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Rideterminazione dell’anzianità di grado di cui alla L. 186/2004

Associazione Solidarietà Diritto e Progresso

27 feb 2007

“ Rideterminazione dell’anzianità di grado di cui alla L. 186/2004”
Alcuni Militari mi hanno rivolto alcune domande in merito alla proponibilità di una azione giurisdizionale avverso i provvedimenti di rideterminazione dell’anzianità di grado di cui alla L. 186/2004.

E’ chiaro a chiunque abbia subito i distorti effetti della citata norma, nella procedura di “riallineamento”, che certamente sono state fatte delle sperequazioni pur nella correttezza dell’applicazione della legge dal punto di vista procedurale.

L’Amministrazione ha applicato correttamente un dettato normativo che il legislatore, ed ancora prima la parte che lo ha pensato, ha emanato senza rendersi conto che in realtà stava “rappezzando” una situazione ormai logora.
La Sentenza del TAR per il Lazio, nel suo insieme, ben chiarisce l’inutilità di qualsiasi azione volta ad impugnare gli scavalcamenti verificatisi nell’attribuzione delle anzianità rideterminate secondo l’articolo 1bis comma 9 del D.L. 136/2004 convertito con legge 186/2004.
Invero, come ho sempre sostenuto anche dalle pagine di questo sito, la procedura di valutazione, qualunque sia, svolta dalla Commissione di Avanzamento senza l’adozione di criteri predeterminati, permette ai valutatori di operare con un ampio margine discrezionale, dove il limite della correttezza e della trasparenza dell’azione amministrativa è offuscato da ombre di voluta e ostentata riservatezza – peraltro non giustificata dalla certissima bontà dell’operato della commissione, di cui sono personalmente convinto – rende concretamente impugnabile il provvedimento finale sotto ben altro aspetto che è, appunto, quello del punteggio numerico attribuito.

Resto a disposizione di tutti gli associati dell’Associazione Solidarietà Diritto e Progresso, che vorranno avere chiarimenti in merito al fine di poter ricevere dall’Associazione copia del testo del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica che, non avendo alcun costo, rappresenta ancora oggi un valido rimedio giustiziale.

Luca Marco COMELLINI
– www.tutelamilitare.it
– lucamarco.comellini@fastweb.it

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fonte della sentenza: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

SEZIONE PRIMA BIS

Registro Sentenze: 1462/2007
Registro Generale: 11191/2006
nelle persone dei Signori:

  • ELIA ORCIUOLO Presidente
  • PIETRO MORABITO Cons.
  • DONATELLA SCALA Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 31 Gennaio 2007
Visto il ricorso 11191/2006 proposto da: T. P.

rappresentato e difeso da: BERTONI AVV. GIOVANNI

con domicilio eletto in ROMA

– VIA G. VASARI, 4 presso il suo studio

contro

MINISTERO DELLA DIFESA

rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

– VIA DEI PORTOGHESI, 12

e nei confronti di

  • NICOLETTI CALUDIO, n.c.;
  • per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento relativo alla graduatoria per la rideterminazione dell’anzianità di servizio del 21/04/2006;
  • Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
  • Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
  • Vista l’ordinanza collegiale n. 1392-c/2006 del 13.12.2006;
  • Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;
  • Udito il relatore Cons. DONATELLA SCALA e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. Bertoni;
  • RILEVATO che, come risulta dal verbale di udienza, si è dato avviso che il ricorso potrebbe essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n. 205;
  • CONSIDERATO che, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, il ricorso è senz’altro definibile nel merito con decisione in forma semplificata, non essendo necessario disporre eventuale ulteriore istruttoria;
  • CONSIDERATO che il ricorrente, Maresciallo dell’Esercito Italiano con anzianità anno 1996 o precedente, ha impugnato la graduatoria in cui il medesimo, in sede di rideterminazione dell’anzianità,si è visto collocare al 953° posato, con 20,92 punti, e con attribuzione di anzianità dal 12.11.2000, deducendo la violazione dell’art. 35, comma 6, legge 10.05.1983, n. 212, ed eccesso di potere per mancanza di presupposti;

CONSIDERATO che il ricorrente lamenta, in sostanza, l’erroneità nell’attribuzione del punteggio, siccome basata:

  • sull’erronea considerazione della decorrenza dell’avanzamento al grado di Sergente, ritenuta dal 1993, e non dal 1992;
  • mancata trascrizione sul foglio matricolare del Corso A.D.R. relativo al “trasporto materiali pericolosi” – 19.11.1999 – e dell’attestato al Corso utilizzatori sottosistema materiali (SIE – LOG);
  • erronea considerazione in due occasioni di infermità come non dipendenti da causa di servizio, con relativo abbattimento della relativa anzianità;
  • CONSIDERATO che la resistente Amministrazione, in data 26 gennaio 2007, ha depositato agli atti del giudizio, in esecuzione dell’ordinanza n. 1392-c/2006 sopra richiamata, con cui la Sezione aveva chiesto ogni documentato chiarimento in ordine alla vicenda contenziosa, gli atti del procedimento concluso con l’avversato provvedimento, ivi compresi i verbali redatti dalla competente Commissione straordinaria di avanzamento;
  • CONSIDERATO che, a mente dell’art. 1 bis, comma 9, D.L. 136/2004, convertito con legge 27 luglio 1004, n. 186, recante disposizioni per il “Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri.”, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata allo stesso decreto legge, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l’anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell’anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1996, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all’articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all’articolo 32 della stessa legge 212/1983, e successive modificazioni;

RILEVATO che il richiamato art. 35, legge 212/1983, recante norme in tema di avanzamento dei sottufficiali delle FF. AA., dispone che le commissioni ai fini delle dette valutazioni attribuiscono un punto di merito per ogni elemento di cui alle seguenti lettere:

  1. qualità morali, di carattere e fisiche;
  1. benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specie nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonchè numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
  2. doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti;e che dalla somma dei singoli punteggi viene calcolato un quoziente, attraverso le operazioni ivi indicate, che costituisce il punto di merito finale attribuito al sottufficiale valutando;

RILEVATO che, come da documentazione versata in atti, la apposita Commissione ha proceduto, in applicazione della norma sopra riportata, ad attribuzione di punteggio in relazione ad ogni singola qualitas, che, complessivamente considerato, ha dato luogo al punteggio finale, oggi contestato;
RITENUTO, dunque, che non sono pertinenti le dedotte censure, siccome ininfluenti o irrilevanti le presunte erroneità, atteso che la graduatoria è stata stilata sulla base della ritenuta meritevolezza come dimostrata durante il servizio per come emergente dalla documentazione caratteristica, culminata nella attribuzione del punteggio di merito, profilo questo non oggetto di alcuna censura;
RITENUTO che, pertanto, non sussistono ragionevoli dubbi sulla legittimità degli atti impugnati, tenuto anche conto che nulla il ricorrente ha opposto a seguito del deposito documentale effettuato dalla resistente Amministrazione, per cui del ricorso può predicarsi la infondatezza, con conseguente sua reiezione;
RITENUTO condannare il ricorrente alle spese del giudizio, che vengono liquidate in via forfetaria nella misura indicata nel dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Prima Bis
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della intimata Amministrazione, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, che liquida forfetariamente nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2007, in Camera di consiglio.

il Presidente

il Consigliere, est.

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