le Commissioni respingono l’emendamento Pinotti 3.7.

Marco MINNITI (DS-U) preannuncia un voto favorevole dell’emendamento 3.101 dei relatori, che in sostanza recepisce il contenuto degli emendamenti Pisa 3.8 e Molinari 3.9.

Le Commissioni approvano l’emendamento 3.101 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 3.101 dei relatori, gli emendamenti Pisa 3.8 e Molinari 3.9 sono da considerarsi preclusi.

Roberta PINOTTI (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 3.103 dei relatori, che in sostanza recepisce il contenuto del suo emendamento 3.10.

Le Commissioni approvano l’emendamento 3.103 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 3.103 dei relatori, l’emendamento Pinotti 3.10 è da intendersi precluso.

Silvana PISA (DS-U) evidenzia che il suo emendamento 3.11 è volto a parificare i militari rispetto agli altri soggetti, prevedendo l’applicabilità anche delle altre misure alternative rispetto all’affidamento in prova previste dal regolamento penitenziario.

Giovanni KESSLER (DS-U) non comprende per quale motivo, al numero 12.6) della lettera a), si preveda l’esclusione dei militari dall’applicazione delle misure alternative diverse dall’affidamento in prova. Appare irragionevole escludere la possibilità del lavoro all’esterno o dell’affidamento ad una comunità terapeutica.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione, replica che in realtà le misure alternative citate dall’onorevole Kessler sono incompatibili con la condizione di militare, poiché il soggetto tossicodipendente viene conseguentemente posto in congedo e quindi rientra nella disciplina della legge n. 354 del 1975; inoltre l’istituto del lavoro esterno non è applicabile poiché riguarda soggetti che non hanno ancora un lavoro stabile e quindi esula dal contesto militare.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pisa 3.11, Angioni 3.12, Deiana 3.13 e Deiana 3.14.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione, invita al ritiro dell’emendamento Minniti 3.16, ritenendolo superato alla luce dell’emendamento 3.104 dei relatori.

Marco MINNITI (DS-U) non accede alla richiesta di ritiro del proprio emendamento 3.16.

Le Commissioni respingono l’emendamento Minniti 3.16.

Marco MINNITI (DS-U) preannuncia la propria astensione sull’emendamento 3.104 dei relatori, che in parte migliora la formulazione della lettera h), su cui conferma la propria contrarietà.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l’emendamento 3.104 dei relatori e respingono gli emendamenti Fanfani 3.17 e Pisa 3.18.

Silvana PISA (DS-U), con riferimento alla lettera l), ritiene non sufficiente la riduzione fino a sei mesi della reclusione per i reati relativi alla raccolta o alla partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni per protesta da parte dei militari. Difatti non offre sufficienti garanzie affidare al comandante di corpo la discrezionalità sull’avvio dell’azione penale. Ritiene che si tratti di un arretramento rispetto alla giurisprudenza della Corte costituzionale che aveva considerato illegittime alcune disposizioni del codice penale militare di pace concernenti manifestazioni del pensiero dei militari, per contrasto con l’articolo 21 della Costituzione.

Roberta PINOTTI (DS-U) ricorda le perplessità e le preoccupazioni dei COCER relativamente alla disposizioni di cui alla lettera l), che in pratica sanziona sul piano penale alcune manifestazioni di critica da parte dei militari. Non considera convincenti le rassicurazioni dei relatori sulla specificità della fattispecie, che sarebbe volta a sanzionare esclusivamente una critica attuata in maniera organizzata e quindi in violazione alle norme relative alla disciplina militare. Rimane, anche a seguito delle modifiche proposte dai relatori con l’emendamento 3.106, una sostanziale ambiguità ed aleatorietà del testo, che del resto si presta ad essere utilizzato strumentalmente, comprimendo eccessivamente la possibilità di manifestazione del pensiero dei militari.

Marco MINNITI (DS-U) ritiene che la lettera l) restringa eccessivamente la possibilità di manifestazione del pensiero, in direzione contraria a quanto s’intende disporre con il progetto sulla rappresentanza militare.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione, replica che in realtà il reato di cui alla lettera l) è gia previsto dalla normativa vigente e quindi non s’introduce nessuna novità.

Le Commissioni respingono l’emendamento Pinotti 3.19.

Marco MINNITI (DS-U) ritiene che l’emendamento 3.106, pur migliorando la formulazione della lettera l), tuttavia non faccia venir meno la netta contrarietà alla previsione in questione. Preannuncia pertanto un voto contrario.

Elettra DEIANA (RC) ravvisa un’impostazione autoritaria, che determina un arretramento rispetto alle conquiste di seppur parziale «democraticità» nell’ordinamento militare. La fattispecie di cui alla lettera l) potrebbe essere più propriamente sanzionata sul piano disciplinare. Ritiene quindi che vengano tradite ed offese le aspettative del personale militare, come evidenziato dai COCER.

Le Commissioni approvano l’emendamento 3.106 dei relatori.

Giovanni KESSLER (DS-U) evidenzia che l’emendamento Ruzzante 3.20 è volto opportunamente a specificare la non punibilità dell’interruzione del servizio se non arreca turbamento all’attività addestrativa o operativa, in ossequio ai principi di offensività e sussidarietà. La sanzione militare deve costituire l’extrema ratio, a cui ricorrere allorché non possa risultare efficace una sanzione disciplinare.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) ritiene che la lettera l) andrebbe limitata alle fattispecie di effettiva pericolosità a causa del turbamento dell’attività militare. Pertanto suggerisce un’eventuale riformulazione che limiti la non punibilità al mancato turbamento dell’attività addestrativa.

Le Commissioni respingono l’emendamento Ruzzante 3.20.

Giuseppe MOLINARI (MARGH-U) invita all’approvazione del suo emendamento 3.21, volto ad espungere dall’ambito dei reati militari la violazione della legge penale commessa dal militare nell’esercizio di funzioni di polizia. Tali casi dovrebbero essere disciplinati dalla legge penale comune e quindi rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritiene ragionevole la modifica proposta con l’emendamento Molinari 3.21, in modo da eliminare l’applicazione della legge penale militare ad attività non propriamente inerenti all’ambito militare.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) stigmatizza l’impostazione totalizzante del provvedimento, volto all’estensione dei reati militari in funzione strumentale all’allargamento della giurisdizione militare. Se un militare svolge un’attività di polizia, dovrebbe coerentemente essere sanzionato ai sensi della legge penale comune.

La Commissione respinge l’emendamento Molinari 3.21.

Marco MINNITI (DS-U) ritiene che le lettere o), p) e q) siano un’evidente dimostrazione della reale motivazione del provvedimento, volto ad estendere l’ambito della giurisdizione militare per giustificarne l’ulteriore esistenza. Il Governo, invece di prendere atto dell’opportunità della soppressione della giurisdizione militare, al contrario la mantiene in vita artificialmente e a tal fine amplia irragionevolmente l’ambito dei reati militari.
Ricorda che oggi il Presidente dell’Associazione nazionale magistrati militari, dottor Sergio Dini, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per la propria contrarietà al provvedimento in esame.
Inoltre, nell’ambito delle audizioni, è emersa la netta contrarietà al provvedimento da parte dei COCER e dei vertici delle forze armate.
Il provvedimento adotta delle scelte che non hanno precedenti negli altri paesi europei, ponendo l’Italia in una posizione «eccentrica». Pertanto le forze armate italiane rischiano una condizione di «marginalità» rispetto alle forze armate degli altri paesi dell’Unione europea.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U) osserva che le lettere o), p) e q) trasferiscono alla giurisdizione militare una serie di fattispecie di reato, innovando rispetto alla normativa vigente. Inoltre non si tratta solamente di un fatto puramente attinente alla giurisdizione, ma si rischia d’incidere sul piano sostanziale sulle garanzie dei militari. Infatti alcune previsioni, come in particolare quelle relative alle violazioni costituenti delitto contro l’incolumità pubblica o quelle relative alla violazione delle norme di sicurezza di cui rispettivamente alle lettere o) e p), appaiono inappropriate con riferimento al contesto militare. Si rischia quindi di incidere negativamente sull’ordinato ed efficiente svolgimento dell’attività addestrativa ed operativa.

Le Commissioni respingono l’emendamento Ruzzante 3.22.

Silvana PISA (DS-U), con riferimento al suo emendamento 3.23, osserva che appare irragionevole trasferire alla giurisdizione militare la competenza sui reati relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in considerazione dell’expertise maturata sulla materia dal giudice ordinario. Inoltre concorda con l’onorevole Fanfani sul rischio di ostacolare il corretto esercizio del comando militare.

Giovanni KESSLER (DS-U) evidenzia il rischio di una difficoltà interpretativa, anche con riferimento al rapporto tra tali nuovi reati militari e le analoghe fattispecie della legge penale comune. Inoltre ritiene che le disposizioni di cui alla lettera p) presentino profili di dubbia legittimità costituzionale, anche per la sproporzione della sanzione rispetto a quella prevista dalla legge penale comune, che configura le stesse fattispecie come mere contravvenzioni.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ribadisce la problematicità dell’estensione all’ambito militari delle disposizioni sulle norme antinfortunistiche. Inoltre concorda sull’irragionevolezza della disparità sanzionatoria rispetto ad analoghe fattispecie della legge militare comune. Invita i relatori a modificare il proprio parere sull’emendamento Pisa 3.23 volto a sopprimere la lettera p).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pisa 3.23 e Lucidi 3.24.

Roberta PINOTTI (DS-U), evidenziata l’inopportunità di configurare quale reato militare qualunque violazione costituente delitto contro la persona, se commessa da militare, invita almeno a modificare la lettera q), nel senso di restringere almeno parzialmente l’ambito di applicazione del codice penale militare di pace.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pinotti 3.25, Angioni 3.26, Fanfani 3.27, Bonito 3.28 e Deiana 3.29.

Giuseppe MOLINARI (MARGH-U) invita all’approvazione del proprio emendamento 3.30, in modo da confermare la procedibilità a querela della persona offesa per i reati di offesa o ingiuria reciproca tra appartenenti alle forze armate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Molinari 3.30 e Kessler 3.32.

Giovanni KESSLER (DS-U) ritiene singolare la disposizione di cui alla lettera ee), che prevede il concerto con il Ministro della difesa in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, nel caso si tratti di reati militari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lucidi 3.33 e Finocchiaro 3.34 e l’articolo aggiuntivo Pisa 3.02.

Nino MORMINO, presidente, avverte che tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4 sono da intendersi preclusi a seguito dell’approvazione dell’emendamento Deiana 1.2.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), soffermandosi sull’emendamento Minniti 5.1, evidenzia l’opportunità di sopprimere il ruolo dei magistrati militari e quindi il Consiglio della magistratura militare, provvedendo all’inquadramento dei magistrati militari nel ruolo della magistratura ordinaria.

Le Commissioni respingono l’emendamento Minniti 5.1.

Giovanni KESSLER (DS-U) invita all’approvazione dell’emendamento Minniti 5.2, non ritenendo giustificabile l’ulteriore esistenza della magistratura militare come magistratura speciale, in ragione dell’esiguità del suo organico pari a 103 unità. Tutto ciò incide negativamente sulla corretta funzionalità dell’esercizio della giurisdizione militare.
Sarebbe più opportuno sopprimere il ruolo dei magistrati militari, al limite prevedendo sezioni specializzate presso i tribunali ordinari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l’emendamento Minniti 5.2 e approvano gli emendamenti 5.101, 5.102, 5.100 e 5.103 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che il testo del provvedimento, così come risultante dall’esame degli emendamenti, sarà trasmesso al Comitato per la legislazione ed alle Commissioni competenti in sede consultiva, in modo da concludere l’esame in sede referente nella giornata di domani e così poter riferire in Assemblea secondo quanto previsto dal Calendario di questa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15.40.
L’argomento viene trattato anche sulla pagina web dedicata: Riforma dei Codici Militari

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